IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come «testo unico»; Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, concernente «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore», che integra e modifica il testo unico; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»; Considerato che l'art. 43, commi 1 e 4, come riformulato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, prevede che i medici chirurghi e i medici veterinari prescrivano i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14 dello stesso testo unico su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute e che tali ricette siano compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale e in triplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale; Considerato che il comma 2 del nuovo testo del citato art. 43 del testo unico detta specifiche previsioni per la prescrizione dei medicinali ricompresi nell'allegato III-bis; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001, concernente «Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001; Visto il decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2003 concernente «Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001» concernente «Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2003; Considerato che i citati decreti ministeriali di approvazione del ricettario per la prescrizione dei medicinali compresi nell'allegato III-bis gia' prevedevano un ricettario in triplice copia a ricalco, come oggi richiesto anche per la prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A; Ritenuto, pertanto, di approvare un unico ricettario che consenta le prescrizioni di tutti i medicinali compresi nella tabella II, sezione A e nell'allegato III-bis del testo unico, confermando le disposizioni concernenti la stampa del ricettario gia' a suo tempo emanate; Considerata la necessita' di facilitare la distribuzione dei ricettari per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis e della tabella II, sezione A del testo unico; Preso atto che nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle provincia autonoma di Bolzano vige istituzionalmente il sistema del bilinguismo; Ritenuto opportuno consentire, in via transitoria, ai medici e ai veterinari di poter effettuare le prescrizioni di medicinali compresi nella tabella II, sezione A e nell'allegato III-bis del testo unico utilizzando il ricettario gia' approvato con decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che sul territorio nazionale e' ancora disponibile il ricettario a madre-figlia di tipo unico previsto dalla previgente formulazione dell'art. 43, comma 2 del testo unico, ma che le caratteristiche di tale ricettario sono difformi da quelle previste dall'attuale formulazione del citato art. 43; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il ricettario, con le relative norme d'uso, di cui agli allegati I, II, III e IV al presente decreto. 2. Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate in blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente. 3. La stampa del ricettario e' effettuata a cura dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 4. Le regioni e province autonome comunicano annualmente al Ministero della salute - Ufficio centrale stupefacenti il fabbisogno di ricettari necessari alle aziende sanitarie locali. 5. I ricettari sono consegnati, a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai centri di riferimento regionali individuati dalle regioni e province autonome, che provvedono alla distribuzione alle aziende sanitarie locali. Il trasporto dei ricettari deve avvenire in presenza delle forze dell'ordine o di un tecnico della prevenzione dell'azienda sanitaria locale con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria. 6. Le aziende sanitarie locali provvedono alla distribuzione delle ricette ai medici ed ai veterinari operanti nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi. Le ricette sono consegnate al medico o al veterinario oppure ad una persona da essi delegata a provvedere al ritiro degli stessi. 7. Le aziende sanitarie locali provvedono alla conservazione dei ricettari in appositi locali opportunamente custoditi.