IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Ministero della giustizia del 28 maggio 2005, n. 191, contenente il regolamento di cui all'art. 9 del citato decreto legislativo n. 115/1992 e successive modifiche, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Ryde Rachael Duncan nata ad Ashburton (Nuova Zelanda) il 28 luglio 1969, cittadina neozelandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di «Barrister and Solicitor», conseguito in Nuova Zelanda, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bachelor of Laws», conseguito preso l'«University of Canterbury» in data 5 maggio 1993; Considerato inoltre che e' iscritto presso la «High Court of New Zealand Christchurch Registry» in data 17 dicembre 1993; Preso atto che dalla dichiarazione dell'Ambasciata d'Italia di Wellington e da certificazione dell'ordine neozelandese degli avvocati risulta che la sig.ra Ryde e' in possesso dell'accesso alla professione; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 22 novembre 2005; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Ryde Rachael Duncan nata ad Ashburton (Nuova Zelanda) il 28 luglio 1969, cittadina neozelandese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.