IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                               di Pisa

  Visto   il  D.L.C.P.S.  14 dicembre  1947,  n.  1577  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto legislativo n. 220, del 2 agosto 2002;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione sottoscritta il 30 novembre 2001;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro
degli   scioglimenti   di   societa'   cooperative  senza  nomina  di
commissario liquidatore;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  rideterminazione  dell'importo  minimo  di
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio per atto dell'autorita' amministrativa;
  Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  eseguiti nei
confronti  della  societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui
risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal
precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;
  Riconosciuta la propria competenza;
                              Decreta:
  La   societa'   «Galileo  Cultura  e  Spettacolo  piccola  societa'
cooperativa  a  r.l.», con sede in Calci localita' La Gabella (Pisa),
costituita  il  15 settembre  2000  per  rogito  notaio  dott. Angelo
Caccetta,  rep.  50088, codice fiscale 01549790507, posizione n. 1600
e'  sciolta  ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile,
senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore

    Pisa, 27 febbraio 2006

                                  Il direttore provinciale: Antonucci