IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli e successive integrazioni; Vista l'istanza della sig.ra De Girolamo Valeria Liliana, nata il 27 dicembre 1971 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» di cui e' in possesso, conseguito presso la «Universidad de Belgrano» (Argentina) in data 29 maggio 2003 e rilascito il 23 giugno 2003, ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che la richiedente e' iscritta al «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» di Buenos Aires (Argentina) dal 16 aprile 2004; Preso atto che la richiedente risulta iscritta alla facolta' di giurisprudenza della «Universita' degli studi di Modena» ove ha superato quattro esami; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; e successive integrazioni; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra De Girolamo Valeria Liliana, nata il 27 dicembre 1971 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogada» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.