IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con   decreto  legislativo  10 settembre  1993  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabilmente residente;
  Vista  la  delibera  della  giunta  municipale  del comune di Isole
Tremiti in data 21 ottobre 2005, n. 173;
  Vista  la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n.
118 del 27 gennaio 2006, con le quali si chiedeva alla regione Puglia
l'emissione del parere di competenza;
  Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Foggia prot.
n. 900 Circ. e Traffico AREA IV del 22 ottobre 2005;
  Vista  la  nota  n.  8760  AREA IV-bis del 26 novembre 2005, con la
quale l'Ufficio territoriale del governo di Campobasso ha espresso il
proprio parere in merito;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                               Divieto

  Dal  1° aprile  2006 al 24 settembre 2006 sono vietati l'afflusso e
la  circolazione  nel  territorio  del  comune di Isole Tremiti degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti a persone non
facenti  parte  della  popolazione  stabilmente  residente nel comune
stesso.