IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  9,  comma  1  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449,
concernente  l'estensione  delle agevolazioni della legge n. 488/1992
al settore turistico-alberghiero;
  Visto  l'art.  54,  comma  2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
concernente  l'estensione  delle agevolazioni della predetta legge n.
488/1992 al settore del commercio;
  Visto  l'art.  52,  comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
concernente  l'estensione  delle agevolazioni della predetta legge n.
488/1992  ai  programmi  di  ammodernamento  degli  esercizi  di  cui
all'art.  4,  comma  1,  lettera d), del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  114,  ed  alle  imprese  di somministrazione di alimenti e
bevande  aperte  al  pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287;
  Visto  l'art.  14,  comma  1,  della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
prevede  la definizione di modalita' semplificate per l'accesso delle
imprese  artigiane  agli interventi agevolativi previsti dalla citata
legge   n.   488/1992  e  stabilisce  che  una  quota  delle  risorse
annualmente disposte per tali interventi sia utilizzata per integrare
le  disponibilita'  del  fondo  previsto  dall'art. 37 della legge 25
luglio  1952,  n. 949, e sia amministrata, con contabilita' separata,
dal  soggetto  gestore  del  fondo  medesimo  sulla  base di apposito
contratto da stipulare con il Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di
riforma  degli  incentivi  che  prevede,  tra  l'altro,  al  fine  di
stabilire  i  criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni
contenute nel medesimo articolo, l'emanazione di un decreto di natura
non   regolamentare  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
  Considerato   che   con   il   presente  decreto  sono  dettate  le
disposizioni  relative  agli  incentivi  di  cui alla citata legge n.
488/1992  e  che,  pertanto,  dette  disposizioni  non  riguardano le
attivita' della filiera agricola;
  Visto  l'art.  1,  comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  istituisce,  presso  la gestione separata della Cassa depositi e
prestiti  S.p.a.,  un  apposito  fondo  rotativo,  denominato  «fondo
rotativo  per il sostegno alle imprese», finalizzato alla concessione
alle  imprese  di  finanziamenti  agevolati  che  assumono  la  forma
dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale;
  Visto  l'art.  1,  comma  357,  della citata legge n. 311/2004, che
prevede  l'adozione  di  un  decreto  di natura non regolamentare del
Ministro  competente,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  con il quale sono stabiliti, in relazione ai singoli
interventi  previsti  dal  comma  355  e  nel  rispetto  dei principi
contenuti  nei  commi  dal  354  al  361 e nelle delibere del CIPE, i
requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati;
  Vista  la  delibera  del  CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, emanata ai
sensi  dell'art. 1, comma 356, della predetta legge 30 dicembre 2004,
n. 311, che fissa i criteri generali, le condizioni e le modalita' di
erogazione  e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato di cui
al  comma 354 della stessa legge e, in particolare, approva lo schema
di  convenzione  per  la  regolamentazione  dei rapporti tra la Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  i  soggetti  abilitati  a  svolgere
l'istruttoria del finanziamento stesso;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Soggetti beneficiari e attivita' ammissibili
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, sono concesse secondo i criteri, le condizioni
e le modalita' stabiliti dal presente decreto.
  2.  I  soggetti  ammissibili  alle  agevolazioni  sono  le imprese,
operanti  nei  settori di attivita' di cui al successivo comma 4, che
promuovono  programmi  di investimento nelle aree sottoutilizzate del
territorio nazionale di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
  3.  I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione
che,  alla  data  della  relativa  domanda,  siano gia' costituiti ed
iscritti  nel  registro  delle imprese e nel pieno e libero esercizio
dei  propri  diritti  e che non siano state aperte nei loro confronti
procedure   di   fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa  e
amministrazione  controllata.  Le  domande  presentate  dalle imprese
individuali  non  ancora  operanti  alla  data  della domanda possono
essere presentate anche in assenza della predetta iscrizione, purche'
le  stesse  imprese  siano  gia'  titolari  di  partita  IVA, potendo
l'iscrizione    essere   comprovata   dall'impresa   all'atto   della
trasmissione  della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato
di  avanzamento.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle agevolazioni e'
inoltre  necessario che le imprese, alla data di chiusura dei termini
di  presentazione  delle domande del bando a cui partecipano, abbiano
la  piena  disponibilita'  dell'immobile  dell'unita'  produttiva ove
viene  realizzato  il  programma,  rilevabile  da un idoneo titolo di
proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria,
o  comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali
diritti  in  data  certa  di  fronte  a terzi, ovvero da un contratto
preliminare  di  cui  all'art.  1351  del  codice  civile previamente
registrato.  Alla  medesima  data  tale  immobile  deve  essere  gia'
rispondente,  in  relazione  all'attivita'  da  svolgere,  ai vigenti
specifici  vincoli  edilizi,  urbanistici e di destinazione d'uso. La
detta  piena  disponibilita'  deve  garantire l'uso previsto dei beni
agevolati  per  tutto il periodo di cui all'art. 11, comma 1, lettera
b).  Le imprese richiedenti le agevolazioni devono, inoltre, trovarsi
in regime di contabilita' ordinaria.
  4.  Le  agevolazioni  possono  essere  concesse per le attivita' di
seguito indicate:
    a) «settore industria»: attivita' di cui alle sezioni C e D della
classificazione  delle  attivita' economiche ISTAT 2002; inoltre, nei
limiti  indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto, le attivita'
di  produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica e di calore,
quelle  delle  costruzioni  di cui alle sezioni E ed F della medesima
classificazione  e  quelle di servizi; per le attivita' di servizi le
imprese richiedenti le agevolazioni devono essere costituite in forma
di societa' regolare;
    b) «settore   turismo»:   attivita'   di  gestione  di  strutture
ricettive,  quali  gli  alberghi,  i  motels,  i villaggi-albergo, le
residenze  turistico-alberghiere,  i  campeggi, i villaggi turistici,
gli  alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e
gli  appartamenti  per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la
gioventu',  i  rifugi alpini; attivita' di tour operator e di agenzia
di  viaggio  e turismo diretta, congiuntamente o disgiuntamente, alla
produzione,  organizzazione  e intermediazione di viaggi e soggiorni,
ivi  compresi  i  compiti  di assistenza e di accoglienza ai turisti;
centri   per   il  benessere  della  persona  inseriti  in  strutture
ricettive;  gestione  di stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e
lacuali;   gestione  di  strutture  congressuali;  gestione  di  orti
botanici,  di  parchi naturali e del patrimonio naturale; gestione di
porti   turistici;   gestione   di  impianti  di  risalita  (sciovie,
slittovie, seggiovie, funivie).
  Sono altresi' ammesse alle agevolazioni le attivita' indicate dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  con le
modalita'  e  le  procedure  di  cui  al successivo art. 8, comma 11,
lettera  c),  finalizzate  alla  valorizzazione delle caratteristiche
turistico-ambientali dell'area interessata, nel rispetto del contesto
naturalistico e paesaggistico locale;
    c) settore «commercio»:
      c1)  esercizi  commerciali di vendita al dettaglio classificati
esercizi di vicinato;
      c2)  esercizi  commerciali di vendita al dettaglio classificati
media struttura e grande struttura;
      c3)  esercizi  commerciali  di vendita all'ingrosso e centri di
distribuzione,  sia  di  singole imprese commerciali che di strutture
operative  dell'associazionismo economico, con superficie dell'unita'
produttiva pari almeno a 1000 mq;
      c4)   attivita'  commerciali  che  esercitano  la  vendita  per
corrispondenza e/o il commercio elettronico;
      c5)  attivita'  di  «servizi  complementari» alla distribuzione
indicate nell'allegato n. 2 al presente decreto;
      c6)  attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,
effettuate  da  esercizi  aperti al pubblico, di cui all'art. 3 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione dei casi di cui al comma
6,  lettere  a),  b), e), f) e g) del medesimo art. 3, esclusivamente
per  la  realizzazione  di programmi di investimento aventi una delle
seguenti caratteristiche:
        i) diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano
l'integrazione  della  somministrazione  con  la  vendita di beni e/o
servizi;
        ii)  promossi  da imprese aderenti a catene commerciali anche
in forme di franchising;
        iii)  promossi  da  imprese  che  hanno  ottenuto  marchi  di
qualita'  del  servizio  e/o  di  tipicita' dell'offerta gastronomica
rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province.
  5.  Gli  esercizi di vendita al dettaglio di cui alle lettere c1) e
c2)  del  comma  precedente  vengono  classificati  sulla  base delle
disposizioni  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114  e
successive    modificazioni   ed   integrazioni,   fatte   salve   le
classificazioni  effettuate  dalle regioni avvalendosi della facolta'
di  cui  all'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Sono
escluse  dalle  agevolazioni le farmacie, le rivendite di soli generi
di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburante
per autotrazione.
  6.   Per  le  tipologie  di  attivita'  assoggettate  a  specifiche
discipline,   limitazioni   o   divieti   derivanti  da  disposizioni
comunitarie  si  applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione
europea.
  7.  Ai  fini  del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono
classificate  di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri
stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia.