IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

  Vista  la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni
e  integrazioni  che  all'art.  14  ha  istituito  il  Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  1'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  16 gennaio  2001 con la quale sono state emanate le
direttive  per  il funzionamento del sistema di agevolazione previsto
dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della predetta legge n. 488/1992;
  Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N. 2000-2006) «Sviluppo
imprenditoriale  locale»,  approvato  dalla  Commissione della Unione
europea  con  decisione  C  (2000)  2342  dell'8 agosto  2000,  ed il
relativo  Complemento  di  programmazione  approvato  dal Comitato di
sorveglianza  del  P.O.N. nella riunione del 26 febbraio 2004, per la
parte   relativa   alle   modalita'  operative  della  Misura  2.1.a,
denominata PIA Innovazione, secondo bando;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 297, recante il
riordino  della  disciplina  e  lo snellimento delle procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive
modifiche   e  integrazioni,  di  seguito  denominato  «regolamento»,
concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione ed
erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle attivita' produttive
nelle aree depresse del Paese;
  Vista   la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive
28 aprile  2004,  n.  946130,  con  la  quale  sono  state fissate le
modalita'  applicative per la Misura 2.1.a PIA Innovazione prevedendo
al  punto  1.2  che  il  sistema agevolativo sia applicato attraverso
bandi  per  la  concessione,  sulla  base  delle  risorse finanziarie
disponibili,  delle  agevolazioni  alle  imprese che ne abbiano fatto
richiesta  nei  termini  stabiliti  con  decreto  del Ministero delle
attivita' produttive, a fronte di iniziative concernenti un programma
di   sviluppo   precompetitivo   e   il   conseguente   programma  di
industrializzazione  dei  risultati,  oltre ad eventuali attivita' di
formazione  e alla «prenotazione» delle risorse del Fondo di garanzia
per le PMI;
  Visto  in  particolare  il punto 7.1 della circolare n. 946130/2004
che attribuisce al Ministero delle attivita' produttive la competenza
di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori
delle   banche   concessionarie,  una  graduatoria  delle  iniziative
ammissibili  alle  agevolazioni  PIA Innovazione e di provvedere alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  esplicativa  delle  modalita'  e  procedure per la
concessione   ed   erogazione   delle   agevolazioni  alle  attivita'
produttive  nelle  aree  depresse  del  Paese  di  cui  alla legge n.
488/1992, settore industria;
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   11   maggio   2001,   n.   1034240   e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   esplicativa  delle  modalita'  e
procedure  per  la  concessione  ed erogazione delle agevolazioni del
fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art.
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 maggio
2004  che  ha  fissato  i  termini di presentazione delle domande per
l'accesso  alle  agevolazioni  per il secondo bando PIA Innovazione e
attribuito allo stesso risorse pari a 335,4 milioni di euro;
  Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 luglio
2004  che  ha  prorogato  il  termine  finale  di presentazione delle
domande  per  l'accesso  alle  agevolazioni  della  Misura  2.1.a PIA
Innovazione al 30 luglio 2004;
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile
2005  di  riparto delle risorse rinvenienti dalla prima operazione di
cartolarizzazione dei crediti del F.I.T.;
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 dicembre
2005  che  ha  elevato a complessivi 939,9 milioni di euro le risorse
per l'attuazione del secondo bando PIA Innovazione;
  Visti   gli   esiti   delle  risultanze  istruttorie  delle  banche
concessionarie  di  cui  al  punto  6.5  della  citata  circolare  n.
946130/2004;
  Visti  i pareri del comitato tecnico, di cui alla legge n. 46/1982,
sulle  suddette  risultanze istruttorie, espressi nelle sedute di cui
ai  verbali  n. 176 del 13 luglio 2005, n. 177 del 19 luglio 2005, n.
178  del  25 luglio  2005,  n. 179 del 15 settembre 2005 e n. 180 del
29 settembre 2005;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
29 dicembre  2005  che  ha  destinato l'importo di 55 milioni di euro
alla  copertura,  sulla  base delle disposizioni previste all'art. 1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli oneri relativi
alla  quota  di  contributo  per  le  agevolazioni delle attivita' di
sviluppo  precompetitivo  comprese  nelle  iniziative proposte per il
secondo  bando  PIA Innovazione di cui alla circolare n. 946130/2004,
che  andranno  ad occupare una posizione in graduatoria non utile per
fruire delle agevolazioni previste dalla circolare medesima;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
29 dicembre  2005  che  ha destinato l'importo di 100 milioni di euro
alla  copertura  degli oneri relativi alla quota di contributo per le
agevolazioni  delle  attivita'  di industrializzazione comprese nelle
iniziative  proposte per il secondo bando PIA Innovazione di cui alla
circolare  n.  946130/2004, che andranno ad occupare una posizione in
graduatoria  non  utile  per fruire delle agevolazioni previste dalla
medesima circolare;
  Vista  la  delibera  del  CIPE 15 luglio 2005 con la quale e' stata
individuata  una  prima  ripartizione  delle risorse del fondo di cui
all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del
1° febbraio  2006,  emanato  ai  sensi  dell'art. 1, comma 357, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, che definisce le specifiche modalita'
di   utilizzazione  delle  risorse  del  fondo  di  cui  all'art.  1,
comma 354,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente agli
interventi dell'art. 14 della legge n. 46/1982;
  Viste  le modifiche del Complemento di Programmazione del Programma
Operativo  Nazionale  (P.O.N.  2000-2006)  «Sviluppo  imprenditoriale
locale», approvate nella seduta del 7 febbraio 2006;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
28 febbraio 2006 che definisce i criteri di accesso e le modalita' di
presentazione   delle  richieste  di  agevolazione  per  i  programmi
collocati  in posizione non utile per l'utilizzo delle risorse di cui
al decreto 7 dicembre 2005;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. Le iniziative inserite nella graduatoria ed ammissibili per le
agevolazioni  relative  al  2°  bando  della  misura 2.1.a, Pacchetto
Integrato  di  Agevolazioni  -  PIA  Innovazione del P.O.N. «Sviluppo
imprenditoriale   locale»,  sono  riportate  nell'allegato  n.  1  al
presente decreto.
    2.  Al  fine  di  facilitare  la lettura dei dati contenuti nella
graduatoria  e  l'individuazione  degli  elementi  utili  di ciascuna
iniziativa  ammissibile  nella  graduatoria  medesima,  si forniscono
nell'allegato n. 2 le opportune note esplicative.