IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere; VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; VISTI, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004,n. 330; VISTO l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 2 include, tra i "corridoi autostradali e stradali" della regione Lombardia, la "Tangenziale est esterna di Milano"; VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel I° Programma delle infrastrutture strategiche; VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; VISTA la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attivita' posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa stessa non si perfezioni; VISTO il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; VISTA la nota 29 luglio 2005, n. 360, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare della "Tangenziale est esterna di Milano", proponendone l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, ai soli fini procedurali; CONSIDERATO che l'intervento "Tangenziale est esterna di Milano" di cui sopra e' ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia, sottoscritta 1'11 aprile 2003, alla voce "Interventi infrastrutturali - Corridoi autostradali e stradali"; CONSIDERATO che in seduta il rappresentante della Regione Lombardia ha prodotto una dichiarazione, acquisita agli atti dell'odierna riunione, in merito ai limiti dell'intesa sulla localizzazione dell'opera; CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; CONSIDERATO che nel documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intitolato "Documento di programmazione economica e finanziaria - Programmare il territorio, le infrastrutture, le risorse", sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 15 luglio 2005, n. 79, tra le opere in corso di istruttoria presso la struttura tecnica di missione e' incluso, nell'ambito dei sistemi stradali ed autostradali del corridoio plurimodale padano, l'intervento "Tangenziale est esterna di Milano" con un costo arrotondato di 1.000 Meuro; UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; PRENDE ATTO 1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: - sotto l'aspetto tecnico-procedurale: - che il progetto preliminare, nella versione sottoposta a questo Comitato, riguarda la realizzazione di un asse autostradale dello sviluppo di circa 40 km che collega la A1 con la A4, interessando per circa 33 km il territorio provinciale di Milano e per i restanti 7 km il territorio provinciale di Lodi; - che la sezione trasversale prevista in detto progetto e' quella contemplata dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 per la categoria stradale A in ambito extraurbano, con una larghezza di m 44,50 (3 corsie di m 3,75 per carreggiata, affiancate all'esterno da una corsia di emergenza di m 3,00, e con spartitraffico da m 13,50) e con velocita' di progetto Vp compresa tra i 90 e i 140 km/h; - che il progetto prevede, in particolare, la realizzazione di 12 svincoli di cui 8 con la principale viabilita' extraurbana non autostradale e 4 con la rete autostradale esistente (A1 e A4) o in programma (direttissima Brescia-Milano e sistema viabilistico pedemontano); - che una prima versione del progetto preliminare - predisposta da "Tangenziali Esterne di Milano S.p.A." nella qualita' di promotore e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS in data 17 aprile 2003 - e' stata trasmessa con foglio 12 giugno 2003, n. 4361, dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle altre Amministrazioni competenti e agli enti gestori delle interferenze, ed e' stata pubblicata in data 16 giugno 2003; - che la Regione Lombardia, con delibera 30 settembre 2003, n. VII/14404, ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione, alla compatibilita' ambientale ed alla localizzazione del progetto, formulando peraltro numerose prescrizioni; - che la Commissione speciale VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha richiesto, con nota 20 maggio 2004, prot. CSVIA/2004/0000811, integrazioni ed approfondimenti in merito ad alcuni svincoli ed agli studi dei flussi di traffico; - che l'ANAS ha conseguentemente predisposto il progetto preliminare aggiornato, approvato in linea tecnica dal proprio Consiglio di Amministrazione in data 16 novembre 2004, e successivamente trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle altre Amministrazioni competenti con foglio 10 dicembre 2004, n. 10250, e pubblicato il 14 dicembre 2004; - che il suddetto progetto preliminare aggiornato e' stato definito anche effettuando un confronto tra il collegamento a nord, denominato "alternativa A", e l'interconnessione diretta al sistema viabilistico pedemontano, poi prevista nel progetto ripubblicato, denominata "alternativa B"; - che, in particolare, l'alternativa A prevede lo svincolo sulla A4 e l'attacco a est di Agrate sulla A51 (attuale Tangenziale est), con una bretella di tipo autostradale a due corsie per senso di marcia, a sud di Caponago con tracciato prossimo al sedime della variante alla SP13 della Cerca gia' programmata dalla Provincia di Milano, mentre l'alternativa B prevede lo svincolo sull'A4, Iinterconnessione diretta con il sistema viabilistico pedemontano a est di Vimercate ed il collegamento alla A51 con la variante alla SP13 della Cerca, in questo caso a singola carreggiata (tipo C1); - che la Regione Lombardia con delibera 16 febbraio 2005, n. VII/20903, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione, alla compatibilita' ambientale ed alla localizzazione del progetto preliminare aggiornato, con riferimento all'Alternativa B e con esclusione del tratto a nord dell'A4 fino all'Autostrada Pedemontana, formulando ulteriori prescrizioni; - che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota 20 luglio 2005, n.GAB/2005/6624/B05, ha trasmesso il parere favorevole in merito al progetto preliminare aggiornato, condizionato all'ottemperanza di prescrizioni; - che anche il Ministero per i beni e le attivita' culturali, con foglio 26 luglio 2005, n.07.08.407/9605, ha espresso parere favorevole con prescrizioni; - che, secondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la valutazione delle stime di traffico previste per l'infrastruttura in progetto, effettuata mediante simulazione con l'attuale modello regionale basato sull'indagine O/D del 2002, ha portato ad escludere la predisposizione della sezione stradale alla quarta corsia, anche con riferimento all'orizzonte temporale della vita utile della medesima infrastruttura; - che il predetto Ministero riporta, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare; - sotto l'aspetto attuativo - che il soggetto aggiudicatore e' ANAS SpA; - che la medesima Societa', come comunicato con nota 21 febbraio 2003, n. 1156, nell'approvare il progetto nei termini formulati dal promotore, ha considerato l'intervento come "opera di pubblico interesse" ai sensi dell'art. 37-ter della legge n. 109/1994 e s.m.i.; - che lo schema di gestione previsto e' a esazione di tipo chiuso; - che i tempi di effettuazione delle attivita' progettuali e autorizzative residue e di realizzazione dell'opera sono preventivati in 66 mesi complessivi e che l'apertura al traffico dell'autostrada e' prevista per il 2011; - sotto l'aspetto finanziario - che l'importo complessivo dell'opera, con riferimento al progetto preliminare non aggiornato approvato dall'ANAS il 17 aprile 2003, computato sulla base di prezzi desunti dal prezziario del Compartimento ANAS per la Lombardia, e' pari a 999.701.107,93 euro di cui 735.824.239,79 euro per lavori e 263.876.868,14 euro per somme a disposizione; - che il costo del progetto aggiornato, approvato dall'ANAS in linea tecnica, al netto degli oneri connessi alle prescrizioni richieste nella fase istruttoria svoltasi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ammonta - come specificato nella scheda redatta ai sensi della delibera n. 63/2003 - a 1.742.000.000 euro; - che e' previsto l'intervento venga realizzato in regime di finanza di progetto e che la concessione di realizzazione e gestione dell'opera verra' assegnata in base a procedura di gara; 2. degli esiti del dibattito svoltosi nell'odierna seduta e in particolare: - che il rappresentante della Regione Lombardia, nella dichiarazione richiamata in premessa, ha specificato che il consenso della Regione stessa ai fini della localizzazione dell'opera interessa l'ipotesi alternativa B ed e' subordinato allo "stralcio dal progetto della prosecuzione della tangenziale a nord della A4 sino all'Autostrada Pedemontana, tratta per la quale non e' da considerarsi perfezionata l'intesa ai fini della localizzazione"; - che l'intesa sulla localizzazione dell'opera si e' quindi venuta a perfezionare sull'alternativa B ed investe l'opera con una sezione piu' ridotta (tre corsie per senso di marcia) ed un'estesa piu' limitata rispetto a quelle considerate nel progetto aggiornato; DELIBERA 1. Approvazione progetto preliminare 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, e' approvato - con le prescrizioni specificate al punto 1.2 e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini dell'attestazione della compatibilita' ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare aggiornato della "Tangenziale est esterna di Milano" nella configurazione di cui all'alternativa B e con esclusione del prolungamento a nord della A4 sino alla programmata autostrada pedemontana. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra lo Stato e la Regione interessata sulla localizzazione dell'opera con le precisazioni e le limitazioni di cui al precedente comma. 1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' condizionata l'approvazione del progetto e da sviluppare in sede di progettazione definitiva, sono quelle riportate nella parte 1^ dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera, ad eccezione di quelle contrassegnate con asterisco. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2^ del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.3 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 1.742.000.000 euro, di cui alla precedente "presa d'atto", costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed e' inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale e degli oneri conseguenti all'accoglimento delle prescrizioni di cui al punto 1.2. 1.4 II soggetto aggiudicatore provvedera' a sviluppare il progetto definitivo degli interventi oggetto delle prescrizioni contrassegnate con asterisco che sara' sottoposto, contestualmente al progetto dell'opera principale, a questo Comitato ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002, con l'indicazione del costo delle singole opere. Nell'occasione verra' affrontato il problema della relativa copertura finanziaria. 2. Assegnazione CUP 2.1 Il soggetto aggiudicatore e' tenuto a richiedere il CUP (codice unico di progetto) entro 30 giorni dall'approvazione della gara per la concessione di realizzazione e gestione dell'opera nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia ricompreso nel novero dei soggetti partecipati, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico. 2.2 Il CUP, qualora assegnato, andra' evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera approvata, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse. 3. Clausole finali 3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento approvato con la presente delibera. 3.2 In sede di esame della progettazione definitiva, il predetto Ministero provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.2, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione VIA. 3.3 Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori. Roma, 29 luglio 2005 IL SEGRETARIO DEL CIPE IL PRESIDENTE Mario BALDASSARRI Silvio BERLUSCONI Registrata alla Corte dei conti l'8 marzo 2006 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 381