IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista  la  legge  20 febbraio  1981, n. 30, recante «Istituzione di
direzioni   di   amministrazione   dell'Esercito,   della   Marina  e
dell'Aeronautica»  e,  in particolare, l'art. 5, comma 1, che demanda
ad  un  decreto  ministeriale l'individuazione degli enti a carattere
interforze, direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa
e  dal  Segretariato generale della difesa, sui quali la direzione di
amministrazione    interforze    esplica    la   propria   competenza
tecnico-amministrativa;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.
1076, concernente «Approvazione del regolamento per l'amministrazione
e  la  contabilita'  degli  organismi  dell'Esercito,  della Marina e
dell'Aeronautica», e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.
1077,  concernente «Approvazione del regolamento per gli stabilimenti
e   arsenali   militari   a   carattere  industriale»,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni,
recante  attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei
vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;
  Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  25 ottobre  1999,  n.  556,  e  successive modificazioni,
concernente le attribuzioni dei vertici militari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4 dicembre  1981,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale
-  n.  341  del  12 dicembre  1981, e successive modificazioni, e, in
particolare,  l'art.  3, quale sostituito dall'art. 1 del decreto del
Ministro  della  difesa  15 marzo  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  - serie generale - n. 136 del 14 giugno
2005,   che   definisce   gli   enti   sui   quali  la  direzione  di
amministrazione interforze esplica la propria competenza;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  difesa  16 luglio  2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale
-  n.  239  dell'11 ottobre 2002, recante modifiche al citato decreto
4 dicembre 1981;
  Ravvisata  la  necessita' di modificare l'art. 3 del citato decreto
4 dicembre   1981,  per  l'aggiornamento  degli  enti  sui  quali  la
direzione     di    amministrazione    interforze    ha    competenza
tecnico-amministrativa,  in  relazione  alle modificazioni ordinative
intervenute  nel contesto del processo di riorganizzazione di comandi
ed enti militari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  3  del Ministro della difesa 4 dicembre 1981, di cui in
premessa, e' sostituito dal seguente: «Art. 3. (Enti dipendenti dalla
direzione   di   amministrazione   interforze).   La   direzione   di
amministrazione   interforze   ha  competenza  sui  seguenti  enti  a
carattere interforze:
    ufficio amministrazione dello Stato maggiore della difesa;
    reparto supporto del comando operativo di vertice interforze;
    centro alti studi per la difesa;
    comando C4 difesa;
    centro intelligence interforze;
    quartier generale italiano presso Allied jont force command HQ di
Napoli;
    quartier generale italiano di Verona;
    commissariato generale onoranze caduti in guerra;
    ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa;
    raggruppamento autonomo del Ministero della difesa;
    ufficio  autonomo  lavori  genio  militare per il Ministero della
difesa;
    raggruppamento unita' difesa;
    stabilimento grafico militare.».
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  a  controllo, ai sensi della
normativa vigente.
    Roma, 22 febbraio 2006
                                                 Il Ministro: Martino