IL DIRETTORE GENERALE
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi

  Vista  la  domanda con la quale il signor Andres Rafael Gomez Noto,
cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo finale di
scuola  secondaria  tecnico  en  automotores  e  di un certificato di
ausiliare  tecnico  aggiustatore  meccanico diesel, conseguiti presso
scuole  facenti  parte  dell'ordinamento  scolastico della Repubblica
Argentina,  al fine dell'esercizio in Italia di tutte le attivita' di
autoriparatore,  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e
d), della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del
1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli
professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione,
conseguiti   in   un   Paese  non  appartenente  all'Unione  europea,
stabilendo  che  alle stesse si applicano le disposizioni del decreto
legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115,  e  del  decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione
e la durata della formazione professionale conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto  legislativo  2 maggio  1994, n. 319, nella riunione
dell'11 novembre  2005,  che  ha ritenuto il titolo dell'interessato,
corredato  peraltro da un biennio di tirocinio maturato in Argentina,
riconducibile,  per  i  suoi  contenuti formativi, e per il carattere
abilitante,  ai  titoli  di  cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del
citato   decreto   legislativo   n.   319/1994,  e  cioe'  ai  titoli
«specificamente   orientati   all'esercizio   di   una  professione»,
limitatamente  alle  sole  attivita'  di  meccanica  e  motoristica e
elettrauto  di  cui  alle lettere a) e c) del citato art. 1, comma 3,
della  legge  n.  122/1992  per  le  quali  non  ha ritenuto di dover
applicare alcuna misura compensativa;
  Tenuto conto che la stessa Conferenza di servizi ha invece ritenuto
che i titoli posseduti dal richiedente non fossero sufficienti per il
riconoscimento  delle attivita' di carrozzeria e gommista di cui alle
lettere b) e d) del ridetto art. 1, comma 3, della legge n. 122/1992,
il Ministero delle attivita' produttive ha comunicato al richiedente,
a   norma  dell'art.  10-bis  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,
l'esistenza  di  cause  parzialmente  ostative all'accoglimento della
domanda;
  Verificato  che  il richiedente non si e' avvalso della facolta' di
controdeduzione  prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241;
  Visto   il   conforme   parere   dell'associazione   di   categoria
Confartigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  sig.  Andres  Rafael  Gomez  Noto,  nato il 3 aprile 1972 a
Cordoba (Argentina), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di
studio  di  cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in
Italia,  in  qualita'  di  responsabile  tecnico,  dell'attivita'  di
motoristica e meccanica ed elettrauto, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
lettera a) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e non si ritiene
necessario  applicare  alcuna  misura  compensativa  in  virtu' della
specificita' e completezza del titolo di studio prodotto.
  2.  I  titoli  prodotti dal sig. Andres Rafael Gomez Noto, non sono
invece  idonei per il riconoscimento delle attivita' di carrozzeria e
gommista  di  cui  all'art.  1, comma 3, lettere b) e d), della legge
5 febbraio   1992,  n.  122,  in  quanto  carente  nelle  materie  di
formazione  specifica  non  supportata da esperienza lavorativa e non
colmabili con misura compensativa.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 13 marzo 2006

                                    Il direttore generale: Spigarelli