IL CAPO DIPARTIMENTO
         per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione
                    e la sicurezza degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.  74  del  28 marzo  1996)  concernente  le
semplificazioni  procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in
questione,  relativo  alle  semplificazioni  applicabili  a  prodotti
uguali  ad altri gia' autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma
6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di
prodotti uguali;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Visto  il  decreto del 3 agosto 2005 di inclusione della sostanza
attiva  etoxazole  nell'allegato  I  del decreto legislativo 17 marzo
1995,   n.  194,  in  attuazione  della  direttiva  2005/34/CE  della
Commissione del 17 maggio 2005;
    Vista  la  domanda  presentata  il  5 dicembre  2005 dall'impresa
Sumitomo  Chemical  Agro Europe Sas, con sede in 2 Rue Claude Chappe,
Parc  d'Affaires de Crecy - 69370 Saint Didier au Mont d'Or (Lione) -
Francia,   diretta   ad   ottenere   la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario   denominato   Swing   contenente  la  sostanza  attiva
etoxazole,  uguale  al  prodotto  di  riferimento  denominato Borneo,
dell'impresa   medesima,   registrato   al   n.   12859  con  decreto
dirigenziale   del   20 ottobre   2005,   rettificato   dal   decreto
dirigenziale del 5 dicembre 2005;
    Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato
la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni
procedurali citate e in particolare che:
      il  prodotto  e'  uguale  al prodotto di riferimento denominato
Borneo;
      nel   frattempo   non   sono   intervenuti  nuovi  elementi  di
valutazione;
      l'impresa  richiedente  risulta  anche titolare del prodotto di
riferimento;
    Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data
di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Borneo;
    Rilevato  che  per  il  rilascio  di  tale  autorizzazione non e'
richiesto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per i prodotti
fitosanitari  di  cui  all'art.  20  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio
2015,  l'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe Sas, con sede in 2 Rue
Claude  Chappe, Parc d'Affaires de Crecy - 69370 Saint Didier au Mont
d'Or  (Lione)  - Francia, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto  fitosanitario  denominato  SWING con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
    Il    prodotto    e'   confezionato   nelle   taglie   da   litri
0,200-0,250-0,500-1-5-10-25.
    Il  prodotto  in  questione e' preparato negli stabilimenti delle
imprese:  Isagro S.p.a., in Aprilia (Latina), autorizzato con decreti
del  31  ottobre 1974/16 aprile 2004; Agriformula S.r.l., in Paganica
(L'Aquila),  autorizzato con decreti del 26 ottobre 1972/22 settembre
2004; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento
dell'impresa SBM Formulation - Beziers Cedex (Francia).
    Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13046.
    Sono  approvate  quale  parte  integrante del presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

      Roma, 28 febbraio 2006

                                      Il capo dipartimento: Marabelli