IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la dichiarazione della Commissione al Compromesso di Lussemburgo dell'aprile 2004 sulle misure antispeculative; Vista le risultanze dei lavori della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in relazione al decreto ministeriale 29 luglio 2005 sul tasso di disaccoppiamento ed in particolare la dichiarazione resa dagli assessori regionali all'agricoltura; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2005, n. 790/G-1 concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco relativo alla fissazione dei tassi di disaccoppiamento; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante attuazione dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 recante disposizioni relative alle regolazioni dei mercati agroalimentari a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38; Ritenuta la necessita' di creare le condizioni per il graduale passaggio da un regime di riconoscimento comunitario delle associazioni di produttori ad un regime nazionale di riconoscimento delle organizzazioni di produttori operato dalle regioni in attuazione del decreto legislativo n. 102/2005; Vista la circolare Agea 11 novembre 2005 (prot. n. ACIU.2005.694) che ha definito le procedure attuative del regime di pagamento unico nel settore del tabacco in materia di ricognizione preventiva e di individuazione dei beneficiari nelle more della definizione degli adempimenti relativi alla assegnazione dei titoli provvisori, alla fissazione dei titoli, alla domanda di accesso alla riserva nazionale ed alla domanda di accesso al regime di pagamento unico; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'avvio a decorrere dal 1° gennaio 2006 del regime dell'aiuto accoppiato nel settore del tabacco e per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 26 gennaio 2006; Decreta: Art. 1. Durata del regime di aiuto accoppiato, beneficiari e condizioni di ammissibilita' 1. Il regime dell'aiuto accoppiato di cui all'art. 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, della durata di 4 raccolti a partire dal 2006 fino al 2009, consiste nella concessione di un aiuto, erogabile agli agricoltori che producono tabacco greggio nelle regioni indicate nell'allegato XXVI del regolamento (CE) n. 1973/2004, che: a) appartengano ad una delle categorie di cui all'art. 110 duodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) siano subentrati ai soggetti di cui alla lettera a) per una delle condizioni previste all'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/03.