IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998
come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita'
del  decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Ministero della giustizia del 28 maggio 2005,
n.  191,  contenente  il  regolamento  di  cui  all'art. 9 del citato
decreto legislativo n. 115/1992 e successive modifiche, in materia di
misure compensative per l'esercizio della professione avvocato;
  Vista  l'istanza della sig.ra Ryde Rachael Duncan nata ad Ashburton
(Nuova Zelanda) il 28 luglio 1969, cittadina neozelandese, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto  legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo di
«Barrister  and  Solicitor»,  conseguito  in  Nuova  Zelanda, ai fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio della professione in Italia di
avvocato;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Bachelor  of Laws», conseguito preso l'«University of Canterbury» in
data 5 maggio 1993;
  Considerato  inoltre  che  e' iscritto presso la «High Court of New
Zealand Christchurch Registry» in data 17 dicembre 1993;
  Preso  atto  che  dalla  dichiarazione  dell'Ambasciata d'Italia di
Wellington   e   da  certificazione  dell'ordine  neozelandese  degli
avvocati  risulta che la sig.ra Ryde e' in possesso dell'accesso alla
professione;
  Viste   le   determinazioni   della   Conferenza  dei  servizi  del
22 novembre 2005;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Ryde Rachael Duncan nata ad Ashburton (Nuova Zelanda)
il  28 luglio 1969, cittadina neozelandese, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.