IL DIRETTORE GENERALE per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori; Visto, altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 41454 del 2004 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori» per un importo complessivo di euro 55.128.308,00; Visto l'art. 2 comma 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004, con il quale viene stabilita l'assegnazione di euro 10.000.000,00 all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la promozione delle attivita' di informazione, consulenza ed assistenza ai consumatori e dell'attivita' di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi; Visto, altresi', l'art. 2, comma 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004, che stabilisce che con decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori devono essere individuate le attivita' di cui al comma 1 dello stesso decreto; Considerato che per la realizzazione delle attivita' verranno adottate misure idonee ad evitare la dispersione e la frammentazione delle iniziative, realizzando un congruo ed efficiente impiego delle risorse, ai sensi dell'art. 2, lettera f) del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004; Considerato altresi' che appare opportuno che le attivita' e i progetti siano programmati in modo coordinato tra loro, secondo i principi dell'efficacia e della consequenzialita' logico-temporale; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) Ministero: il Ministero delle attivita' produttive; b) DGAMTC o Direzione generale: la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attivita' produttive; c) Unioncamere: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; d) Camere di commercio: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; e) Comitato tecnico: il Comitato tecnico costituito ai sensi dell'art. 13 del presente decreto; f) A.D.R.: Alternative Dispute Resolution, le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie conformi alle raccomandazioni 98/257 CE e 2001/310 CE; g) Associazioni nazionali di consumatori: le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 206/2005; h) Associazioni regionali di consumatori: le associazioni dei consumatori iscritte agli elenchi e agli albi previsti dalle leggi regionali o delle province autonome in materia, con esclusione di quelle che siano emanazione locale di una delle associazioni nazionali di consumatori, o che siano con queste federate o comunque connesse.