IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

   VISTA  la  legge  21  dicembre  2001,  n. 443, che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
   VISTA  la  legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato,  prevede  che  gli  interventi  medesimi  siano compresi in
intese  generali  quadro  tra  il  Governo  e  ogni singola Regione o
Provincia   autonoma,   al   fine   del   congiunto  coordinamento  e
realizzazione delle opere;
   VISTO  il  decreto  legislativo  20 agosto 2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
   VISTI,  in  particolare,  l'art. 1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";
   VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre
2004,n. 330;
   VISTO  l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n. 3, recante
"Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione",
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto (CUP);
   VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.),
con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art.
1  della  legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere
strategiche, che all'allegato 2 include, tra i "corridoi autostradali
e  stradali"  della regione Lombardia, la "Tangenziale est esterna di
Milano";
   VISTA  la  delibera  27  dicembre  2002,  n. 143 (G.U. n. 87/2003,
errata  corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha
definito  il  sistema  per  l'attribuzione  del  CUP, che deve essere
richiesto  dai  soggetti  responsabili  di  cui  al  punto  1.4 della
delibera stessa;
   VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la
quale  questo  Comitato  ha  formulato,  tra  l'altro, indicazioni di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai  fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel
I° Programma delle infrastrutture strategiche;
   VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con
la  quale  questo  Comitato  ha  stabilito  che  il  CUP  deve essere
riportato  su  tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei
ed  informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve
essere  utilizzato  nelle  banche  dati dei vari sistemi informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti;
   VISTA  la  sentenza  n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la
Corte  Costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola Regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente  dal  Governo  e  precisando che l'attivita' posta in
essere  non  vincola  la  Regione  fino  a  quando l'intesa non venga
raggiunta   e   che   i  finanziamenti  concessi  all'opera  sono  da
considerare inefficaci finche' l'intesa stessa non si perfezioni;
   VISTO  il  decreto  emanato  dal Ministro dell'interno il 14 marzo
2003  di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno
2004,  con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5,
del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato
di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
   VISTA  la  nota  5  novembre  2004, n. COM/3001/1, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
   VISTA  la  nota  29 luglio 2005, n. 360, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la
relazione istruttoria sul progetto preliminare della "Tangenziale est
esterna  di  Milano", proponendone l'approvazione, con prescrizioni e
raccomandazioni, ai soli fini procedurali;
   CONSIDERATO  che  l'intervento "Tangenziale est esterna di Milano"
di cui sopra e' ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e
Regione   Lombardia,   sottoscritta   1'11  aprile  2003,  alla  voce
"Interventi infrastrutturali - Corridoi autostradali e stradali";
   CONSIDERATO   che   in  seduta  il  rappresentante  della  Regione
Lombardia   ha   prodotto  una  dichiarazione,  acquisita  agli  atti
dell'odierna   riunione,   in  merito  ai  limiti  dell'intesa  sulla
localizzazione dell'opera;
   CONSIDERATO   che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
   CONSIDERATO  che  nel  documento  predisposto  dal Ministero delle
infrastrutture    e    dei   trasporti   intitolato   "Documento   di
programmazione  economica  e finanziaria - Programmare il territorio,
le infrastrutture, le risorse", sul quale questo Comitato ha espresso
parere favorevole con delibera 15 luglio 2005, n. 79, tra le opere in
corso  di  istruttoria  presso  la  struttura  tecnica di missione e'
incluso,   nell'ambito  dei  sistemi  stradali  ed  autostradali  del
corridoio  plurimodale  padano, l'intervento "Tangenziale est esterna
di Milano" con un costo arrotondato di 1.000 Meuro;
   UDITA  la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
   ACQUISITA  in  seduta  l'intesa del Ministro dell'economia e delle
finanze;


                             PRENDE ATTO

   1.  delle  risultanze  dell'istruttoria svolta dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
    - sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
     - che  il  progetto  preliminare,  nella  versione  sottoposta a
questo  Comitato,  riguarda  la realizzazione di un asse autostradale
dello  sviluppo  di  circa  40  km  che  collega  la  A1  con  la A4,
interessando  per  circa  33 km il territorio provinciale di Milano e
per i restanti 7 km il territorio provinciale di Lodi;
     - che  la  sezione  trasversale  prevista  in  detto progetto e'
quella  contemplata  dal  decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti  5 novembre 2001 per la categoria stradale A in ambito
extraurbano,  con  una  larghezza  di m 44,50 (3 corsie di m 3,75 per
carreggiata,  affiancate  all'esterno da una corsia di emergenza di m
3,00, e con spartitraffico da m 13,50) e con velocita' di progetto Vp
compresa tra i 90 e i 140 km/h;
     - che  il  progetto prevede, in particolare, la realizzazione di
12  svincoli  di  cui  8 con la principale viabilita' extraurbana non
autostradale  e  4  con la rete autostradale esistente (A1 e A4) o in
programma   (direttissima   Brescia-Milano   e  sistema  viabilistico
pedemontano);
     - che  una prima versione del progetto preliminare - predisposta
da "Tangenziali Esterne di Milano S.p.A." nella qualita' di promotore
e  approvato  dal  Consiglio  di Amministrazione dell'ANAS in data 17
aprile  2003 - e' stata trasmessa con foglio 12 giugno 2003, n. 4361,
dall'ANAS  al  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, alle
altre   Amministrazioni   competenti   e   agli  enti  gestori  delle
interferenze, ed e' stata pubblicata in data 16 giugno 2003;
     - che  la  Regione Lombardia, con delibera 30 settembre 2003, n.
VII/14404,  ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione,
alla  compatibilita'  ambientale ed alla localizzazione del progetto,
formulando peraltro numerose prescrizioni;
     - che  la Commissione speciale VIA del Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio ha richiesto, con nota 20 maggio 2004,
prot.  CSVIA/2004/0000811,  integrazioni ed approfondimenti in merito
ad alcuni svincoli ed agli studi dei flussi di traffico;
     - che   l'ANAS   ha  conseguentemente  predisposto  il  progetto
preliminare  aggiornato,  approvato  in  linea  tecnica  dal  proprio
Consiglio   di   Amministrazione   in   data   16  novembre  2004,  e
successivamente  trasmesso  al  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti  ed  alle  altre  Amministrazioni  competenti con foglio 10
dicembre 2004, n. 10250, e pubblicato il 14 dicembre 2004;
     - che  il  suddetto  progetto  preliminare  aggiornato  e' stato
definito  anche  effettuando un confronto tra il collegamento a nord,
denominato  "alternativa  A", e l'interconnessione diretta al sistema
viabilistico  pedemontano,  poi  prevista  nel progetto ripubblicato,
denominata "alternativa B";
     - che, in particolare, l'alternativa A prevede lo svincolo sulla
A4  e  l'attacco a est di Agrate sulla A51 (attuale Tangenziale est),
con  una  bretella  di  tipo  autostradale  a due corsie per senso di
marcia,  a  sud  di  Caponago  con tracciato prossimo al sedime della
variante  alla  SP13  della Cerca gia' programmata dalla Provincia di
Milano,   mentre   l'alternativa   B  prevede  lo  svincolo  sull'A4,
Iinterconnessione  diretta  con il sistema viabilistico pedemontano a
est  di  Vimercate  ed  il collegamento alla A51 con la variante alla
SP13 della Cerca, in questo caso a singola carreggiata (tipo C1);
     - che  la  Regione  Lombardia  con delibera 16 febbraio 2005, n.
VII/20903,  ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione,
alla  compatibilita'  ambientale  ed alla localizzazione del progetto
preliminare  aggiornato,  con  riferimento  all'Alternativa  B  e con
esclusione del tratto a nord dell'A4 fino all'Autostrada Pedemontana,
formulando ulteriori prescrizioni;
     - che  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
con  nota 20 luglio 2005, n.GAB/2005/6624/B05, ha trasmesso il parere
favorevole in merito al progetto preliminare aggiornato, condizionato
all'ottemperanza di prescrizioni;
     - che  anche  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali,
con  foglio  26  luglio  2005,  n.07.08.407/9605,  ha espresso parere
favorevole con prescrizioni;
     - che,   secondo   il   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  la  valutazione  delle  stime  di  traffico  previste per
l'infrastruttura  in  progetto,  effettuata  mediante simulazione con
l'attuale  modello  regionale  basato  sull'indagine O/D del 2002, ha
portato  ad  escludere la predisposizione della sezione stradale alla
quarta  corsia,  anche  con riferimento all'orizzonte temporale della
vita utile della medesima infrastruttura;
     - che  il  predetto Ministero riporta, in apposito allegato alla
relazione istruttoria, le prescrizioni e raccomandazioni da formulare
in sede di approvazione del progetto preliminare;
    - sotto l'aspetto attuativo
     - che il soggetto aggiudicatore e' ANAS SpA;
     - che la medesima Societa', come comunicato con nota 21 febbraio
2003,  n.  1156, nell'approvare il progetto nei termini formulati dal
promotore,  ha  considerato  l'intervento  come  "opera  di  pubblico
interesse"  ai  sensi  dell'art.  37-ter  della  legge  n. 109/1994 e
s.m.i.;
     - che  lo  schema  di  gestione  previsto  e' a esazione di tipo
chiuso;
     - che  i  tempi  di  effettuazione delle attivita' progettuali e
autorizzative residue e di realizzazione dell'opera sono preventivati
in  66  mesi complessivi e che l'apertura al traffico dell'autostrada
e' prevista per il 2011;
    - sotto l'aspetto finanziario
     - che  l'importo  complessivo  dell'opera,  con  riferimento  al
progetto  preliminare non aggiornato approvato dall'ANAS il 17 aprile
2003,  computato  sulla  base  di  prezzi  desunti dal prezziario del
Compartimento ANAS per la Lombardia, e' pari a 999.701.107,93 euro di
cui  735.824.239,79 euro per lavori e 263.876.868,14 euro per somme a
disposizione;
     - che  il  costo del progetto aggiornato, approvato dall'ANAS in
linea  tecnica,  al  netto  degli  oneri  connessi  alle prescrizioni
richieste  nella  fase istruttoria svoltasi presso il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  ammonta  - come specificato nella
scheda  redatta  ai sensi della delibera n. 63/2003 - a 1.742.000.000
euro;
     - che  e'  previsto  l'intervento  venga realizzato in regime di
finanza  di progetto e che la concessione di realizzazione e gestione
dell'opera verra' assegnata in base a procedura di gara;
    2.  degli  esiti  del dibattito svoltosi nell'odierna seduta e in
particolare:
     - che   il   rappresentante   della   Regione  Lombardia,  nella
dichiarazione  richiamata in premessa, ha specificato che il consenso
della   Regione   stessa  ai  fini  della  localizzazione  dell'opera
interessa  l'ipotesi  alternativa  B ed e' subordinato allo "stralcio
dal  progetto  della  prosecuzione  della tangenziale a nord della A4
sino  all'Autostrada  Pedemontana,  tratta  per  la  quale  non e' da
considerarsi perfezionata l'intesa ai fini della localizzazione";
     - che  l'intesa  sulla  localizzazione  dell'opera  si e' quindi
venuta  a  perfezionare sull'alternativa B ed investe l'opera con una
sezione  piu'  ridotta  (tre corsie per senso di marcia) ed un'estesa
piu' limitata rispetto a quelle considerate nel progetto aggiornato;


                              DELIBERA

   1. Approvazione progetto preliminare
   1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
n.  190/2002, e' approvato - con le prescrizioni specificate al punto
1.2  e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture
e   dei   trasporti   -   anche   ai   fini  dell'attestazione  della
compatibilita'  ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio,  il progetto preliminare aggiornato della "Tangenziale
est  esterna di Milano" nella configurazione di cui all'alternativa B
e  con  esclusione  del  prolungamento  a  nord  della  A4  sino alla
programmata autostrada pedemontana.
   E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine urbanistico ed
edilizio,  l'intesa  tra  lo  Stato  e  la  Regione interessata sulla
localizzazione dell'opera con le precisazioni e le limitazioni di cui
al precedente comma.
   1.2  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1, cui e' condizionata
l'approvazione  del progetto e da sviluppare in sede di progettazione
definitiva,  sono  quelle riportate nella parte 1^ dell'allegato, che
forma  parte  integrante  della  presente  delibera,  ad eccezione di
quelle contrassegnate con asterisco.
   Le  raccomandazioni  proposte dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  sono riportate nella parte 2^ del citato allegato. Il
soggetto  aggiudicatore,  qualora  ritenga di non poter dar seguito a
qualcuna  di  dette  raccomandazioni,  fornira'  al riguardo puntuale
motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le
proprie  valutazioni  e  di  proporre a questo Comitato, se del caso,
misure alternative.
   1.3  Ai  sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo
n.  190/2002, l'importo di 1.742.000.000 euro, di cui alla precedente
"presa  d'atto",  costituisce  il  limite di spesa dell'intervento da
realizzare  ed  e'  inclusivo  degli  oneri  per opere di mitigazione
ambientale   e   degli   oneri   conseguenti  all'accoglimento  delle
prescrizioni di cui al punto 1.2.
   1.4 II soggetto aggiudicatore provvedera' a sviluppare il progetto
definitivo degli interventi oggetto delle prescrizioni contrassegnate
con  asterisco  che  sara'  sottoposto,  contestualmente  al progetto
dell'opera  principale,  a  questo Comitato ai sensi dell'art. 16 del
decreto  legislativo  n.  190/2002, con l'indicazione del costo delle
singole  opere.  Nell'occasione  verra'  affrontato il problema della
relativa copertura finanziaria.
   2. Assegnazione CUP
   2.1  Il  soggetto  aggiudicatore  e'  tenuto  a  richiedere il CUP
(codice  unico  di  progetto) entro 30 giorni dall'approvazione della
gara  per  la  concessione  di  realizzazione  e  gestione dell'opera
nell'ipotesi  in  cui  l'aggiudicatario sia ricompreso nel novero dei
soggetti  partecipati,  direttamente  o  indirettamente,  da capitale
pubblico.
   2.2  Il  CUP,  qualora  assegnato,  andra' evidenziato in tutta la
documentazione   amministrativa   e   contabile  riguardante  l'opera
approvata, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse.
   3. Clausole finali
   3.1  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti   componenti   il   progetto   preliminare  dell'intervento
approvato con la presente delibera.
   3.2  In  sede di esame della progettazione definitiva, il predetto
Ministero provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni
di  cui  al  precedente  punto  1.2,  ferme  restando le verifiche di
competenza della Commissione VIA.
   3.3  Il  medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla
normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
   3.4  Questo  Comitato  si  riserva,  in  fase  di approvazione del
progetto   definitivo   dell'opera   e  in  adesione  alle  richieste
rappresentate  nella  citata  nota  del  coordinatore del Comitato di
coordinamento  per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare
prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia,
prevedendo   -   tra  l'altro  -  l'acquisizione  delle  informazioni
antimafia  anche  nei  confronti  degli  eventuali  sub-appaltatori e
sub-affidatari,  indipendentemente  dall'importo  dei lavori, nonche'
forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

   Roma, 29 luglio 2005

       IL SEGRETARIO DEL CIPE                          IL PRESIDENTE
         Mario           BALDASSARRI                           Silvio
BERLUSCONI


   Registrata alla Corte dei conti l'8 marzo 2006
   Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 1 Economia e finanze, foglio n. 381