IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85 del 20 dicembre 1985 del
Consiglio  relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore dei
trasporti su strada;
  Visto  i  regolamento  (CE)  n.  2135/98  del 24 settembre 1998 del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 e la direttiva
88/599/CEE   concernente  l'applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.
3820/85 e del regolamento. (CEE) n. 3821/85;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1360/2002 del 13 giugno 2002 della
Commissione,  che adegua per la settima volta al progresso tecnico il
regolamento (CEE) n. 3821/85;
  Vista  la  legge  29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura, e in
particolare l'art. 2;
  Visto  il  decreto  31 ottobre 2003, n. 361 contenente disposizioni
attuative  del citato regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio ed in
particolare l'art. 3, comma 7;
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 11 marzo
2005, ed, in particolare, gli articoli 4 e 7;
  Considerato  che le procedure di cui agli articoli 6 e 7 del citato
decreto 11 marzo 2005 comportano tempi tecnici non preventivabili che
potrebbero ritardare le autorizzazioni ai centri tecnici;
  Considerati,  altresi',  gli intendimenti della Commissione Europea
circa  il  definitivo  passaggio  dai  cronotachigrafi  analogici  ai
cronotachigrafi  digitali,  al fine di consentire il definitivo avvio
in  Italia  del sistema digitale mediante l'autorizzazione dei centri
tecnici  in  grado  di  assicurare  le  attivita' di riparazione e di
determinazione degli errori;
  Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio,
industria,  artigianato  e'  agricoltura  di cui alla nota 3 febbraio
2006;

                               Adotta

                        il presente decreto:

                               Art. 1.

                          Incompatibilita'

  1.  All'art.  4 del decreto del Ministro delle attivita' produttive
11 marzo 2005 e' aggiunto il seguente comma:
    «2.  Il  divieto  di  cui  al comma 1 non opera nei confronti dei
soci,   dei   dirigenti  e  del  personale  dei  centri  tecnici  che
partecipano  ad imprese che svolgono attivita' di vendita di veicoli,
cui  e'  correlata  una  attivita'  di trasporto e di locazione senza
conducente di veicoli a terzi, a condizione che il centro tecnico non
svolga  interventi  sui veicoli di proprieta' dell'impresa di vendita
cui e' correlata l'attivita' di trasporto o di noleggio».