IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista  la  normativa  internazionale  e  comunitaria  in materia di
protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/CE);
  Visto  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali
(decreto   legislativo  30 giugno  2003,  n.  196),  con  particolare
riguardo all'art. 17;
  Visti i provvedimenti del Garante del 29 aprile 2004, in materia di
videosorveglianza, e del 28 settembre 2001, relativo alle rilevazioni
biometriche presso gli istituti di credito;
  Esaminate  le  richieste di verifica preliminare presentate da vari
istituti  di  credito  ai  sensi dell'art. 17 del Codice, relative al
trattamento  di dati personali biometrici in relazione ad esigenze di
sicurezza presso sportelli bancari; vista la bozza di linee-guida che
l'Associazione  bancaria italiana intende inoltrare alle banche e che
ha sottoposto all'attenzione di questa Autorita';
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
                              Premesso:
1. Introduzione.
  Alcuni  istituti  di credito hanno inoltrato a questa Autorita' una
richiesta  di  verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice,
relativa    a    trattamenti    di    dati    personali   consistenti
nell'associazione  di  dati  biometrici  di  clienti  (risultanti, in
particolare,  dall'acquisizione  di impronte digitali tramite scanner
collegati  o  integrati  in  un  sistema  informatico) con altri dati
personali, relativi anch'essi alla clientela, raccolti avvalendosi di
sistemi di ripresa.
  Le  richieste  sono  state  presentate, anche in relazione a quanto
prescritto   dal   Garante   con   il  provvedimento  in  materia  di
videosorveglianza del 29 aprile 2004 (punto 3.2.1), per consentire la
raccolta  di  elementi di prova suscettibili di utilizzazione in caso
di comportamenti delittuosi.
  L'Associazione   bancaria   italiana,   nel   fornire  alcuni  dati
statistici   relativi  a  fenomeni  criminosi  posti  in  essere  nei
confronti  di  dipendenze  bancarie  (in  particolare,  a rapine), ha
rappresentato  a  sua  volta  che l'esigenza di dotare di impianti di
rilevazione  biometrica  talune  filiali  maggiormente  esposte  alla
commissione di reati e' condivisa da una pluralita' di istituti.
  All'esito  della  complessa  istruttoria  preliminare,  il  Garante
ritiene  necessario  adottare  un  nuovo  provvedimento  di carattere
generale  che,  sulla  base  dei principi generali gia' enunciati nel
provvedimento  del  28 settembre  2001  (in Bollettino n. 22/2001, p.
82),  tenga conto delle novita' sopravvenute con il Codice entrato in
vigore il 1° gennaio 2004 (con particolare riguardo alle disposizioni
contenute  negli articoli 17, 24, comma 1, lettera g) e 154, comma 1,
lettera  c)).  In relazione ai trattamenti di dati personali (diversi
da quelli sensibili e giudiziari) che presentano rischi specifici per
i  diritti  e  le  liberta'  fondamentali,  nonche'  per  la dignita'
dell'interessato,  il  Garante  ha  infatti il compito di individuare
misure ed accorgimenti rivolti «a determinate categorie di titolari o
di  trattamenti»  nell'ambito  di una verifica preliminare all'inizio
del trattamento (art. 17 del Codice).
  Nel  caso  in esame (come gia' rilevato nel menzionato punto 3.2.1.
del  provvedimento  del  2004),  i  rischi specifici sono determinati
dall'installazione di «sistemi di videosorveglianza che prevedono una
raccolta  delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con
altri  particolari  dati  personali»,  e  dalla particolare natura di
alcuni   dati   trattati,  segnatamente  di  quelli  derivanti  dalla
rilevazione delle impronte digitali.
  Il  presente provvedimento mira, pertanto, ad individuare le misure
e  gli  accorgimenti a garanzia degli interessati che dovranno essere
posti  in  essere  da  tutti  gli  istituti  di  credito operanti sul
territorio  nazionale  che intendano avvalersi dei sistemi descritti,
qualora  ne ricorrano i presupposti di seguito indicati e rispettando
i principi contenuti nel Codice.
2. Liceita', finalita', necessita' e proporzionalita'.
  L'utilizzo   generalizzato   ed   indiscriminato   di  sistemi  che
consentono    l'identificazione   degli   interessati   mediante   la
combinazione   di   diversi   sistemi  di  rilevazione  dati  non  e'
consentito,  in  quanto  contrasta con il principio di necessita' che
impone di configurare i sistemi informativi e i programmi informatici
escludendo  il trattamento di dati personali non necessari - nel caso
di  specie,  biometrici  -  in rapporto alle finalita' che si intende
perseguire (art. 3 del Codice).
  Un'attivita'  di  raccolta  indifferenziata di dati particolarmente
significativi (quali quelli relativi alle impronte digitali), imposta
all'intera  clientela  degli  istituti  bancari, non e' lecita, tanto
piu' se giustificata solo da una generica esigenza di sicurezza.
  In  mancanza  di  specifici  elementi  che  comprovino una concreta
situazione  di  elevato  rischio,  tale attivita' comporta infatti un
sacrificio  sproporzionato  della  sfera di liberta' e della dignita'
delle  persone interessate, esponendo, altresi', le stesse a pericolo
di  abusi  in  relazione  a  dati  a  se'  riferibili particolarmente
delicati quali sono le impronte digitali.
  Il   trattamento   di   tali  dati  personali  e'  consentito,  con
l'osservanza  di  adeguate  garanzie,  soltanto  quando  debba essere
perseguita  l'esclusiva finalita' di elevare il grado di sicurezza di
beni e persone (segnatamente, del personale dipendente degli istituti
di credito e della clientela). A tal fine e' necessaria la ricorrenza
di  specifici  elementi  riconducibili  a  circostanze  obiettive che
devono  evidenziare  una concreta situazione di elevato rischio e che
l'istituto  bancario  deve  valutare  con  particolare  cautela (cfr.
Provv.  11 dicembre  2000,  in  Boll.  n.  14-15/2000,  p. 30; Provv.
7 marzo 2001).
  Tali   particolari  condizioni,  risultanti  anche  da  concordanti
valutazioni  da  parte  degli  organi competenti in materia di tutela
dell'ordine   e   della  sicurezza  pubblica,  possono  derivare,  in
particolare,   dalla  localizzazione  dello  sportello  bancario  (ad
esempio,  ove  lo  stesso  sia  situato  in  aree  ad  alta  densita'
criminale, o isolate o, comunque, poste nell'immediata prossimita' di
«vie di fuga»). Puo' altresi' venire in considerazione la circostanza
che  lo  sportello  bancario,  o  altri sportelli siti nella medesima
zona,   abbiano   subito   rapine.  Possono  inoltre  rilevare  altre
contingenti vicende che espongano a reale pericolo una o piu' filiali
determinate  (come  ad esempio rilevato in passato, con riguardo alla
maggiore  «liquidita»  presso gli sportelli bancari in corrispondenza
dell'introduzione   della   moneta   unica   europea:   cfr.   Provv.
28 settembre 2001).
  La  sussistenza  di  tali circostanze deve essere altresi' valutata
periodicamente  in  rapporto a fattori suscettibili di incidere sulla
soglia   di   esposizione   a   rischio   (si   pensi,   ad  esempio,
all'istituzione   di  una  postazione  di  pubblica  sicurezza  nelle
immediate   vicinanze,   oppure   al   rafforzamento  di  servizi  di
sorveglianza  privata  all'interno  della filiale). All'esito di tale
valutazione  periodica  i  trattamenti  di dati non piu' giustificati
devono essere cessati o sospesi.
3. Informativa.
  Gli   interessati   devono  essere  informati  adeguatamente  della
presenza  dei  sistemi  di  acquisizione  delle  impronte  digitali e
dell'associazione di queste ultime con immagini raccolte (art. 13 del
Codice).  Cio',  prima  che  i dati siano rilevati e, comunque, prima
dell'accesso a varchi a doppia porta o bussole.
  L'informativa  deve  fornire gli elementi previsti dal Codice (art.
13)  anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguita'. Deve
essere  ben  evidenziata  la  liberta'  di  accedere  in  banca senza
consentire  il  rilevamento  dell'impronta digitale, sulla base di un
procedimento  alternativo  basato  anche  su  un'identificazione  del
cliente eventualmente necessaria.
  Il  Garante ha individuato un modello di informativa «minima» che i
titolari  del  trattamento  potranno utilizzare in corrispondenza dei
varchi  di  accesso  alle  strutture  della  banca, che dovra' essere
integrato  con  un'informativa  piu'  ampia esposta all'interno della
dipendenza bancaria. Entrambi i modelli sono allegati in facsimile al
presente provvedimento.
4. Misure ed accorgimenti.
  L'utilizzazione  dei sistemi di rilevazione delle impronte digitali
associata  a  sistemi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto
degli  ulteriori  accorgimenti e misure a garanzia degli interessati,
di seguito elencati.
    a) modalita' alternative di accesso alla banca.
  La  rilevazione  delle  impronte  digitali  non puo' comportare una
contrazione  della  liberta'  e  della  dignita'  degli  utenti degli
sportelli   bancari.   L'accesso   tramite  i  descritti  sistemi  di
rilevazione   deve  avvenire  predisponendo  un  meccanismo  che,  in
presenza    di    una   difforme   volonta'   del   cliente,   oppure
dell'impossibilita'  del  medesimo  di  prestarsi  alle operazioni di
trattamento  in ragione di proprie condizioni personali, gli permetta
di  accedere  comunque  all'istituto  bancario attraverso un ingresso
alternativo  (o  comunque  senza  dover essere obbligato a rilasciare
dati  personali),  con  l'eventuale  adozione di cautele rimesse alla
ragionevole  valutazione  dei  responsabili  della  filiale (come, ad
esempio,  con  la richiesta di esibizione di un documento). Come gia'
rilevato  nel  richiamato  provvedimento  del 2001, sono da ritenersi
precluse   eventuali   pratiche   vessatorie   o   comunque   elusive
dell'obbligo    di    consentire    l'ingresso    senza   rilevazione
dell'impronta.
    b) modalita' di raccolta.
  I  sistemi  di videosorveglianza installati devono essere orientati
esclusivamente verso l'area di accesso all'istituto di credito, senza
riprendere altri immobili e, in particolare, i loro ingressi.
  Quanto  ai  dati biometrici da raccogliere, e' sufficiente rilevare
solo l'impronta dattiloscopica di una delle dita dell'interessato.
    c) misure di sicurezza.
  I  sistemi  per la raccolta delle immagini (fisse o in movimento) e
delle  impronte  digitali  devono prevedere l'immediata cifratura dei
dati,  prima  della  loro  registrazione  in  una banca dati comunque
configurata, e devono garantire un livello elevato di sicurezza.
  Deve  essere assicurata l'associazione univoca tra le immagini e le
impronte digitali, per evitare errori di identificazione.
  Particolare   attenzione   deve   essere   dedicata  alle  tecniche
crittografiche applicate alle immagini e alle impronte.
  I  dati  devono  essere trattati con sistemi di cifratura «robusti»
con   l'utilizzo,   anche   congiunto,   di  algoritmi  crittografici
simmetrici o asimmetrici.
  In  particolare,  qualora  si  ricorra  a  tecniche di crittografia
simmetrica per la cifratura dei dati e a crittografia asimmetrica o a
chiave  pubblica per la cifratura delle chiavi simmetriche relative a
ciascun  dato  o  a  ciascuna  porzione  di  dato,  l'intero processo
crittografico   deve   essere  garantito  dall'interposizione  di  un
vigilatore  dei  dati  (individuato  nel  titolare di una funzione di
controllo  interno  in  posizione  di  indipendenza, o da un soggetto
parimenti indipendente da questi designato), depositario delle chiavi
crittografiche  idonee  a  decifrare le informazioni conservate dalla
banca.
  Deve essere infatti evitata la possibilita', anche solo tecnica, di
decifrare  le  informazioni acquisite senza l'intervento del predetto
vigilatore dei dati.
  L'accesso  alle  informazioni  «in  chiaro»,  sia  per  esigenze di
giustizia,  sia  in  caso  di  esercizio dei diritti dell'interessato
(art.   7  del  Codice),  deve  avvenire  solo  tramite  il  medesimo
vigilatore dei dati.
  Resta fermo l'obbligo di adottare, in conformita' al Codice, misure
di  sicurezza anche minime corrispondenti ai parametri previsti (art.
31  ss.  e Allegato B del Codice), in particolare per quanto riguarda
l'accesso degli incaricati o amministratori di sistema che abbiano un
ruolo nella conduzione o nella manutenzione dei sistemi utilizzati.
  I  sistemi  di  rilevazione  devono  infine  offrire  una  garanzia
rigorosa  di affidabilita' e di integrita' dei dati, anche sulla base
di  eventuali  certificazioni  od  omologazioni  dei  dispositivi. In
questa  cornice,  gli  istituti  presso  i quali vengono installati i
sistemi  oggetto  del  presente provvedimento devono farsi rilasciare
dall'installatore, e conservare, l'attestato di cui alla regola n. 25
del  disciplinare  tecnico  in  materia di misure minime di sicurezza
(Allegato «B» al Codice).
    d) conservazione dei dati.
  I  dati  cifrati  relativi  alle impronte e alle eventuali immagini
devono  essere  conservati  per  un  periodo  non  superiore  ad  una
settimana e devono essere registrati cronologicamente in modo tale da
consentire   il   loro   pronto   reperimento  anche  sulla  base  di
un'opportuna organizzazione per giorni di rilevazione.
  Devono  essere  predisposti  meccanismi  di integrale cancellazione
automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto. Deve
essere  altresi'  evitato  un  prolungamento surrettizio dei tempi di
conservazione attraverso la creazione di copie di sicurezza.
  Resta  fermo  che la banca, in presenza di una richiesta di accesso
da parte dell'interessato, oppure di eventi criminosi verificatisi o,
ancora,  di una richiesta da parte dell'autorita' giudiziaria, potra'
assicurare   la   disponibilita'   dei   dati   raccolti,  evitandone
l'automatica cancellazione alla scadenza del periodo di conservazione
previsto.
  Da   ultimo,   non  puo'  ritenersi  consentito  alcun  sistema  di
interconnessione  dei  dati  raccolti  con  altri  dati  in  possesso
dell'istituto  bancario  o  di  terzi,  o  di  creazione di ulteriori
database, come pure di sistemi di riconoscimento facciale.
    e) conoscibilita' dei dati.
  Possono  decifrare  ed  accedere  alle  informazioni raccolte con i
sistemi  di  rilevazione  soltanto  le  autorita'  giudiziarie  e  di
polizia,   con   riferimento  a  specifiche  attivita'  investigative
connesse  all'accertamento  o  alla  prevenzione  di  reati svolte in
conformita'  al  codice  di procedura penale. Cio', avvalendosi anche
della  cooperazione  del predetto vigilatore dei dati, il quale puo',
se necessario, venire lecitamente a conoscenza di dati qualora presti
la  propria opera anche in caso di esercizio del diritto d'accesso da
parte dell'interessato ai dati personali a se' riferiti.
  Il  personale,  anche  esterno  alla banca, selettivamente preposto
all'utilizzo  e  alla  manutenzione  delle  apparecchiature, non deve
invece  poter  accedere  in  alcun modo «in chiaro» alle informazioni
cifrate (immagini ed impronte).
5. Bilanciamento di interessi.
  In  presenza  dei presupposti e delle condizioni sopra indicati, il
trattamento  dei  dati  personali  potra'  ritenersi  lecito anche in
assenza  del consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma
1, lettera g), del Codice.
  Cio', attesa la particolare finalita' perseguita e considerando sia
la  temporaneita' e le modalita' del trattamento da effettuarsi nella
rigorosa  osservanza delle misure e degli accorgimenti prescritti con
il  presente  provvedimento,  sia  le  ulteriori finalita' perseguite
dagli  altri  titolari del trattamento ai quali i dati possono essere
comunicati  (identificati nell'autorita' giudiziaria e nelle forze di
polizia).
  Il  consenso  dell'interessato  deve ritenersi non necessario anche
con  riguardo  alle  operazioni di decrittazione dei dati trattati ad
opera  del  vigilatore  dei  dati,  le  cui  ulteriori  operazioni di
trattamento  devono  esaurirsi  nella sola comunicazione dei dati «in
chiaro»  ai  soggetti  sopra  individuati o all'interessato che abbia
esercitato  il  diritto  d'accesso  riconosciutogli  dall'art.  7 del
Codice.
6. Adempimenti.
  Resta  in  primo  luogo fermo l'obbligo di notificare al Garante il
trattamento dei dati secondo le modalita' previste (art. 37, comma 1,
lettera a) del Codice).
  Ciascun  istituto di credito e' altresi' tenuto ad inviare a questa
Autorita',  entro  il  31 gennaio  2006  e con un'unica comunicazione
riguardante  tutti i propri sportelli bancari, l'elenco di quelli per
i  quali  i  dispositivi in esame siano stati gia' attivati prima del
presente provvedimento.
  Ogni   istituto   di   credito   che   intenda   installare   nuove
apparecchiature,  oppure  modificare  quelle esistenti, dovra' invece
inoltrare,  sempre  al  Garante,  una specifica richiesta di verifica
preliminare utilizzando i modelli riprodotti in allegato, verifica da
svolgere   una  tantum  ai  sensi  dell'art.  17  del  Codice,  prima
dell'inizio  del  trattamento.  A  tal  fine potra' essere effettuata
un'unica  comunicazione  riguardante tutti gli sportelli della banca,
indicando   l'elenco  di  quelli  per  i  quali  intende  attivare  i
dispositivi  menzionati  e  le condizioni di concreto rischio poste a
fondamento  della  loro installazione valutate in rapporto alle altre
misure adottabili.
  Da  ultimo,  in  aggiunta  alle  predette prescrizioni, presso ogni
sportello   bancario  dovra'  essere  comunque  conservata  e  tenuta
aggiornata,  anche  in  previsione  di  verifiche  disposte da questa
Autorita', la seguente documentazione:
    a) copia  della  richiesta  di  verifica  preliminare  inviata al
Garante;
    b) eventuale   documentazione   dalla  quale  si  possa  desumere
l'esistenza di condizioni di rischio concreto dello sportello;
    c) documentazione  tecnica relativa all'installazione dei sistemi
biometrici  e  di  videosorveglianza  adottati,  dal quale risulti la
conformita'  dei  medesimi  alle  condizioni  indicate  nel  presente
provvedimento. Dalla medesima devono evincersi:
      le   caratteristiche  dell'impianto  di  ripresa  (ad  esempio,
localizzazione   della/e   telecamera/e   con   l'indicazione   delle
caratteristiche tecniche);
      le   caratteristiche   dell'impianto   di   raccolta  del  dato
biometrico;
      le  caratteristiche  del  sistema informatico di gestione delle
immagini  e  dei  dati biometrici, con particolare riguardo alle fasi
del processo crittografico;
      l'indicazione del tempo massimo di conservazione dei dati;
    d) copia dell'informativa resa alla clientela;
    e) documentazione  dalla  quale  si possano desumere le modalita'
alternative di accesso alla struttura della banca.
Tutto cio' premesso, il Garante:
  1.  ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,  lettera  c),  del Codice
prescrive  a  tutti  i titolari del trattamento di adottare le misure
necessarie  indicate nel presente provvedimento al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
  2.  individua nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art.
24,  comma  1, lettera g) del Codice, i casi nei quali il trattamento
dei  dati  personali  nell'ambito dei sistemi informativi oggetto del
presente  provvedimento  puo'  essere  effettuato  dagli  istituti di
credito,  nei  limiti  e  alle  condizioni  indicate,  per perseguire
legittimi interessi senza richiedere il consenso degli interessati;
  3.  dispone  che  copia del presente provvedimento sia trasmesso al
Ministero  della giustizia Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per
la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

    Roma, 27 ottobre 2005

                       Il presidente: Pizzetti

                       Il relatore: Fortunato

                 Il segretario generale: Buttarelli