IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta del comune di Capri in data 15 novembre 2005 n. 331 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa; Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 17 novembre 2005, n. 158 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri; Vista la determinazione del coordinatore - Dirigente di settore F.F. dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 18 ottobre 2005, n. 110/D, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri, esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al comune di Anacapri; Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 4047 Gab.Urp del 1° febbraio 2006 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione; Vista la nota 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 253 del 14 febbraio 2006 con le quali si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza; Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con ordinanza, registro generale 3795/99 e 37967/99 - accoglieva il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione stabile»; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 1° aprile 2006 al 29 ottobre 2006 e dal 20 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri.