LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

  Vista  la  convenzione  per  la tutela dei minori e la cooperazione
nell'adozione  internazionale  fatta  a  L'Aja  il 29 maggio 1993, di
seguito chiamata Convenzione;
  Vista  la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione
della Convenzione;
  Visto  l'articolo  39  della  legge  4  maggio  1983,  n. 184, come
sostituito  dalla  richiamata  legge  n.  476/1998,  che  al comma 1,
lettera c), prevede che la Commissione per le Adozioni Internazionali
autorizzi  gli  enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della
medesima  legge  n.  184/83, allo svolgimento, per conto di terzi, di
pratiche di adozione di minori stranieri;
  Visti  gli  articoli  9, 10, 11, 12 e 13 della Convenzione ove sono
stabiliti  i  requisiti,  i  compiti e le modalita' di autorizzazione
degli   enti   autorizzati   a   svolgere   procedure   di   adozioni
internazionali di minori;
  Visti  gli  articoli  10  e  16  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  492, riguardanti rispettivamente
l'iscrizione  in  apposito  Albo  e  la pubblicazione di quest'ultimo
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
  Letto in particolare l'art. 12 della Convenzione ove si prevede che
"Un  organismo  abilitato in uno Stato contraente non potra' agire in
un  altro  Stato se le autorita' competenti di entrambi gli Stati non
vi abbiano consentito";
  Lette le proprie delibere n. 1/2000/AE/ALBO del 18 ottobre 2000, n.
2/2002/AE/ALBO  del  31 maggio 2001 e quelle successivamente assunte,
ai  sensi  dell'art.  9 del sopra citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 492/1999, sulle istanze di autorizzazione presentate ai
sensi dell'art. 8 dello stesso decreto;
  Letta  la propria delibera n. 120/2002/AE/Albo del 14 novembre 2002
pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 220 alla Gazzetta Ufficiale
n.  281  del  30  novembre  2002,  recante  "Nuovo  albo  degli  enti
autorizzati  ex articolo 39, comma 1, lettera c) della legge 4 maggio
1983,  n.  184,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre
1998, n. 476" TERZA EDIZIONE;
  Letta  la  propria  delibera  n.  130/2002  del 19 dicembre 2002 di
modifica ed integrazione della delibera n. 120/2002/AE/Albo;
  Letta  la propria delibera n. 163/2003/AE/ALBO del 17 dicembre 2003
di modifica ed integrazione della delibera n. 130/2002/AE/Albo;
  Letta la propria delibera n. 36/2004/SG/AE/AUT/ALBO del 20 dicembre
2004 di modifica ed integrazione della delibera n. 163/2003/AE/Albo;
  Lette le proprie successive delibere indicate in parentesi [(numeri
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-bis, 17-bis, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24,  25, 26, 27, 28, 29-bis, 30, 31, 32 e 33 in data 21 ottobre 2005,
numeri  81, 82, 83, 84, 92, 94, 95, 96, 105, 106, 107, 112, 113, 114,
123  e 149 in data 22 novembre 2005 e numeri 115, 116, 117, 118, 119,
120,  121,  122,  126  e  127 in data 19 dicembre 2005)], emanate nel
corso  dell'anno  2005,  con  le  quali  sono  state  disposte  nuove
autorizzazioni  e  conseguenti  ulteriori  modifiche  ed integrazioni
dell'albo  di  cui  alla  delibera  n.  36/2004/SG/AE/AUT/ALBO del 20
dicembre 2004;
  Ravvisata  la  necessita'  di  dare  piena e coerente attuazione al
sopraindicato  art.  12  della  Convenzione  e, nel contempo, fornire
chiare  indicazioni  alle  Istituzioni  nazionali ed internazionali e
alle famiglie sull'accreditamento e sull'operativita' degli enti, non
compaiono  come  nelle  precedenti  edizioni, i Paesi per i quali gli
enti  sono  stati  autorizzati  ma  non  sono  ancora  accreditati  o
operativi; pertanto:
                              Delibera:
    a)  sono  iscritti nell'Albo, gli enti autorizzati che, alla data
di  pubblicazione  della  presente delibera, risultano effettivamente
operativi,  in  quanto  autorizzati  rispettivamente  da entrambi gli
Stati ove essi operano;
    b)  gli  enti  autorizzati, che alla data della pubblicazione del
presente  Albo non risultano ancora accreditati nei paesi per i quali
hanno    ricevuto   l'autorizzazione   dalla   Commissione,   saranno
successivamente   iscritti   a   seguito   di   presentazione   della
documentazione attestante l'accreditamento o l'operativita' nel paese
estero;
    c)    il    precedente    Albo    di   cui   alla   delibera   n.
36/2004/SG/AE/AUT/ALBO  del  20  dicembre  2004,  gia' pubblicato nel
supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2004,  e'  sostituito  dal presente e le successive modifiche saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito della
Commissione www.commissioneadozioni.it

      Roma, 19 dicembre 2005


                                                        Il presidente
                                                           Capponi


    Il coordinatore
della segreteria tecnica
         Vinci