IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, di seguito indicato come
«testo unico»;
    Vista  la  legge  8 febbraio  2001, n. 12, concernente «Norme per
agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del
dolore», che integra e modifica il testo unico;
    Visto  il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante «Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi  invernali,  nonche'  la funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno.    Disposizioni    per    favorire   il   recupero   di
tossicodipendenti  recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309»;
    Considerato  che  l'art.  43, commi 1 e 4, come riformulato dalla
legge  21 febbraio  2006,  n.  49, prevede che i medici chirurghi e i
medici veterinari prescrivano i medicinali compresi nella tabella II,
sezione A,  di  cui  all'art. 14 dello stesso testo unico su apposito
ricettario  approvato  con  decreto  del Ministero della salute e che
tali  ricette  siano  compilate  in  duplice  copia  a  ricalco per i
medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale e in triplice
copia  a  ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario
nazionale;
    Considerato  che  il  comma 2 del nuovo testo del citato art.  43
del  testo  unico detta specifiche previsioni per la prescrizione dei
medicinali ricompresi nell'allegato III-bis;
    Visto  il  decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001,
concernente  «Approvazione  del  ricettario  per  la prescrizione dei
farmaci  di  cui all'allegato III-bis al decreto del presidente della
Repubblica  del  9 ottobre  1990,  n.  309,  introdotto  dalla  legge
8 febbraio  2001,  n. 12», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133
dell'11 giugno 2001;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute del 4 aprile 2003
concernente  «Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della
sanita'  del 24 maggio 2001» concernente «Approvazione del ricettario
per  la  prescrizione  dei  farmaci  di  cui  all'allegato III-bis al
decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,
introdotto  dalla  legge  8 febbraio  2001,  n. 12», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2003;
    Considerato che i citati decreti ministeriali di approvazione del
ricettario    per    la    prescrizione   dei   medicinali   compresi
nell'allegato III-bis  gia'  prevedevano  un  ricettario  in triplice
copia  a  ricalco,  come oggi richiesto anche per la prescrizione dei
medicinali compresi nella tabella II, sezione A;
    Ritenuto, pertanto, di approvare un unico ricettario che consenta
le  prescrizioni  di  tutti  i  medicinali compresi nella tabella II,
sezione A  e  nell'allegato III-bis  del  testo unico, confermando le
disposizioni  concernenti  la  stampa del ricettario gia' a suo tempo
emanate;
    Considerata  la  necessita'  di  facilitare  la distribuzione dei
ricettari per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis
e della tabella II, sezione A del testo unico;
    Preso  atto  che  nella regione autonoma a statuto speciale Valle
d'Aosta  e nelle provincia autonoma di Bolzano vige istituzionalmente
il sistema del bilinguismo;
    Ritenuto opportuno consentire, in via transitoria, ai medici e ai
veterinari di poter effettuare le prescrizioni di medicinali compresi
nella  tabella II,  sezione A e nell'allegato III-bis del testo unico
utilizzando  il  ricettario  gia'  approvato con decreto del Ministro
della  sanita'  del  24 maggio  2001  e  successive  modificazioni ed
integrazioni;
    Considerato che sul territorio nazionale e' ancora disponibile il
ricettario  a  madre-figlia  di  tipo unico previsto dalla previgente
formulazione  dell'art.  43,  comma 2  del  testo  unico,  ma  che le
caratteristiche  di  tale ricettario sono difformi da quelle previste
dall'attuale formulazione del citato art. 43;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  E'  approvato  il ricettario, con le relative norme d'uso, di
cui agli allegati I, II, III e IV al presente decreto.
    2.  Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate
in blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente.
    3.  La  stampa  del ricettario e' effettuata a cura dell'istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
    4.  Le  regioni  e  province  autonome  comunicano annualmente al
Ministero  della salute - Ufficio centrale stupefacenti il fabbisogno
di ricettari necessari alle aziende sanitarie locali.
    5.  I ricettari sono consegnati, a cura dell'Istituto Poligrafico
e  Zecca  dello Stato, ai centri di riferimento regionali individuati
dalle  regioni e province autonome, che provvedono alla distribuzione
alle  aziende  sanitarie  locali.  Il  trasporto  dei  ricettari deve
avvenire  in  presenza  delle forze dell'ordine o di un tecnico della
prevenzione  dell'azienda sanitaria locale con qualifica di Ufficiale
di polizia giudiziaria.
    6.  Le  aziende  sanitarie  locali  provvedono alla distribuzione
delle  ricette  ai medici ed ai veterinari operanti nel territorio di
competenza,  in  ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi. Le
ricette  sono  consegnate  al  medico  o al veterinario oppure ad una
persona da essi delegata a provvedere al ritiro degli stessi.
    7.  Le aziende sanitarie locali provvedono alla conservazione dei
ricettari in appositi locali opportunamente custoditi.