IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti  la  legge  19 novembre  1990, n. 341; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115;  il decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319;  il  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del
Presidente  della  Repubblica  del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto
ministeriale  n.  39  del  30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286;  il  decreto  del Presidente della Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Viste  l'istanza,  presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e
37,  comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1,
del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di
riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per
l'insegnamento  acquisito  in  Paese  extracomunitario  dalla persona
sotto   indicata,   nonche'  la  documentazione  prodotta  a  corredo
dell'istanza  medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa
al titolo di formazione sotto indicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione corrispondente a quella cui la persona interessata
e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di Conferenza di
servizi   nella   seduta  del  16  marzo  2005,  indetta  per  quanto
prescrivono  l'art.  49,  comma  3, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Ritenuto  che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso
che  il  titolo  posseduto  dalla  persona  interessata  comprova una
formazione  professionale adeguata per natura, composizione e durata;
il  riconoscimento  non deve essere subordinato a misure compensative
in   quanto   la   formazione   attestata   non   verte   su  materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale   prescritta  dalla  legislazione  vigente  in  Italia;
l'esperienza    posseduta    integra   e   completa   la   formazione
professionale;
                              Decreta:
  1.  Il titolo di formazione diploma di laurea in educazione fisica,
conseguito  l'8 maggio  1989  presso  l'Istituto magistrale superiore
«Juan  Bautista  Alberdi»  di  Buenos  Aires  posseduto  da Sergio Di
Monaco,   nato   a   Quilmes   (Argentina),  il  24 giugno  1961,  di
cittadinanza  comunitaria  (italiana),  ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999,  n.  394,  e'  titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia,
della  professione  di  docente nelle scuole di istruzione secondaria
nelle classi di concorso:
    29/A  «Educazione  fisica  negli  istituti e scuole di istruzione
secondaria di secondo grado»;
    30/A «Educazione fisica nella scuola media».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.

    Roma, 28 febbraio 2006

                                     Il direttore generale: Criscuoli