L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle
assicurazioni;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo
del codice delle assicurazioni private;
  Vista  la  legge  28 dicembre  2005,  n.  262,  in  particolare gli
articoli 24  e  26,  comma  3, recante disposizioni per la tutela del
risparmio  e la disciplina dei mercati finanziari, che, facendo venir
meno  la  facolta'  di pagamento in misura ridotta per i procedimenti
sanzionatori  avviati  a  partire  dal 12 gennaio 2006 ed attribuendo
all'ISVAP   il   potere   di  emanare  direttamente  i  provvedimenti
sanzionatori,  ha  abrogato conseguentemente tutte le norme contenute
negli  articoli del codice delle assicurazioni private nella parte in
cui   viene   fatto   riferimento  alla  commissione  consultiva  sui
procedimenti  sanzionatori  e  alla  facolta'  di pagamento in misura
ridotta,  di  cui  all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
successive modificazioni;
  Visti  in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 24 della citata legge
28 dicembre  2005,  n. 262, i quali prevedono che l'ISVAP disciplini,
con   proprio   regolamento,  le  modalita'  organizzative  per  dare
attuazione  al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni  decisorie  rispetto  all'irrogazione della sanzione ed agli
altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo;
  Vista  la delibera del consiglio dell'Istituto del 22 febbraio 2006
che  ha  istituito  il  servizio sanzioni nell'ambito della direzione
coordinamento giuridico e definito le relative competenze;
  Viste  le norme di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, da
ultimo  modificate in data 15 marzo 2006, che attribuiscono alla vice
direzione  generale  l'istruttoria  dei  procedimenti di applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che
impone  la  fissazione  di termini entro i quali devono concludersi i
procedimenti amministrativi;
  Ritenuta    la   necessita'   di   disciplinare   il   procedimento
sanzionatorio di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui
all'art.  24,  comma  1,  della  legge 28 dicembre 2005, n. 262 e, in
quanto  compatibili,  all'art.  9,  comma  3, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
  Vista  la  delibera assunta dal consiglio nella seduta del 15 marzo
2006, con la quale e' stato aprovato il presente regolamento;
                               Adotta
                            il seguente:
                             REGOLAMENTO
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    b) «destinatari  delle  sanzioni»:  i  soggetti destinatari delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  di cui agli articoli 306, 308 e
325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    c) «procedimento  sanzionatorio»: il procedimento di applicazione
delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie previste dal titolo XVIII
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    d) «Servizi    dell'Istituto»:    i    servizi    che,    secondo
l'organizzazione  interna dell'Istituto, svolgono la fase istruttoria
del procedimento sanzionatorio;
    e) «Servizio  sanzioni»:  il  servizio  dell'Istituto che cura la
fase  conclusiva  del procedimento sanzionatorio per la decisione del
presidente.