IL CAPO DELLA DIREZIONE V
                     del Dipartimento del tesoro

    Vista  la  legge  7 marzo  1996,  n. 108, recante disposizioni in
materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale  «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi
titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli   interessi   praticati   dalle  banche  e  dagli  intermediari
finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi  e  dalla  Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto   legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
    Visto  il  proprio  decreto  del  20 settembre  2005,  recante la
«classificazione  delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari»;
    Visto   da  ultimo  il  proprio  decreto  del  20 dicembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005 e, in
particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e
all'Ufficio  italiano  dei  cambi  il  compito  di  procedere  per il
trimestre  1° ottobre  2005  -  31 dicembre 2005 alla rilevazione dei
tassi   effettivi   globali  medi  praticati  dalle  banche  e  dagli
intermediari finanziari;
    Avute  presenti  le  «istruzioni  per  la  rilevazione  del tasso
effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura» emanate
dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto  legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n.  5  dell'8 gennaio  2003)  e  dall'Ufficio  italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di  cui  all'art.  106  del  medesimo decreto legislativo (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003);
    Vista  la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con
riferimento  al  1° ottobre  2005  -  31 dicembre 2005 e tenuto conto
della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento,
del   valore   medio   del   tasso   applicato   alle  operazioni  di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo  della  Banca  Centrale  Europea, la cui misura sostituisce
quella  del  tasso  determinato  dalla  Banca  d'Italia  ai sensi del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso
ufficiale di sconto;
    Visti  il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   28 febbraio  2001,  n.  24,  recante
interpretazione  autentica  della  legge  7 marzo  1996,  n.  108,  e
l'indagine  statistica  effettuata  a  fini  conoscitivi  dalla Banca
d'Italia  e  dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione
di   intermediari   secondo   le   modalita'   indicate   nella  nota
metodologica,     relativamente    alla    maggiorazione    stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
    Vista   la   direttiva  del  Ministro  in  data  12 maggio  1999,
concernente  l'attuazione  del  decreto  legislativo numero 29/1993 e
successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito  di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello
amministrativo;
    Atteso  che,  per  effetto di tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2
della  legge  n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
    Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  I  tassi  effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati
dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al  trimestre 1° ottobre 2005 - 31 dicembre 2005, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (Allegato A).
    2.  I  tassi  non  sono  comprensivi della commissione di massimo
scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.