Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.
Schede  ed  espressione  del  voto  per  l'elezione  della Camera dei
                              deputati

  1.  Il  primo  periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico
delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361,   come   modificato   dall'articolo  1,  comma  8,  della  legge
21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituito dal seguente:
  «Sulle  schede  i  contrassegni  delle liste collegate appartenenti
alla   stessa   coalizione  sono  riprodotti  di  seguito,  in  linea
orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».
  ((1-bis.  Al  primo  periodo del secondo comma dell'articolo 58 del
citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n.  361  del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera
b),  della  legge  21 dicembre  2005,  n.  270,  la  parola: «nel» e'
sostituita dalla seguente: «sul».
  1-ter.  All'articolo  69  del citato testo unico, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957,  e successive
modificazioni,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo: «Quando un unico
segno  sia  tracciato su piu' rettangoli, il voto si intende riferito
al  contrassegno  su  cui  insiste  la  parte  prevalente  del  segno
stesso».))
  2.  La  tabella  A-bis del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'allegato
1 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituita da quella di cui
all'allegato 1 al presente decreto.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  31 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   30  marzo  1957,  n.  361
          (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
          la  elezione  della  Camera  dei deputati), come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  31.  -  1.  Le schede sono di carta consistente,
          sono  fornite  a  cura  del  Ministero  dell'interno con le
          caratteristiche  essenziali  del  modello  descritto  nelle
          tabelle  A-bis  e  A-ter allegate al presente testo unico e
          riproducono  in fac-simile i contrassegni di tutte le liste
          regolarmente  presentate  nella  circoscrizione, secondo le
          disposizioni di cui all'art. 24.
              2.  Sulle  schede  i contrassegni delle liste collegate
          appartenenti  alla  stessa  coalizione  sono  riprodotti di
          seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un
          unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste
          non  collegate,  nonche'  l'ordine  dei  contrassegni delle
          liste  di  ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio
          secondo  le disposizioni di cui all'art. 24. I contrassegni
          devono  essere  riprodotti  sulle schede con il diametro di
          centimetri tre.».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  58  e 69 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
          361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
          per  la  elezione  della  Camera  dei deputati), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139, supplemento
          ordinario, come modificati dalla presente legge:
              «Art. 58 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41).
          -  Riconosciuta  l'identita'  personale  dell'elettore,  il
          presidente  estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la
          consegna  all'elettore  opportunamente piegata insieme alla
          matita copiativa.
              L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
          il  voto  tracciando,  con  la matita, sulla scheda un solo
          segno,  comunque  apposto,  sul  rettangolo  contenente  il
          contrassegno  della  lista  prescelta.  Sono  vietati altri
          segni  o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda
          secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone
          la  parte  gommata.  Di queste operazioni il presidente gli
          da'    preventive    istruzioni,    astenendosi   da   ogni
          esemplificazione e indicando in ogni caso le modalita' e il
          numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facolta' di
          esprimere.
              Compiuta  l'operazione  di  voto l'elettore consegna al
          presidente  la  scheda  chiusa  e  la matita. Il presidente
          constata  la  chiusura  della  scheda e, ove questa non sia
          chiusa,  invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
          in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
          bollo,  e confrontando il numero scritto sull'appendice con
          quello   scritto   sulla  lista;  ne  distacca  l'appendice
          seguendo  la  linea  tratteggiata  e  pone la scheda stessa
          nell'urna.
              Uno  dei  membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha
          votato,  apponendo  la propria firma accanto al nome di lui
          nella apposita colonna della lista sopraindicata.
              Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di
          bollo  o  della  firma  dello  scrutatore  non  sono  poste
          nell'urna,  e  gli  elettori  che le abbiano presentate non
          possono  piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal
          presidente  e  da  almeno  due  scrutatori  ed  allegate al
          processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli
          elettori  che,  dopo  ricevuta  la  scheda,  non  l'abbiano
          riconsegnata.».
              «Art.  69 (Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 29). - La
          validita'  dei  voti  contenuti  nella  scheda  deve essere
          ammessa   ogni   qualvolta   possa  desumersi  la  volonta'
          effettiva   dell'elettore,   salvo   il   disposto  di  cui
          all'articolo  seguente. Quando un unico segno sia tracciato
          su   piu'  rettangoli,  il  voto  si  intende  riferito  al
          contrassegno  su  cui insiste la parte prevalente del segno
          stesso.».
              - La  legge  21 dicembre 2005, n. 270, reca: «Modifiche
          alle  norme  per l'elezione della Camera dei deputati e del
          Senato della Repubblica.».