L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 24 febbraio 2006; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003); il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004); il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005); il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006); il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 14 settembre 2005, n. 188/05 (di seguito: deliberazione n. 188/05); la deliberazione dell'Autorita' 10 febbraio 2006, n. 28/06 (di seguito: deliberazione n. 28/06); Considerato che: l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorita', con propri provvedimenti, determina le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera b), del testo integrato; l'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorita' individua il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti», le modalita' e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto; le modifiche e le integrazioni apportate al decreto ministeriale 28 luglio 2005 comportano anche modifiche e integrazioni alle modalita' e alle condizioni per l'erogazione delle «tariffe incentivanti», oltre che alla domanda per l'ammissione alle medesime «tariffe incentivanti» allegata alla deliberazione n. 188/05; Ritenuto opportuno: apportare alla deliberazione n. 188/05 e alla domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» ad essa allegata le medesime modifiche ed integrazioni di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2006; definire le responsabilita' e le modalita' dell'attivita' di misura dell'energia elettrica prodotta ai fini dell'erogazione delle «tariffe incentivanti»; apportare alla deliberazione n. 188/05 e alla domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» ad essa allegata modifiche ed integrazioni volte a migliorarne l'applicazione, viste anche le esperienze del soggetto attuatore nei primi mesi di applicazione della deliberazione n. 188/05; introdurre precisazioni relative alla misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che il gestore di rete cui l'impianto e' collegato o il Gestore contraente, nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del servizio di scambio sul posto, siano responsabili dell'attivita' di misura, almeno nel caso di impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW per i quali la legislazione vigente non prevede la comunicazione all'Ufficio tecnico di finanza della dichiarazione di produzione di energia elettrica; Delibera: 1. Di modificare e integrare la deliberazione n. 188/05 nei punti di seguito indicati: l'art. 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1. Definizioni 1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, come successivamente modificato ed integrato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005), le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione n. 28/06, oltre che le seguenti: a) la produzione incentivata e': i) per un impianto fotovoltaico con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto, l'energia elettrica prodotta, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, e consumata dalle utenze del soggetto responsabile direttamente o in applicazione della disciplina dello scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06; a) ii) per un impianto fotovoltaico di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), l'energia elettrica prodotta, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005; b) l'integrazione architettonica e' un intervento, su edifici di nuova costruzione ovvero su edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, in virtu' del quale i moduli fotovoltaici sono impiegati come componenti costruttivi, sostituendo componenti edilizi tradizionali altrimenti necessari.»; all'art. 2, comma 2.1, le parole «Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: Gestore del sistema elettrico)»; all'art. 2, comma 2.3, dopo le parole «dagli articoli 5 e 6 del medesimo decreto.», sono aggiunte le seguenti: «Il soggetto attuatore inoltre pubblica nel proprio sito internet, aggiornandole a partire dall'anno 2013, le "tariffe incentivanti" riconosciute agli impianti con moduli fotovoltaici integrati negli edifici di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.»; all'art. 3, comma 3.1, lettera b), dopo le parole «unico punto di connessione alla rete elettrica», sono aggiunte le seguenti «, non condiviso con altri impianti,»; all'art. 3, comma 3.1, lettere b), c), e), alla parola «DM» sono sostituite le seguenti «decreto ministeriale»; all'art. 3, comma 3.1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) di impegnarsi a costituire e a far pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alle "tariffe incentivanti", per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW e non superiore a 1000 kW, al soggetto attuatore, la cauzione definitiva nella misura di 1.000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006,»; all'art. 3, il comma 3.2 e' sostituito dal seguente: «3.2 La domanda di ammissione alle "tariffe incentivanti", inclusa la dichiarazione di cui al precedente comma 3.1, dovra' essere inoltrata al soggetto attuatore nei tempi previsti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, tenendo conto che le domande ammesse verranno ordinate secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del medesimo decreto ministeriale. Le domande inoltrate al soggetto attuatore al di fuori dei tempi previsti non vengono considerate.»; all'art. 3, comma 3.4, dopo le parole «decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»; l'art. 3, comma 3.5 e' sostituito dal seguente: «3.5 Il soggetto responsabile, all'atto della comunicazione relativa alla conclusione della realizzazione dell'impianto prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, trasmette al soggetto attuatore e al gestore di rete cui l'impianto e' collegato la documentazione finale di progetto dell'impianto fotovoltaico ai sensi della norma CEI-02 (di seguito: progetto finale), il certificato di collaudo dell'impianto, con almeno due diverse fotografie dell'impianto, e il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto, come riportati dai costruttori dei pannelli medesimi. Qualora il soggetto responsabile abbia richiesto di usufruire del beneficio aggiuntivo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, relativo ad impianti integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, la documentazione finale del progetto dovra' contenere elaborati grafici di dettaglio dell'integrazione realizzata in scala 1:20, completati da idonea documentazione fotografica. Nel caso in cui uno o piu' pannelli che compongono l'impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, vengano sostituiti con altri di pari potenza, il soggetto responsabile comunica tempestivamente al soggetto attuatore e al gestore di rete il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i.»; all'art. 3, commi 3.6 e 3.7, alla parola «definitivo» e' sostituita la parola «finale»; all'art. 3, comma 3.7, dopo le parole «nell'Allegato 1 al medesimo decreto,» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»; l'art. 3, comma 3.8 e' sostituito dal seguente: «3.8 In conformita' a quanto previsto dall'Allegato A della norma CEI-02, al progetto finale deve essere allegata la dichiarazione scritta, resa dal tecnico o dal professionista che ha firmato il progetto finale, relativa al possesso dei requisiti e delle competenze stabilite dalla legislazione vigente per lo sviluppo del progetto stesso.»; all'art. 3, dopo il comma 3.8, sono inseriti i seguenti: «3.9 L'impianto fotovoltaico deve essere realizzato nel medesimo sito indicato all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. In caso contrario, viene meno il diritto alle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006. 3.10 Il soggetto responsabile e' tenuto a interagire con il soggetto attuatore anche tramite un portale informativo che verra' appositamente predisposto dal soggetto attuatore medesimo. A tal fine il soggetto responsabile segue le modalita' che verranno definite dal soggetto attuatore.»; dopo l'art. 3 e prima dell'art. 4, e' inserito il seguente articolo: «Art. 3-bis. Misura dell'energia elettrica prodotta ai fini delle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006. 3-bis.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto si applicano le seguenti disposizioni: 3-bis.1.1 Il soggetto responsabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 28 luglio 2005 coincide con il richiedente, come definito dalla deliberazione n. 28/06. 3-bis.1.2 Il soggetto responsabile si avvale del Gestore contraente per l'attivita' di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta, nonche' per la rilevazione e la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il Gestore contraente e' responsabile dell'installazione e della manutenzione delle suddette apparecchiature di misura, nonche' della rilevazione e della registrazione delle suddette misure. 3-bis.1.3 La remunerazione per le attivita' di cui al comma 3-bis.1.2 e' pari alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il corrispondente livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al testo integrato. 3-bis.1.4 Il Gestore contraente trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dalla disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06, oltre che la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta. 3-bis.2 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW diversi da quelli di cui al comma 3-bis.1, per i quali l'energia elettrica prodotta coincide con l'energia elettrica immessa in rete, si applica quanto previsto dal testo integrato per la misura dell'energia elettrica immessa. La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera a), punto ii), viene comunicata con cadenza mensile dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato al soggetto attuatore. Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza. 3-bis.3 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, diversi da quelli di cui al comma 3-bis.1, per i quali l'energia elettrica prodotta non coincide con l'energia elettrica immessa in rete, si applicano le seguenti disposizioni: 3-bis.3.1 Il soggetto responsabile si avvale del gestore di rete cui l'impianto e' collegato per l'attivita' di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta, nonche' per la rilevazione e la registrazione delle misure della energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il gestore di rete cui l'impianto e' collegato e' responsabile dell'installazione e della manutenzione delle suddette apparecchiature di misura, nonche' della rilevazione e della registrazione delle suddette misure. 3-bis.3.2 La remunerazione per l'attivita' di cui al comma 3-bis.3.1 e' pari alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il corrispondente livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al testo integrato. 3-bis.3.3 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera a), punto ii), viene comunicata con cadenza mensile dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato al soggetto attuatore. 3-bis.4 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore a 1000 kW, per i quali l'energia elettrica prodotta non coincide con l'energia elettrica immessa in rete, si applicano le seguenti disposizioni: 3-bis.4.1 Il soggetto responsabile puo' avvalersi del gestore di rete cui l'impianto e' collegato per l'attivita' di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonche' per la rilevazione e la registrazione delle suddette misure. In tal caso, il medesimo gestore di rete e' responsabile delle attivita' sopra elencate. 3-bis.4.2 La remunerazione per le attivita' di cui al comma 3-bis.4.1 e' pari alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il corrispondente livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al testo integrato, ed e' corrisposta dal soggetto responsabile al gestore di rete cui l'impianto e' collegato solo nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del suddetto gestore per le attivita' cui al comma 3-bis.4.1. 3-bis.4.3 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera a), punto ii), viene comunicata al soggetto attuatore, con cadenza mensile, dal soggetto che effettua la rilevazione e la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. 3-bis.4.4 Il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza. 3-bis.4.5 Il soggetto attuatore verifica i dati inerenti la produzione incentivata avvalendosi anche delle misure dell'energia elettrica rilevate dal gestore di rete cui l'impianto fotovoltaico e' collegato. A tal fine il gestore di rete competente trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 35.3, del testo integrato. 3-bis.5 Qualora il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile delle attivita' di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonche' della rilevazione e registrazione delle suddette misure, le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta devono essere accessibili al medesimo gestore di rete o gestore contraente. Ai fini dell'installazione e dell'accessibilita' delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, il gestore di rete o il gestore contraente definisce le condizioni tecniche necessarie al posizionamento delle suddette apparecchiature, sulla base di scelte razionali concordate con il soggetto responsabile, volte a ottimizzare l'entita' degli interventi necessari. In caso di mancato accordo tra le parti, il soggetto responsabile segnala la questione al soggetto attuatore, che interviene definendo le modalita', con comunicazione al soggetto responsabile e al gestore di rete o gestore contraente.»; l'art. 4 della deliberazione n. 188/05 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. Modalita' di erogazione delle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006. 4.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 28/06, oltre che le seguenti disposizioni: 4.1.1 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera a), punto i), con riferimento all'Anno i (PRDi), e' la produzione resa disponibile, nell'Anno i, alle utenze del soggetto responsabile in applicazione della disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06, e pari a: PRD i = Prod i -S i se S i maggiore o uguale a 0 PRD i = Prod i -(S i+P i) se S i e' minore di 0, dove: Prod i e' la quantita' di energia elettrica prodotta nell'Anno i, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005; S i e' il Saldo annuale dell'Anno i, come definito dall'art. 6, comma 6.7, lettera a), della deliberazione n. 28/06; P i e' il Prelievo, come definito dall'art. 6, comma 6.7, lettera d), della deliberazione n. 28/06. 4.1.2 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera a), punto i), viene calcolata sulla base dell'Anno, secondo le modalita' di cui al comma 4.1.1, dal gestore contraente che la comunica al soggetto responsabile e al soggetto attuatore. 4.1.3 Il pagamento delle "tariffe incentivanti" viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo annuo pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui al precedente comma 4.1.1 e la "tariffa incentivante" di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Tale pagamento viene effettuato bimestralmente in acconto, salvo conguaglio a fine anno. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare bimestrale cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro. 4.2 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW diversi da quelli di cui al precedente comma 4.1, si applicano le seguenti disposizioni: 4.2.1 Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, il pagamento delle "tariffe incentivanti" viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto ii) e la "tariffa incentivante" di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 euro. 4.2.2 Per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW che non usufruiscono del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle "tariffe incentivanti" viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto ii) e la "tariffa incentivante" di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro. 4.3 Nel caso in cui i corrispettivi annui di cui ai commi 4.1.3, 4.2.1 e 4.2.2 siano superiori a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua un sopralluogo ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6.3, del presente provvedimento. 4.4 Per gli impianti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto 6 febbraio 2006, il corrispettivo erogato dal soggetto attuatore ai sensi dei commi 4.1.3, 4.2.1 e 4.2.2 viene calcolato sulla base delle "tariffe incentivanti" definite dal medesimo articolo del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.»; al titolo dell'art. 5, dopo le parole «decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»; all'art. 5, comma 5.1, dopo le parole «previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»; all'art. 5, comma 5.2, e all'art. 5, comma 5.2, lettera b), dopo le parole «previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»; all'art. 6, commi 6.1, 6.2 e 6.3, dopo le parole «previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»; all'art. 6, comma 6.2, dopo le parole «prevedendo anche sopralluoghi», sono inserite le seguenti «a campione»; all'art. 6, comma 6.4, dopo le parole «includono il rispetto delle disposizioni degli articoli 4, 10,» sono inserite le seguenti «tenuto conto di quanto disposto dagli articoli»; l'art. 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. Disposizioni finali 7.1 Con successivo provvedimento l'Autorita' determinera' le modalita' e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi derivanti alla societa' Gestore del sistema elettrico S.p.a. dalle attivita' previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 e dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6.6.». 2. Di approvare lo schema di domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, riportato in allegato al presente provvedimento (Allegato A), a sostituzione dello schema di domanda riportato nell'Allegato A alla deliberazione n. 188/05. 3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it): il testo della deliberazione n. 188/05, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1; lo schema di domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 di cui al precedente punto 2. 4. Di stabilire che le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1, oltre che lo schema di domanda di cui al precedente punto 2, si applichino a decorrere dal 1° marzo 2006, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006. 5. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alla societa' Gestore del sistema elettrico S.p.a. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. 6. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione. Milano, 24 febbraio 2006 Il presidente: Ortis