Associazione italiana editori;
                              UNIGEC-CONFAPI;
                              Unione stampa periodica italiana;
                              Federazione italiana editori giornali;
                              Federazione nazionale stampa italiana;
                              Associazione     nazionale     editoria
                              periodica specializzata;
                              Sindacato nazionale scrittori;
                              Sindacato libero scrittori;
                                e, per conoscenza:
                              Ministero  per  i  beni  e le attivita'
                              'culturali    -    Gabinetto   dell'on.
                              Ministro;
                              Presidenza del Consiglio dei Ministri -
                              Dipartimento   per   l'informazione   e
                              l'editoria;
                              Ministero              dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca;
  I  contributi  alle  pubblicazioni  periodiche  di  elevato  valore
culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e
confermati  in  via  permanente  dall'art. 18 della legge 25 febbraio
1987,  n.  67,  nella  misura  di  euro  2.065.828,00  annui, vengono
concessi su conforme parere di una apposita Commissione di esperti.
  Si  informa  che, a seguito di quanto disposto all'art. 1, comma 15
della  legge  23  dicembre  2005, n. 266 e all'allegata tabella 3, il
fondo  istituito  per  la  concessione  dei  predetti  contributi  e'
confluito in un «Fondo unico per trasferimenti correnti alle imprese»
e   l'importo   corrispondente  e'  stato  ridotto,  per  l'esercizio
finanziario 2006, ad Euro 1.456.000,00;
  Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la
domanda  per  la  concessione  dei contributi, relativi all'esercizio
finanziario  2006,  in  regola con le norme sul bollo, da presentarsi
per  ogni  rivista  concorrente dalle imprese editoriali proprietarie
delle  testate  o  comunque  dai  proprietari o legali rappresentanti
delle  pubblicazioni, dovra' essere inoltrata al Ministero per i beni
e  le  attivita'  culturali  - Dipartimento per i beni archivistici e
librari  -  Direzione  generale  per  i  beni  librari e gli istituti
culturali  -  Istituto  per il libro - via dell'Umilta' n. 33 - 00187
Roma, entro e non oltre il 30 giugno 2006.
  Detta  domanda  dovra' essere accompagnata dal questionario redatto
secondo  il  modello  di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati
nell'anno  precedente,  da  spedirsi  separatamente  dalla domanda, e
corredata dalla documentazione di cui all'all. B.
  Al  riguardo  si'  ribadisce  la  necessita'  dell'osservanza degli
obblighi  stabiliti  dagli  articoli  18 e 19 della legge n. 416/1981
quale  condizione  inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui
alla  citata  legge.  A  tale  proposito  si  sottolinea che ai sensi
dell'art.  1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio
1997,  n.  249  e dell'art. 38 della deliberazione 30 maggio 2001, n.
236/01/CONS  dell'Autorita'  per  le garanzie nelle Comunicazioni, il
Registro  nazionale  della stampa e' stato soppresso e, dal 29 agosto
2001,  sostituito  dal  Registro  degli  operatori  di  comunicazione
(R.O.C.).
  Ai  sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001,
n.  236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. costituisce, per i soggetti di
cui  all'art. 2 della Deliberazione medesima, requisito per l'accesso
alle provvidenze previste dalla legge n. 416/1981.
  Si  informa,  al  riguardo,  che  le  imprese  editrici tenute alla
predetta  iscrizione,  in base al disposto dell'art. 16 della legge 7
marzo  2001,  n.  62,  sono  esentate  dalla  iscrizione degli stessi
periodici presso la cancelleria del tribunale.
  Si  rammenta,  inoltre,  che il pagamento del contributo assegnato,
potra'  essere liquidato mediante emissione di vaglia cambiario della
Banca d'Italia ovvero accreditamento in c/c bancario o postale.
  Si  informa  che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno
trattati  nel  rispetto  di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  Si  invitano le Associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare
la   piu'  larga  diffusione  alla  presente  circolare,  richiamando
l'attenzione   dei  propri  aderenti  sul  rispetto  del  termine  di
presentazione   della  domanda  e  sulla  puntuale  osservanza  degli
adempimenti  previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo
utile,  delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla
normativa in vigore.
    Roma, 16 marzo 2006
              Il direttore generale per i beni librari
                      e gli istituti culturali
                                Scala