IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/90 della Commissione del 17
settembre  1990  che  determina  i  metodi  d'analisi  comunitari  da
utilizzare nel settore del vino;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493 del Consiglio, del 17 maggio
1999,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri,
dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  decreto ministeriale del 4 giugno 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
162  del  del  15  luglio  2003 con il quale il laboratorio Centro di
sperimentazione  agraria  e forestale Laimburg laboratorio enologico,
ubicato  in Ora (Bolzano), via Laimburg n. 6, e' stato autorizzato al
rilascio  dei  certificati  di  analisi nel settore vitivinicolo, per
l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini
dell'esportazione;
  Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal
laboratorio sopra indicato in data 23 febbraio 2006;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156 recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in
particolare l'art. 3 concernente il possesso dei requisiti minimi dei
laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra
essi la conformita' ai criteri generali stabiliti dalla norma europea
UNI CEI EN 45001, sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 nel
novembre 2000;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13  gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di  avere ottenuto in data 18 marzo 2003
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in
ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
                     Si rinnova l'autorizzazione
al laboratorio Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg
laboratorio  enologico,  ubicato in Ora (Bolzano), via Laimburg n. 6,
al  rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per
l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini
dell'esportazione  limitatamente  alle  prove elencate in allegato al
presente decreto.
  L'autorizzazione  ha  validita'  fino  al  31  marzo  2007  data di
scadenza dell'accreditamento a condizione che il laboratorio mantenga
la validita' per tutto il detto periodo.
  La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al
Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima
della scadenza.
  Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare
all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,
la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra
modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio
medesimo e' accreditato.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 marzo 2006
                                      Il direttore generale: La Torre