IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  8  del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
  Vista  la  delibera  della  giunta  del  comune  di  Capri  in data
15 novembre  2005  n.  331  concernente  il  divieto di afflusso e di
circolazione  sull'isola  di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della
popolazione  stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri,
compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;
  Vista  la  delibera  della  giunta  comunale  di  Anacapri  in data
17 novembre  2005,  n.  158  concernente  il divieto di afflusso e di
circolazione  sull'isola  di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della
popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;
  Vista  la  determinazione  del  coordinatore - Dirigente di settore
F.F.  dell'Azienda  autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in
data  18 ottobre 2005, n. 110/D, concernente il divieto di afflusso e
di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della
popolazione  stabilmente  residente  nei  comuni di Capri e Anacapri,
esclusi  i  veicoli  appartenenti  ai  proprietari  di  seconda  casa
limitatamente al comune di Anacapri;
  Vista  la  nota  della  Prefettura di Napoli prot. 4047 Gab.Urp del
1° febbraio   2006   con   la  quale  si  esprime  parere  favorevole
all'emissione del decreto in questione;
  Vista la nota 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 253
del  14 febbraio  2006 con le quali si chiedeva alla regione Campania
l'emissione del parere di competenza;
  Considerato   che   il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania,  con  ordinanza,  registro  generale  3795/99  e 37967/99 -
accoglieva  il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le
motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che,
sebbene   non   residenti,  sono  proprietari  di  seconde  case  nel
territorio   comunale  in  quanto  facenti  parte  della  popolazione
stabile»;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                               Divieto

  Dal  1° aprile  2006  al  29 ottobre 2006 e dal 20 dicembre 2006 al
7 gennaio  2007, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola
di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei
comuni di Capri e Anacapri.