IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
  Visto  il  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385, recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB»;
  Visto  l'art.  1,  comma 2, lettera h-quater), TUB che definisce le
partecipazioni  come  «le  azioni,  le  quote  e  gli altri strumenti
finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o comunque i
diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile»;
  Visto  il  comma 2, lettera h-quinquies), del medesimo articolo che
definisce  rilevanti  «le  partecipazioni che comportano il controllo
della  societa'  e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia
in conformita' alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse
fattispecie  disciplinate,  tenendo conto dei diritti di voto e degli
altri diritti che consentono di influire sulla societa»;
  Visto l'art. 4, comma 1, TUB, che stabilisce che la Banca d'Italia,
nell'esercizio  delle  funzioni di vigilanza, formula le proposte per
le  deliberazioni  di  competenza del CICR previste, tra l'altro, nel
titolo II del medesimo testo unico;
  Visto l'art. 53 TUB e, in particolare:
    il  comma 1, lettere b) e c), in base al quale la Banca d'Italia,
in  conformita'  delle  deliberazioni del CICR, emana disposizioni di
carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle
sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni;
    i commi 4 e 4-bis, in base ai quali:
      i)  la  Banca  d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del
CICR,  determina le condizioni che le banche devono rispettare per le
attivita'  di  rischio  nei confronti di alcune tipologie di soggetti
collegati alla banca;
      ii) tali condizioni sono determinate tenendo conto:
        a) dell'entita' del patrimonio della banca;
        b) dell'entita' della partecipazione eventualmente detenuta;
        c)   dell'insieme  delle  attivita'  di  rischio  del  gruppo
bancario  nei  confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri
soggetti  ai  medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca
d'Italia;
    il  comma  4-ter,  in base al quale la Banca d'Italia individua i
casi in cui il mancato rispetto delle condizioni previste dal comma 4
comporta  la  sospensione  dei  diritti  amministrativi connessi alla
partecipazione;
    il  comma  4-quater,  in  base  al  quale  la  Banca d'Italia, in
conformita'  delle  deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di
interesse  tra  le  banche e i soggetti indicati al comma 4, relativi
alle altre attivita' bancarie;
  Visto  l'art.  136  TUB,  il  quale  disciplina  la  procedura  per
deliberare  l'assunzione  di  obbligazioni, da parte della banca o di
altra  societa'  del  gruppo  bancario,  con  una  serie  di soggetti
specificamente indicati;
  Vista  la  disciplina  dei  grandi  fidi  contenuta nella direttiva
2000/12/CE   del   Parlamento   europeo  e  del  Consiglio,  relativa
all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio;
  Visto  il  decreto  n.  242633,  assunto dal Ministro del tesoro il
22 giugno  1993, previa deliberazione CICR, in tema di «Controllo dei
grandi fidi»;
  Vista   la  deliberazione  del  CICR  del  19 luglio  2005  recante
«Disciplina delle partecipazioni e del controllo in banche e in altri
intermediari  nonche'  dei  finanziamenti bancari a parti correlate»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                         Soggetti collegati
  1. Ai fini della presente delibera si intende per:
    1) parte correlata:
      a) il  titolare  di  una  partecipazione rilevante ai sensi del
capo  I della deliberazione del CICR del 19 luglio 2005 nella banca o
nella  societa'  capogruppo e chi esercita i diritti a essa inerenti,
nonche'  chi  comunque  detenga  il  controllo  della banca; la Banca
d'Italia  puo'  stabilire  soglie  quantitative  inferiori  a  quelle
previste ai sensi della medesima delibera;
      b) i  soggetti  che sono in grado di nominare, anche sulla base
di  accordi,  uno o piu' componenti degli organi di amministrazione o
controllo della banca o della societa' capogruppo;
      c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso la banca o la societa' capogruppo;
      d) altri  soggetti  che  sono  comunque  correlati  alla  banca
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia;
    2) soggetti connessi a una parte correlata:
      a) le societa' controllate da una parte correlata;
      b) le  societa'  presso  le  quali  le parti correlate svolgono
funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
      c) gli altri soggetti connessi alle parti correlate individuati
dalla Banca d'Italia.