IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del 29
settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004 della Commissione del 21
aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004 della Commissione del 21
aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1973/2004 della Commissione del 29
ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista   la   dichiarazione  della  Commissione  al  Compromesso  di
Lussemburgo dell'aprile 2004 sulle misure antispeculative;
  Vista  le  risultanze  dei lavori della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano in relazione al decreto ministeriale 29 luglio 2005 sul tasso
di  disaccoppiamento  ed  in  particolare la dichiarazione resa dagli
assessori regionali all'agricoltura;
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come
modificato  dall'art.  2  del  decreto-legge  21 giugno 2004, n. 157,
convertito  con  modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con
il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei
regolamenti  emanati  dalla Comunita' europea si provvede con decreto
del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
  Visto  il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la
soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per
le  erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  luglio  2004, n. 1628 recante
disposizioni  nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (CE) n.
1782/2003  del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art.
33  ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita'
al   regime   del   pagamento  unico  e  le  circostanze  eccezionali
verificatesi  prima  o  nel corso del periodo di riferimento, nonche'
del  regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione recante modalita'
d'applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  2004,  n. 1787 recante
disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola
comune;
  Visto   il   decreto   ministeriale  29  luglio  2005,  n.  790/G-1
concernente   disposizioni   per  l'attuazione  della  riforma  della
politica  agricola  comune  nel  settore  del  tabacco  relativo alla
fissazione dei tassi di disaccoppiamento;
  Visto   il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99  recante
attuazione  dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di
soggetti   e   attivita',   integrita'  aziendale  e  semplificazione
amministrativa in agricoltura;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102 recante
disposizioni  relative  alle regolazioni dei mercati agroalimentari a
norma  dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n.
38;
  Ritenuta  la  necessita'  di  creare  le condizioni per il graduale
passaggio   da   un   regime   di  riconoscimento  comunitario  delle
associazioni  di  produttori ad un regime nazionale di riconoscimento
delle   organizzazioni   di   produttori  operato  dalle  regioni  in
attuazione del decreto legislativo n. 102/2005;
  Vista  la  circolare Agea 11 novembre 2005 (prot. n. ACIU.2005.694)
che  ha definito le procedure attuative del regime di pagamento unico
nel  settore  del  tabacco in materia di ricognizione preventiva e di
individuazione  dei  beneficiari  nelle  more della definizione degli
adempimenti  relativi  alla  assegnazione dei titoli provvisori, alla
fissazione dei titoli, alla domanda di accesso alla riserva nazionale
ed alla domanda di accesso al regime di pagamento unico;
  Ritenuta  la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'avvio
a  decorrere dal 1° gennaio 2006 del regime dell'aiuto accoppiato nel
settore  del  tabacco  e  per  una immediata ed ordinata applicazione
delle richiamate norme comunitarie;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 26 gennaio 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
         Durata del regime di aiuto accoppiato, beneficiari
                   e condizioni di ammissibilita'
  1. Il regime dell'aiuto accoppiato di cui all'art. 110 undecies del
regolamento  (CE)  n. 1782/2003, della durata di 4 raccolti a partire
dal  2006  fino  al  2009,  consiste  nella  concessione di un aiuto,
erogabile  agli  agricoltori  che  producono  tabacco  greggio  nelle
regioni   indicate   nell'allegato   XXVI  del  regolamento  (CE)  n.
1973/2004, che:
    a)  appartengano  ad  una  delle  categorie  di  cui all'art. 110
duodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003;
    b) siano  subentrati  ai  soggetti di cui alla lettera a) per una
delle  condizioni  previste  all'art.  33  del  regolamento  (CE)  n.
1782/03.