IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali
(decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196) e, in particolare, le
disposizioni  secondo  cui quando una disposizione di legge specifica
solo  la  finalita'  di rilevante interesse pubblico, e non i tipi di
dati sensibili e giudiziari trattabili e di operazioni eseguibili, il
trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni  identificati  e  resi  pubblici  a  cura dei soggetti che
effettuano  il  trattamento,  in  relazione alle specifiche finalita'
perseguite nei singoli casi (articoli 20, comma 2, 21, comma 2 e 181,
comma 1, lettera a) del citato codice);
  Visto   che,   ai  sensi  del  medesimo  art.  20,  comma  2,  tale
identificazione  deve  avvenire  con  atto  di natura regolamentare e
visto  l'art.  156 del codice nella parte relativa ai regolamenti che
il  Garante  puo' adottare (cfr. i regolamenti numeri 1, 2 e 3/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni);
  Visto  il provvedimento generale del Garante del 30 giugno 2005 sul
trattamento  dei  dati sensibili e giudiziari (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale  23 luglio  2005, n. 170) e rilevato che in esso sono state
evidenziate le operazioni di trattamento che possono spiegare effetti
maggormente  significativi  per  gli  interessati  (operazioni svolte
pressoche'  interamente mediante siti web, oppure volte a definire in
forma   completamente   automatizzata   profili   o  personalita'  di
interessati;  interconnessioni e raffronti fra banche di dati gestite
da  diversi  titolari,  oppure  con  altre  informazioni  sensibili e
giudiziarie   detenute   dal   medesimo   titolare  del  trattamento;
comunicazione di dati a terzi e loro diffusione);
  Ritenuta  la  necessita' di individuare quali, tra tali operazioni,
sono effettuate presso l'Autorita', e di dover individuare, altresi',
piu'  sinteticamente  le  operazioni  ordinarie di trattamento svolte
presso  l'Autorita'  per  perseguire finalita' di rilevante interesse
pubblico   individuate   per  legge  (operazioni  di  raccolta  e  di
registrazione,    organizzazione,    conservazione,    consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco,
cancellazione e distruzione dei dati);
  Dato  atto che tali individuazioni riguardano i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari effettuati dal collegio e presso l'ufficio del
Garante;
  Rilevato  che  i  dati devono essere comunque trattati nel rispetto
dei  principi  del codice in tema di dati sensibili e giudiziari, con
particolare  riguardo  ai  requisiti  di pertinenza, completezza, non
eccedenza   ed   indispensabilita',  oltre  che  di  esattezza  e  di
aggiornamento;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
                              Delibera
ai  sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2 e 156 del codice di
adottare  l'allegato regolamento sul trattamento dei dati sensibili e
giudiziari presso l'Autorita'.

    Roma, 29 dicembre 2005

                       Il presidente: Pizzetti

                        Il relatore: Pizzetti

                 Il segretario generale: Buttarelli