Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata
l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione
d'origine protetta «Squacquerone di Romagna», ai sensi del reg. (CEE)
2081/92    del    Consiglio    del    14 luglio    1992,   presentata
dall'Associazione  Squacquerone  di Romagna con sede in Bologna - via
Aldo  Moro  n.  22 esprime parere favorevole e formula la proposta di
disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di sviluppo - Direzione
generale  per  la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via
XX settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno
oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero,
prima  della  trasmissione  della suddetta proposta di riconoscimento
alla Commissione europea.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.