IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  14  della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive
modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  16  gennaio  2001,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  serie  generale - n. 79 del 4
aprile  2001  (di  seguito  «direttive FIT»), con il quale sono state
emanate le direttive per il funzionamento del sistema di agevolazione
previsto  dagli  articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982,
n. 46;
  Visto  l'art.  1,  comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  ha istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e
prestiti   S.p.a.  (di  seguito  «CDP  S.p.a.»),  un  apposito  fondo
rotativo,  denominato  «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli  investimenti  in  ricerca»,  finalizzato  alla  concessione alle
imprese   di   finanziamenti  agevolati  che  assumono  la  forma  di
anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale;
  Visto  l'art.  1,  comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che    stabilisce    che   con   apposite   delibere   del   Comitato
interministeriale  per la programmazione economica (CIPE) il predetto
fondo  e'  ripartito  per  essere destinato ad interventi agevolativi
alle  imprese,  individuati  dalle  stesse  delibere sulla base degli
interventi  gia'  disposti  a  legislazione  vigente  e  per  i quali
sussiste apposito stanziamento di bilancio;
  Visto  l'art.  1,  comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  dispone  che il Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   con   decreto  di  natura  non
regolamentare,  in  relazione  ai  singoli interventi di cui al comma
355,  nel rispetto dei principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di
quanto  disposto  dal  CIPE  ai  sensi  del  comma  356, stabilisce i
requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati di
cui  ai  commi da 354 a 361, definendo, in particolare: le condizioni
economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati,
anche  per  quanto  concerne  i  criteri  di valutazione, i documenti
istruttori,  la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per
l'erogazione  e  per  la  revoca  delle agevolazioni, le modalita' di
controllo  e  rendicontazione,  la  quota minima di mezzi propri e di
finanziamento  bancario  a  copertura delle spese di investimento, la
decorrenza e le modalita' di rimborso del finanziamento agevolato;
  Visto  l'art.  6,  comma  3, lettera b), del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80 che, ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi
al  finanziamento  da  parte  del  CIPE, ai sensi di quanto stabilito
dall'art.  1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indica
quali progetti di investimento sono da considerare prioritari;
  Visto il Piano nazionale della ricerca (di seguito «PNR») approvato
dal  CIPE nella seduta del 18 marzo 2005 e le successive modifiche ed
integrazioni approvate con la delibera del CIPE del 15 luglio 2005;
  Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, n. 76, con la quale,
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  tra gli interventi agevolativi alle imprese cui e' destinato il
predetto   fondo  rotativo  sono  stati  individuati  gli  interventi
previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46 ed e' stata disposta, in
sede  di  prima applicazione, la ripartizione delle risorse assegnate
ai  predetti  interventi  fra  le  aree sottoutilizzate e le restanti
aree;
  Vista  la  delibera  del CIPE del 15 luglio 2005, sopra richiamata,
con  la  quale,  tra  l'altro,  e' stata fissata la misura minima del
tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata
massima  del  piano di rientro, nonche' approvata la convenzione-tipo
che  regola i rapporti tra la CDP S.p.a. e il sistema bancario, nella
quale  risultano definiti i compiti e le responsabilita' dei soggetti
firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Per i fini del presente decreto, ai sensi della convenzione-tipo
citata in premessa, si intende per:
    a) «soggetto  agente»  il soggetto che sottoscrive la convenzione
con  CDP  S.p.a.  per  lo  svolgimento  delle attivita' relative alla
stipula,  all'erogazione  ed  alla  gestione del finanziamento o, nel
caso  di contratto/i di locazione finanziaria, del solo finanziamento
agevolato;
    b)  «soggetto  convenzionato» il soggetto che ha sottoscritto con
il  Ministero,  in  proprio  o  quale mandatario di un raggruppamento
temporaneo  di imprese (RTI), una convenzione ovvero e' abilitato per
lo svolgimento delle attivita' richieste dalla legge agevolativa;
    c) «soggetto beneficiario» il soggetto che presenta la domanda di
agevolazione di cui alla legge agevolativa;
    d) «soggetto finanziatore» la banca che svolge la valutazione del
merito di credito e concede al soggetto beneficiario il finanziamento
bancario e l'eventuale finanziamento bancario integrativo;
    e)  «finanziamento  agevolato»  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine  concesso dalla CDP S.p.a. al soggetto beneficiario e/o dalla
CDP  S.p.a. alla societa' di leasing per il programma di investimento
oggetto della domanda di agevolazione;
    f)   «finanziamento  bancario»  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso dal soggetto finanziatore;
    g)   «finanziamento   bancario   integrativo»   il  finanziamento
aggiuntivo  al  finanziamento  bancario destinato ad integrare, senza
superarlo,   il   fabbisogno   finanziario  per  la  copertura  degli
investimenti  di  cui  alla  domanda  di  agevolazione presentata dal
soggetto   beneficiario,   avente   pari   durata   e   garanzie  del
finanziamento bancario;
    h)  «finanziamento»  l'insieme  del  finanziamento agevolato, del
finanziamento   bancario   e  dell'eventuale  finanziamento  bancario
integrativo.