L'AUTORITA'

  Nella sua riunione di Consiglio del 2 marzo 2006;
  Visto  l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con
la  quale  sono  istituite le Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica   utilita',   competenti,   rispettivamente,  per  l'energia
elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)», ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;
  Visto  lo  stanziamento  autorizzato in relazione alla legge n. 249
del  1997  indicato  nella  tabella C allegata alla legge 23 dicembre
2005,  n.  266,  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
17 maggio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  123 del
28 maggio   2002,  recante  misure  e  modalita'  di  versamento  del
contributo  dovuto  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
di  cui  all'art.  2,  comma  38,  lettera b), della legge n. 481/95,
nonche'  i  successivi  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle
finanze in materia;
  Considerato  che  il  comma  66  dell'art.  1  della  citata  legge
23 dicembre  2005,  n.  266,  fissa, per l'anno 2006, l'entita' della
contribuzione  a  carico  dei  soggetti  operanti  nel  settore delle
comunicazioni  nella  misura dell'1,5 per mille dei ricavi risultanti
dall'ultimo  bilancio  approvato  prima della entrata in vigore della
citata legge;
  Considerato  che  la  predetta  norma, avendo riguardo ai «soggetti
operanti  nel  settore  delle  comunicazioni»,  i  quali  erano stati
identificati  dal  gia'  citato  decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  del  17 maggio  2002,  consente  di continuare a fare
riferimento ai contenuti di tale provvedimento;
  Esaminato  il  parere  espresso  in  data  24 febbraio  2006  dalla
Commissione  di  garanzia,  in merito alla disciplina delle esenzioni
dall'obbligo   di  versamento  del  contributo  da  parte  di  alcune
categorie di soggetti;
  Considerato  che  il mutato quadro normativo relativo al sistema di
finanziamento  fa ritenere opportuno sottoporre a revisione, ai sensi
dell'art.  1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
sistema  delle  esenzioni dalla contribuzione, cosi' come individuate
nel  decreto  interministeriale  del  16 luglio 1999 e riproposte nei
successivi   decreti,  riducendo  significativamente  l'ambito  delle
esenzioni stesse;
  Considerato  peraltro  opportuno  stabilire  criteri  di  esenzione
aderenti al rispetto dei principi della parita' di trattamento, della
tutela  del pluralismo, di economicita' della gestione amministrativa
connessa al prelievo e di proporzionalita';
  Ritenuto, al fine di perseguire gli obiettivi sopra specificati, di
individuare  un'esenzione per i soggetti il cui imponibile sia pari o
inferiore   a   500.000,00  euro  in  considerazione  di  ragioni  di
economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione
del prelievo;
  Ravvisata  altresi' l'opportunita' di puntualizzare la gia' vigente
esenzione  totale  per  le  imprese  che  versano in «stato di crisi»
avendo  attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a
procedure concorsuali;
  Vista   la   relazione   illustrativa   dell'Ufficio   bilancio   e
contabilita'  del  Servizio  amministrazione  e personale sul calcolo
della base imponibile e le modalita' di contribuzione;
  Rilevato   che   le   proposte  modalita'  di  calcolo  della  base
imponibile,  gia'  previste  dal  decreto  ministeriale del 27 luglio
2005,   si  mostrano  coerenti  con  i  principi  di  pertinenza,  di
causalita' ed equita';
  Considerato che la stima delle entrate, determinata in base ai dati
dei bilanci 2004 degli operatori della comunicazione, risulta congrua
ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2006;
  Tenuto  conto,  inoltre,  dei valori contabili emersi nel raffronto
tra  il sistema di esenzioni dalla contribuzione applicato negli anni
pregressi  e  quello  che  si propone per l'anno 2006 con il presente
provvedimento;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  relatori Giancarlo Innocenzi
Botti   e   Michele  Lauria  ai  sensi  dell'art.  29,  comma 1,  del
regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il  funzionamento
dell'Autorita';

                              Delibera:

                               Art. 1.
  1. Per l'anno 2006, la contribuzione fissata dall'art. 1, comma 66,
della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266, in misura pari all'1,5 per
mille,  dovuta  all'Autorita' dai soggetti operanti nel settore delle
comunicazioni,  come  individuati  nel decreto ministeriale 17 maggio
2002,   e'   calcolata  sui  ricavi,  iscritti  nell'ultimo  bilancio
approvato   prima   dell'entrata   in  vigore  della  predetta  legge
23 dicembre 2005, n. 266.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  contributo  di cui al comma 1
assumono   rilievo   i   soli   ricavi  ottenuti  nel  settore  delle
comunicazioni.
  3. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi
precedenti  e'  determinata  al  netto  delle  quote  riversate  agli
operatori terzi.