IL DIRETTORE GENERALE
                  per l'armonizzazione del mercato
                     e la tutela dei consumatori
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni
per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e,
in  particolare,  l'art.  148,  comma  1, il quale ha previsto che le
entrate    derivanti    dalle    sanzioni   amministrative   irrogate
dall'Autorita'   garante   della  concorrenza  e  del  mercato  siano
destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
  Visto,  altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  il  quale  stabilisce  che le entrate di cui al comma 1 del
medesimo   articolo   siano  riassegnate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ad un apposito Fondo iscritto nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle attivita' produttive per
essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di
volta  in  volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo
derivante   dalle  sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'
garante  della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a
vantaggio  dei  consumatori», nello stato di previsione del Ministero
delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
41454  del  2004 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148,
comma  2,  della  legge  23  dicembre  2000,  n. 388, ha provveduto a
riassegnare  le  entrate  di  cui al comma 1 del medesimo articolo al
«Fondo    derivante    dalle    sanzioni    amministrative   irrogate
dall'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato da destinare
ad iniziative a vantaggio dei consumatori» per un importo complessivo
di euro 55.128.308,00;
  Visto  l'art.  2  comma  1 del decreto del Ministro delle attivita'
produttive  del  23  novembre  2004,  con  il  quale  viene stabilita
l'assegnazione di euro 10.000.000,00 all'Unione italiana delle camere
di  commercio, industria, artigianato e agricoltura per la promozione
delle   attivita'   di  informazione,  consulenza  ed  assistenza  ai
consumatori  e  dell'attivita'  di composizione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumi;
  Visto,  altresi',  l'art. 2, comma 2 del decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  del  23  novembre 2004, che stabilisce che con
decreto  del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la
tutela  dei consumatori devono essere individuate le attivita' di cui
al comma 1 dello stesso decreto;
  Considerato  che  per  la  realizzazione  delle  attivita' verranno
adottate  misure idonee ad evitare la dispersione e la frammentazione
delle  iniziative, realizzando un congruo ed efficiente impiego delle
risorse,  ai  sensi  dell'art. 2, lettera f) del decreto del Ministro
delle attivita' produttive del 23 novembre 2004;
  Considerato  altresi'  che  appare  opportuno  che le attivita' e i
progetti  siano  programmati  in  modo coordinato tra loro, secondo i
principi dell'efficacia e della consequenzialita' logico-temporale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) Ministero: il Ministero delle attivita' produttive;
    b) DGAMTC   o  Direzione  generale:  la  Direzione  generale  per
l'armonizzazione   del  mercato  e  la  tutela  dei  consumatori  del
Ministero delle attivita' produttive;
    c) Unioncamere:  l'Unione  italiana  delle  camere  di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
    d) Camere  di  commercio:  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura;
    e) Comitato  tecnico:  il  Comitato  tecnico  costituito ai sensi
dell'art. 13 del presente decreto;
    f) A.D.R.:   Alternative  Dispute  Resolution,  le  procedure  di
risoluzione   extragiudiziale   delle   controversie   conformi  alle
raccomandazioni 98/257 CE e 2001/310 CE;
    g) Associazioni  nazionali  di  consumatori:  le associazioni dei
consumatori  rappresentative  a livello nazionale di cui all'art. 137
del decreto legislativo n. 206/2005;
    h) Associazioni  regionali  di  consumatori:  le associazioni dei
consumatori  iscritte  agli  elenchi e agli albi previsti dalle leggi
regionali  o  delle  province  autonome in materia, con esclusione di
quelle   che  siano  emanazione  locale  di  una  delle  associazioni
nazionali  di consumatori, o che siano con queste federate o comunque
connesse.