IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
  Visto  il  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385, recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB»;
  Visto l'art. 4, comma 1, TUB, che stabilisce che la Banca d'Italia,
nell'esercizio  delle  funzioni di vigilanza, formula le proposte per
le  deliberazioni  di  competenza del CICR previste, tra l'altro, nel
titolo II del medesimo testo unico;
  Visto l'art. 11 TUB, il quale, tra l'altro:
    i) al   comma  1,  definisce  la  raccolta  del  risparmio  quale
acquisizione  di  fondi  con  obbligo di rimborso, sia sotto forma di
depositi sia sotto altra forma;
    ii) al  comma  2,  vieta  ai  soggetti  diversi  dalle  banche la
raccolta del risparmio tra il pubblico;
    iii) al   comma   4-ter,   attribuisce  al  CICR,  nei  casi  non
disciplinati  dalla  legge, il potere di fissare limiti all'emissione
degli strumenti finanziari di raccolta diversi dalle obbligazioni;
  Visti  gli  articoli 130  e  131  TUB,  che assoggettano a sanzione
penale   l'attivita'  di  raccolta  del  risparmio  tra  il  pubblico
effettuata in violazione dell'art. 11 del medesimo TUB;
  Viste le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni,
titoli  di debito e altri strumenti finanziari e, in particolare, gli
articoli 2412, 2483 e 2526;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per
la  tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari e, in
particolare,  l'art. 11, comma 1, lettera a), che inserisce nell'art.
2412  del codice civile un nuovo quarto comma, secondo cui al computo
del  limite  fissato  dal  primo  comma  del medesimo articolo per le
emissioni  obbligazionarie concorrono gli importi relativi a garanzie
comunque  prestate  dalla  societa'  per obbligazioni emesse da altre
societa', anche estere;
  Vista  la  propria  deliberazione del 19 luglio 2005, in materia di
raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;
  Visto  l'art. 4, comma 1, della citata deliberazione, che determina
il  limite  complessivo  delle  emissioni  di strumenti finanziari di
raccolta  attraverso  un  richiamo  a quanto previsto dall'art. 2412,
primo comma, del codice civile per le obbligazioni;
  Ravvisata la necessita' di integrare la precedente deliberazione al
fine  di  tener  conto,  nella definizione del predetto limite, anche
degli  importi  relativi  alle garanzie di cui al citato quarto comma
dell'art.  2412 del codice civile, introdotto dalla legge 28 dicembre
2005, n. 262;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
                              Delibera:
  Nell'art.  4  della  deliberazione  del  CICR del 19 luglio 2005 in
materia  di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle
banche, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli
importi  relativi  a  garanzie  comunque  prestate dalla societa' per
obbligazioni e altri strumenti finanziari di raccolta di cui all'art.
3, emessi da altre societa', anche estere».
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
    Roma, 22 febbraio 2006
                                              Il Presidente: Tremonti