IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  decreto  29  novembre  2005  con  il  quale la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  Agroqualita'  -  Societa'  per  la  certificazione  della
qualita' nell'agroalimentare a r.l. con decreto del 18 dicembre 2002,
e'  stata  prorogata  di centoventi giorni a far data dal 17 dicembre
2005;
  Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in
modo  puntuale  il piano dei controlli predisposto per la indicazione
geografica  protetta  Carciofo Romanesco del Lazio, allo schema tipo,
trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 19 aprile 2005, protocollo
numero 62698;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del
Lazio;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 18 dicembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Agroqualita' -
Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a
r.l.,  con  sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 18 dicembre
2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta
Carciofo  Romanesco  del  Lazio  registrata  con il regolamento della
Commissione  (CE)  n.  2066/2002 del 21 novembre 2002, gia' prorogata
con  decreto  29 novembre 2005, e' ulteriormente prorogata di novanta
giorni a far data dal 17 aprile 2006.