IL DIRETTORE GENERALE
                             DEL TESORO

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  380  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266 ove si prevede che il Ministro dell'economia
e  delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti  cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di  prodotti  e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine,
indicandone  l'ammontare  nominale,  il tasso d'interesse o i criteri
per    la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo   minimo
sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006 emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  allo  stesso
articolo,  prevedendo  che  le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della
Direzione II del Dipartimento del Tesoro;
  Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il
direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
23 marzo  2006  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi gia' effettuati, a
28.572 milioni di euro;
  Visti   i   propri  decreti  in  data  22  settembre,  21  ottobre,
22 dicembre  2005, 23 gennaio e 20 febbraio 2006 con i quali e' stata
disposta  l'emissione  delle  prime dieci tranches dei certificati di
credito  del  Tesoro  «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi
(«CTZ24»)  con  decorrenza  30 settembre 2005 e scadenza 28 settembre
2007;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro «zero coupon»;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale  del  4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  undicesima  tranche  di «CTZ-24», con
decorrenza  30 settembre  2005  e  scadenza  28 settembre  2007, fino
all'importo  massimo  di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del
22 settembre   2005,   altresi'   citato   nelle   premesse,  recante
l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2005.