LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Nell'odierna seduta del 16 marzo 2006; Visto l'art. 117, comma 5, della Costituzione; Visto l'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale demanda ad un accordo generale di cooperazione tra lo Stato e le regioni l'individuazione delle modalita' per la partecipazione delle regioni in materia comunitaria; Visto l'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente la partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi e comunitari; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2006 recante: «Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2006 recante: «Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente, istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»; Considerati gli esiti delle riunioni, a livello tecnico, intervenuti in materia di partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari nelle materie di loro competenza, nel corso dei quali, al fine di dare attuazione al dettato costituzionale, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate e delle regioni e delle province autonome hanno congiuntamente elaborato il testo della proposta di accordo prevista dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131; Considerato che, nelle sedute di questa Conferenza del 4 marzo, 20 maggio, 15 luglio e 29 luglio 2004, l'esame del punto e' stato rinviato; Considerato che, nel corso dell'incontro intervenuto l'8 marzo 2006, i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e delle regioni e delle province autonome hanno congiuntamente elaborato il testo della proposta di accordo in questione; Vista la nota n. 1539/06/1.4.12.1 del 9 marzo 2006 con la quale la segreteria di questa conferenza ha trasmesso alle Amministrazioni statali interessate ed alle regioni il testo della proposta di accordo, cosi' come concordato in sede tecnica; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'accordo nella formulazione inviata il 9 marzo 2006; Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome; Sancisce accordo ai sensi dell'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo e le regioni e le province autonome nei seguenti termini: Art. 1. Ambito di efficacia dell'accordo 1. Il presente accordo e' diretto a dare attuazione all'art. 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla formazione degli atti comunitari attinenti alle materie nelle quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione hanno competenza legislativa. 2. A tale scopo la delegazione che partecipa alle attivita' del consiglio, dei gruppi di lavoro e dei comitati del consiglio e della commissione, e' composta secondo le disposizioni che seguono.