L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 24 febbraio 2006;
  Visti:
    la  legge  14  novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003, n. 387 (di seguito:
decreto legislativo n. 387/2003);
    il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004,  recante  criteri,  modalita'  e  condizioni per l'unificazione
della  proprieta'  e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione  (di  seguito:  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 2004);
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio
2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio
2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive di concerto
con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio 6
febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia   elettrica   e   il   gas  (di  seguito:  l'Autorita)  per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e
vendita   dell'energia   elettrica  per  il  periodo  di  regolazione
2004-2007  e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e
diritti  fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio
2004,  n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito:
testo integrato);
    la  deliberazione dell'Autorita' 14 settembre 2005, n. 188/05 (di
seguito: deliberazione n. 188/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  10 febbraio 2006, n. 28/06 (di
seguito: deliberazione n. 28/06);
  Considerato che:
    l'art.  9,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  28 luglio 2005
prevede  che  l'Autorita',  con  propri  provvedimenti,  determina le
modalita'  con  le  quali  le risorse per l'erogazione delle «tariffe
incentivanti»   trovano   copertura   nel  gettito  della  componente
tariffaria  A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera b), del testo
integrato;
    l'art.  9,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  28 luglio 2005
prevede  che  l'Autorita' individua il soggetto che eroga le «tariffe
incentivanti»,  le  modalita'  e  le condizioni per l'erogazione, ivi
inclusa  la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4
e  10,  tenuto  conto  di  quanto  disposto agli articoli 12 e 13 del
medesimo decreto;
    le  modifiche e le integrazioni apportate al decreto ministeriale
28  luglio  2005  comportano  anche  modifiche  e  integrazioni  alle
modalita'   e   alle   condizioni  per  l'erogazione  delle  «tariffe
incentivanti»,  oltre che alla domanda per l'ammissione alle medesime
«tariffe incentivanti» allegata alla deliberazione n. 188/05;
  Ritenuto opportuno:
    apportare   alla  deliberazione  n.  188/05  e  alla  domanda  di
ammissione  alle  «tariffe incentivanti» ad essa allegata le medesime
modifiche  ed  integrazioni di cui al decreto ministeriale 6 febbraio
2006;
    definire  le  responsabilita'  e  le  modalita' dell'attivita' di
misura  dell'energia elettrica prodotta ai fini dell'erogazione delle
«tariffe incentivanti»;
    apportare   alla  deliberazione  n.  188/05  e  alla  domanda  di
ammissione  alle «tariffe incentivanti» ad essa allegata modifiche ed
integrazioni  volte  a  migliorarne  l'applicazione,  viste  anche le
esperienze  del  soggetto  attuatore  nei  primi mesi di applicazione
della deliberazione n. 188/05;
    introdurre   precisazioni   relative   alla  misura  dell'energia
elettrica  prodotta, prevedendo che il gestore di rete cui l'impianto
e'  collegato  o  il  Gestore contraente, nel caso in cui il soggetto
responsabile  si  avvalga  del  servizio  di scambio sul posto, siano
responsabili  dell'attivita'  di  misura, almeno nel caso di impianti
fotovoltaici  di  potenza  non  superiore  a  20  kW  per  i quali la
legislazione vigente non prevede la comunicazione all'Ufficio tecnico
di finanza della dichiarazione di produzione di energia elettrica;
                              Delibera:
  1.  Di  modificare e integrare la deliberazione n. 188/05 nei punti
di seguito indicati:
    l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
                              «Art. 1.
                             Definizioni
  1.1  Ai  soli  fini  del  presente  provvedimento  si  applicano le
definizioni  di  cui  all'art.  2  del decreto ministeriale 28 luglio
2005,  come  successivamente  modificato  ed  integrato  dal  decreto
ministeriale  6  febbraio  2006  (di seguito: decreto ministeriale 28
luglio 2005), le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione n.
28/06, oltre che le seguenti:
    a) la produzione incentivata e':
      i) per  un  impianto  fotovoltaico  con  potenza  nominale  non
inferiore  a  1 kW e non superiore a 20 kW che si avvale del servizio
di  scambio  sul  posto,  l'energia elettrica prodotta, come definita
dall'art.  2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio
2005, e consumata dalle utenze del soggetto responsabile direttamente
o  in  applicazione  della  disciplina dello scambio sul posto di cui
alla deliberazione n. 28/06;
    a) ii) per  un  impianto  fotovoltaico  di  potenza  nominale non
inferiore  a  1 kW e non superiore a 1000 kW diverso da quelli di cui
alla  precedente  lettera  a),  l'energia  elettrica  prodotta,  come
definita  dall'art.  2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale
28 luglio 2005;
    b) l'integrazione  architettonica e' un intervento, su edifici di
nuova   costruzione   ovvero   su   edifici   esistenti   oggetto  di
ristrutturazione,  in  virtu'  del  quale  i moduli fotovoltaici sono
impiegati come componenti costruttivi, sostituendo componenti edilizi
tradizionali altrimenti necessari.»;
    all'art.   2,  comma  2.1,  le  parole  «Gestore  della  rete  di
trasmissione   nazionale  S.p.a.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Gestore  del  sistema  elettrico - GRTN S.p.a. di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 11 maggio 2004 (di seguito:
Gestore del sistema elettrico)»;
    all'art.  2,  comma 2.3, dopo le parole «dagli articoli 5 e 6 del
medesimo decreto.», sono aggiunte le seguenti: «Il soggetto attuatore
inoltre  pubblica  nel proprio sito internet, aggiornandole a partire
dall'anno  2013, le "tariffe incentivanti" riconosciute agli impianti
con  moduli  fotovoltaici  integrati negli edifici di cui all'art. 7,
comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.»;
    all'art. 3, comma 3.1, lettera b), dopo le parole «unico punto di
connessione  alla  rete  elettrica», sono aggiunte le seguenti «, non
condiviso con altri impianti,»;
    all'art.  3, comma 3.1, lettere b), c), e), alla parola «DM» sono
sostituite le seguenti «decreto ministeriale»;
    all'art.  3,  comma  3.1,  la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla
seguente:  «i) di  impegnarsi a costituire e a far pervenire entro 30
(trenta)  giorni  dalla  data  di  ricevimento della comunicazione di
ammissione  alle  "tariffe  incentivanti",  per  i  soli  impianti di
potenza  nominale  superiore  a  50  kW e non superiore a 1000 kW, al
soggetto attuatore, la cauzione definitiva nella misura di 1.000 euro
per  ogni  kW  di  potenza nominale dell'impianto, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio
2005,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  7,  comma 2, del
decreto ministeriale 6 febbraio 2006,»;
    all'art.  3,  il  comma  3.2  e' sostituito dal seguente: «3.2 La
domanda   di  ammissione  alle  "tariffe  incentivanti",  inclusa  la
dichiarazione di cui al precedente comma 3.1, dovra' essere inoltrata
al  soggetto  attuatore  nei tempi previsti dall'art. 7, comma 1, del
decreto  ministeriale  28  luglio  2005, tenendo conto che le domande
ammesse  verranno ordinate secondo quanto previsto dall'art. 7, commi
4  e  5,  del  medesimo decreto ministeriale. Le domande inoltrate al
soggetto  attuatore  al  di  fuori  dei  tempi  previsti  non vengono
considerate.»;
    all'art.  3,  comma  3.4, dopo le parole «decreto ministeriale 28
luglio  2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6
febbraio 2006»;
    l'art.  3, comma 3.5 e' sostituito dal seguente: «3.5 Il soggetto
responsabile,  all'atto della comunicazione relativa alla conclusione
della  realizzazione dell'impianto prevista dall'art. 8, comma 3, del
decreto  ministeriale 28 luglio 2005, trasmette al soggetto attuatore
e  al  gestore  di rete cui l'impianto e' collegato la documentazione
finale  di  progetto  dell'impianto fotovoltaico ai sensi della norma
CEI-02  (di  seguito:  progetto  finale),  il certificato di collaudo
dell'impianto,  con almeno due diverse fotografie dell'impianto, e il
numero   di   matricola  dei  pannelli  fotovoltaici  che  compongono
l'impianto,  come  riportati  dai  costruttori dei pannelli medesimi.
Qualora  il  soggetto  responsabile  abbia richiesto di usufruire del
beneficio  aggiuntivo  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del  decreto
ministeriale  6  febbraio  2006,  relativo  ad  impianti integrati in
edifici  di  nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di
ristrutturazione,   la  documentazione  finale  del  progetto  dovra'
contenere elaborati grafici di dettaglio dell'integrazione realizzata
in  scala  1:20, completati da idonea documentazione fotografica. Nel
caso  in cui uno o piu' pannelli che compongono l'impianto, a seguito
di  danni  o  avarie  non  riparabili  e che ne rendano necessaria la
sostituzione,  vengano  sostituiti  con  altri  di  pari  potenza, il
soggetto  responsabile comunica tempestivamente al soggetto attuatore
e   al   gestore  di  rete  il/i  nuovo/i  numero/i  di  matricola  a
sostituzione di quello/i precedente/i.»;
    all'art.  3,  commi  3.6  e  3.7,  alla  parola  «definitivo»  e'
sostituita la parola «finale»;
    all'art.  3,  comma  3.7,  dopo  le  parole  «nell'Allegato  1 al
medesimo   decreto,»   sono  inserite  le  seguenti  «e  dal  decreto
ministeriale 6 febbraio 2006»;
    l'art.   3,  comma  3.8  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.8  In
conformita'  a quanto previsto dall'Allegato A della norma CEI-02, al
progetto  finale  deve essere allegata la dichiarazione scritta, resa
dal  tecnico  o dal professionista che ha firmato il progetto finale,
relativa al possesso dei requisiti e delle competenze stabilite dalla
legislazione vigente per lo sviluppo del progetto stesso.»;
    all'art. 3, dopo il comma 3.8, sono inseriti i seguenti:
    «3.9  L'impianto fotovoltaico deve essere realizzato nel medesimo
sito  indicato  all'atto  della  presentazione  della  domanda di cui
all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. In caso
contrario, viene meno il diritto alle "tariffe incentivanti" previste
dal  decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6
febbraio 2006.
    3.10  Il  soggetto  responsabile  e'  tenuto  a interagire con il
soggetto  attuatore  anche  tramite un portale informativo che verra'
appositamente predisposto dal soggetto attuatore medesimo. A tal fine
il soggetto responsabile segue le modalita' che verranno definite dal
soggetto attuatore.»;
    dopo  l'art.  3  e  prima  dell'art.  4,  e' inserito il seguente
articolo:
                            «Art. 3-bis.
Misura   dell'energia  elettrica  prodotta  ai  fini  delle  "tariffe
   incentivanti"  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e
   dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006.
  3-bis.1  Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non
inferiore  a  1  kW  e  non  superiore  a  20 kW che si avvalgono del
servizio di scambio sul posto si applicano le seguenti disposizioni:
    3-bis.1.1  Il  soggetto responsabile, di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  g),  del decreto ministeriale 28 luglio 2005 coincide con il
richiedente, come definito dalla deliberazione n. 28/06.
    3-bis.1.2   Il   soggetto  responsabile  si  avvale  del  Gestore
contraente  per  l'attivita'  di  installazione  e manutenzione delle
apparecchiature   per  la  misura  dell'energia  elettrica  prodotta,
nonche'   per   la   rilevazione  e  la  registrazione  delle  misure
dell'energia   elettrica   prodotta  dall'impianto  fotovoltaico.  Il
Gestore   contraente   e'  responsabile  dell'installazione  e  della
manutenzione  delle suddette apparecchiature di misura, nonche' della
rilevazione e della registrazione delle suddette misure.
    3-bis.1.3  La  remunerazione  per  le  attivita'  di cui al comma
3-bis.1.2  e'  pari  alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il
corrispondente  livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna,
dell'Allegato n. 1 al testo integrato.
    3-bis.1.4  Il  Gestore contraente trasmette al soggetto attuatore
la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo
quanto previsto dalla disciplina del servizio di scambio sul posto di
cui  alla  deliberazione  n.  28/06, oltre che la registrazione delle
misure dell'energia elettrica prodotta.
  3-bis.2  Nel  caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non
inferiore  a  1 kW e non superiore a 1000 kW diversi da quelli di cui
al  comma  3-bis.1, per i quali l'energia elettrica prodotta coincide
con  l'energia  elettrica immessa in rete, si applica quanto previsto
dal  testo integrato per la misura dell'energia elettrica immessa. La
produzione  incentivata  di  cui  all'art.  1, comma 1.1, lettera a),
punto  ii),  viene comunicata con cadenza mensile dal gestore di rete
cui  l'impianto  e'  collegato  al  soggetto  attuatore.  Nel caso di
impianti   di  potenza  nominale  superiore  a  20  kW,  il  soggetto
responsabile  trasmette  al  soggetto  attuatore,  su  base annuale e
riferita  all'anno  solare  precedente,  copia della dichiarazione di
produzione  di  energia  elettrica  presentata all'Ufficio tecnico di
finanza.
  3-bis.3  Nel  caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non
inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, diversi da quelli di cui al
comma  3-bis.1, per i quali l'energia elettrica prodotta non coincide
con  l'energia  elettrica  immessa  in rete, si applicano le seguenti
disposizioni:
    3-bis.3.1  Il soggetto responsabile si avvale del gestore di rete
cui  l'impianto  e'  collegato  per  l'attivita'  di  installazione e
manutenzione   delle   apparecchiature  per  la  misura  dell'energia
elettrica  prodotta,  nonche'  per  la rilevazione e la registrazione
delle   misure   della   energia   elettrica  prodotta  dall'impianto
fotovoltaico.  Il  gestore  di  rete  cui  l'impianto e' collegato e'
responsabile  dell'installazione  e della manutenzione delle suddette
apparecchiature   di   misura,  nonche'  della  rilevazione  e  della
registrazione delle suddette misure.
    3-bis.3.2  La  remunerazione  per  l'attivita'  di  cui  al comma
3-bis.3.1  e'  pari  alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il
corrispondente  livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna,
dell'Allegato n. 1 al testo integrato.
    3-bis.3.3 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1,
lettera  a),  punto  ii),  viene  comunicata  con cadenza mensile dal
gestore di rete cui l'impianto e' collegato al soggetto attuatore.
  3-bis.4  Nel  caso  di  impianti  fotovoltaici  di potenza nominale
superiore  a  20  kW e non superiore a 1000 kW, per i quali l'energia
elettrica  prodotta  non  coincide con l'energia elettrica immessa in
rete, si applicano le seguenti disposizioni:
    3-bis.4.1  Il soggetto responsabile puo' avvalersi del gestore di
rete  cui  l'impianto e' collegato per l'attivita' di installazione e
manutenzione   delle   apparecchiature  per  la  misura  dell'energia
elettrica   prodotta   dall'impianto  fotovoltaico,  nonche'  per  la
rilevazione e la registrazione delle suddette misure. In tal caso, il
medesimo  gestore  di  rete  e'  responsabile  delle  attivita' sopra
elencate.
    3-bis.4.2  La  remunerazione  per  le  attivita'  di cui al comma
3-bis.4.1  e'  pari  alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il
corrispondente  livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna,
dell'Allegato n. 1 al testo integrato, ed e' corrisposta dal soggetto
responsabile  al gestore di rete cui l'impianto e' collegato solo nel
caso  in cui il soggetto responsabile si avvalga del suddetto gestore
per le attivita' cui al comma 3-bis.4.1.
    3-bis.4.3 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1,
lettera  a),  punto  ii), viene comunicata al soggetto attuatore, con
cadenza  mensile,  dal  soggetto  che  effettua  la  rilevazione e la
registrazione    delle   misure   dell'energia   elettrica   prodotta
dall'impianto fotovoltaico.
    3-bis.4.4   Il   soggetto   responsabile  trasmette  al  soggetto
attuatore,  su  base  annuale  e riferita all'anno solare precedente,
copia   della   dichiarazione  di  produzione  di  energia  elettrica
presentata all'Ufficio tecnico di finanza.
    3-bis.4.5  Il  soggetto  attuatore  verifica  i  dati inerenti la
produzione  incentivata  avvalendosi  anche delle misure dell'energia
elettrica rilevate dal gestore di rete cui l'impianto fotovoltaico e'
collegato.  A  tal  fine  il  gestore di rete competente trasmette al
soggetto   attuatore   la  registrazione  delle  misure  dell'energia
elettrica  rilevate secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 35.3,
del testo integrato.
  3-bis.5  Qualora  il  gestore  di  rete o il Gestore contraente sia
responsabile  delle  attivita'  di installazione e manutenzione delle
apparecchiature   per   la  misura  dell'energia  elettrica  prodotta
dall'impianto fotovoltaico, nonche' della rilevazione e registrazione
delle  suddette  misure,  le  apparecchiature  di misura dell'energia
elettrica  prodotta  devono essere accessibili al medesimo gestore di
rete   o   gestore   contraente.   Ai   fini   dell'installazione   e
dell'accessibilita'  delle  apparecchiature  di  misura  dell'energia
elettrica  prodotta,  il  gestore  di  rete  o  il gestore contraente
definisce  le  condizioni tecniche necessarie al posizionamento delle
suddette  apparecchiature,  sulla base di scelte razionali concordate
con  il  soggetto  responsabile,  volte a ottimizzare l'entita' degli
interventi  necessari.  In  caso  di mancato accordo tra le parti, il
soggetto responsabile segnala la questione al soggetto attuatore, che
interviene  definendo  le  modalita',  con  comunicazione al soggetto
responsabile e al gestore di rete o gestore contraente.»;
  l'art. 4 della deliberazione n. 188/05 e' sostituito dal seguente:
                              «Art. 4.
Modalita'  di  erogazione  delle  "tariffe incentivanti" previste dal
   decreto  ministeriale  28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6
   febbraio 2006.
  4.1  Nel  caso  di  impianti  fotovoltaici con potenza nominale non
inferiore  a  1  kW  e  non  superiore  ai 20 kW che si avvalgono del
servizio  di  scambio  sul  posto,  si  applica quanto previsto dalla
deliberazione n. 28/06, oltre che le seguenti disposizioni:
    4.1.1  La  produzione  incentivata  di cui all'art. 1, comma 1.1,
lettera  a),  punto  i),  con  riferimento  all'Anno  i (PRDi), e' la
produzione  resa  disponibile,  nell'Anno i, alle utenze del soggetto
responsabile in applicazione della disciplina del servizio di scambio
sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06, e pari a:
      PRD i = Prod i -S i se S i maggiore o uguale a 0
      PRD i = Prod i -(S i+P i) se S i e' minore di 0,
  dove:
    Prod i e' la quantita' di energia elettrica prodotta nell'Anno i,
come   definita  dall'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale 28 luglio 2005;
    S i  e'  il Saldo annuale dell'Anno i, come definito dall'art. 6,
comma 6.7, lettera a), della deliberazione n. 28/06;
    P i e' il Prelievo, come definito dall'art. 6, comma 6.7, lettera
d), della deliberazione n. 28/06.
    4.1.2  La  produzione  incentivata  di cui all'art. 1, comma 1.1,
lettera  a),  punto i), viene calcolata sulla base dell'Anno, secondo
le  modalita'  di  cui  al comma 4.1.1, dal gestore contraente che la
comunica al soggetto responsabile e al soggetto attuatore.
    4.1.3  Il pagamento delle "tariffe incentivanti" viene effettuato
dal  soggetto  attuatore,  che  eroga  un corrispettivo annuo pari al
prodotto  tra  la  produzione  incentivata di cui al precedente comma
4.1.1  e  la  "tariffa  incentivante"  di  cui all'art. 5 del decreto
ministeriale   28   luglio  2005.  Tale  pagamento  viene  effettuato
bimestralmente in acconto, salvo conguaglio a fine anno. Il pagamento
viene  effettuato  nel  mese  successivo  a quello in cui l'ammontare
bimestrale  cumulato  di  detto corrispettivo supera il valore di 250
euro.
  4.2  Nel  caso  di  impianti  fotovoltaici  di potenza nominale non
inferiore  a  1 kW e non superiore a 1000 kW diversi da quelli di cui
al precedente comma 4.1, si applicano le seguenti disposizioni:
    4.2.1 Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW,
il   pagamento   delle   "tariffe   incentivanti"   viene  effettuato
mensilmente  dal  soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari
al  prodotto  tra  la  produzione  incentivata di cui all'articolo 1,
comma  1.1,  lettera a), punto ii) e la "tariffa incentivante" di cui
all'art.  6  del  decreto  ministeriale  28 luglio 2005. Il pagamento
viene  effettuato  nel  mese  successivo  a quello in cui l'ammontare
cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 euro.
    4.2.2  Per  gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW che
non  usufruiscono  del  servizio  di  scambio sul posto, il pagamento
delle   "tariffe   incentivanti"  viene  effettuato  mensilmente  dal
soggetto  attuatore,  che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra
la  produzione  incentivata di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera
a),  punto  ii)  e  la  "tariffa  incentivante" di cui all'art. 6 del
decreto  ministeriale  28  luglio 2005. Il pagamento viene effettuato
nel  mese  successivo  a  quello in cui l'ammontare cumulato di detto
corrispettivo supera il valore di 250 euro.
  4.3  Nel  caso  in cui i corrispettivi annui di cui ai commi 4.1.3,
4.2.1  e  4.2.2  siano  superiori  a 1000 euro per ogni kW di potenza
nominale  dell'impianto  fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua
un  sopralluogo  ai  sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6.3,
del presente provvedimento.
  4.4  Per  gli  impianti  di  cui all'art. 7, comma 1, del decreto 6
febbraio  2006,  il  corrispettivo  erogato dal soggetto attuatore ai
sensi dei commi 4.1.3, 4.2.1 e 4.2.2 viene calcolato sulla base delle
"tariffe  incentivanti"  definite  dal  medesimo articolo del decreto
ministeriale 6 febbraio 2006.»;
    al  titolo  dell'art.  5, dopo le parole «decreto ministeriale 28
luglio  2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6
febbraio 2006»;
    all'art.  5,  comma  5.1,  dopo  le  parole «previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto
ministeriale 6 febbraio 2006»;
    all'art.  5, comma 5.2, e all'art. 5, comma 5.2, lettera b), dopo
le  parole  «previste  dal  decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono
inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»;
    all'art.  6,  commi  6.1, 6.2 e 6.3, dopo le parole «previste dal
decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal
decreto ministeriale 6 febbraio 2006»;
    all'art.   6,   comma  6.2,  dopo  le  parole  «prevedendo  anche
sopralluoghi», sono inserite le seguenti «a campione»;
    all'art.  6,  comma  6.4,  dopo  le parole «includono il rispetto
delle  disposizioni  degli articoli 4, 10,» sono inserite le seguenti
«tenuto conto di quanto disposto dagli articoli»;
    l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
                              «Art. 7.
                         Disposizioni finali
  7.1   Con  successivo  provvedimento  l'Autorita'  determinera'  le
modalita'  e  i  criteri  secondo  cui  verranno riconosciuti i costi
derivanti  alla  societa'  Gestore del sistema elettrico S.p.a. dalle
attivita' previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale
28  luglio  2005,  dal  decreto  ministeriale  6  febbraio 2006 e dal
presente  provvedimento,  tenuto  conto  di quanto previsto dal comma
6.6.».
  2.  Di  approvare  lo schema di domanda di ammissione alle «tariffe
incentivanti»  previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal
decreto  ministeriale  6  febbraio  2006,  riportato  in  allegato al
presente  provvedimento  (Allegato A), a sostituzione dello schema di
domanda riportato nell'Allegato A alla deliberazione n. 188/05.
  3.    Di    pubblicare    sul    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it):
    il testo della deliberazione n. 188/05, nella versione risultante
dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1;
    lo  schema  di  domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti»
previste  dal  decreto  ministeriale  28  luglio  2005  e dal decreto
ministeriale 6 febbraio 2006 di cui al precedente punto 2.
  4.  Di  stabilire  che  le  modifiche  ed  integrazioni  di  cui al
precedente  punto  1,  oltre  che  lo  schema  di  domanda  di cui al
precedente  punto  2,  si  applichino  a decorrere dal 1° marzo 2006,
fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 6
febbraio 2006.
  5.  Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al Ministro delle
attivita'  produttive,  al  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, alla societa' Gestore del sistema elettrico S.p.a. e alla
Cassa conguaglio per il settore elettrico.
  6. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore dalla data di
pubblicazione.
    Milano, 24 febbraio 2006
                                                 Il presidente: Ortis