IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dall'Associazione per la produzione
della  «Formaggella  del  Luinese» e del Formaggio misto capra-vacca,
con  sede  in Luino (Varese), via Collodi n. 4, intesa ad ottenere la
registrazione della denominazione «Formaggella del Luinese», ai sensi
dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
  Vista  la  nota  protocollo  n. 661222 del 16 febbraio 2005, con la
quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che
la  predetta  domanda  soddisfi  i requisiti indicati dal regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista l'istanza con il quale l'Associazione per la produzione della
«Formaggella  del  Luinese»  e  del  Formaggio  misto Capra-Vacca, ha
chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art.  5  del  predetto  regolamento (CEE) 2081/92 come integrato
dall'art.  1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n. 535/97 sopra
richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento  della  citata  istanza  della  denominazione di origine
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati all'utilizzazione della denominazione «Formaggella
del  Luinese»,  in  attesa  che  l'organismo comunitario decida sulla
domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la
produzione  della  «Formaggella  del  Luinese»  e del Formaggio misto
Capra-Vacca,  assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello
nazionale  della  denominazione «Formaggella del Luinese», secondo il
disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo
comunitario e allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo 1997, alla denominazione «Formaggella del Luinese».