LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
              PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

  Nell'odierna seduta del 16 marzo 2006;
  Visto l'art. 117, comma 5, della Costituzione;
  Visto  l'art.  5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale demanda
ad  un  accordo  generale  di  cooperazione tra lo Stato e le regioni
l'individuazione  delle modalita' per la partecipazione delle regioni
in materia comunitaria;
  Visto  l'art.  5  della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente la
partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni
relative alla formazione di atti normativi e comunitari;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
9 gennaio   2006  recante:  «Regolamento  per  il  funzionamento  del
Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE),
istituito  presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
  Visto  il decreto ministeriale 9 gennaio 2006 recante: «Regolamento
per  il  funzionamento  del  Comitato  tecnico  permanente, istituito
presso   il   Dipartimento   per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie  dall'art.  2,  comma  4, della legge 4 febbraio 2005, n.
11»;
  Considerati   gli   esiti   delle   riunioni,  a  livello  tecnico,
intervenuti  in  materia  di  partecipazione  delle  regioni  e delle
province  autonome  di  Trento  e Bolzano alle decisioni dirette alla
formazione  degli  atti  comunitari nelle materie di loro competenza,
nel   corso  dei  quali,  al  fine  di  dare  attuazione  al  dettato
costituzionale,   i  rappresentanti  delle  Amministrazioni  centrali
interessate   e   delle  regioni  e  delle  province  autonome  hanno
congiuntamente  elaborato il testo della proposta di accordo prevista
dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
  Considerato  che, nelle sedute di questa Conferenza del 4 marzo, 20
maggio,  15  luglio  e  29 luglio  2004,  l'esame  del punto e' stato
rinviato;
  Considerato  che,  nel  corso  dell'incontro  intervenuto l'8 marzo
2006,  i  rappresentanti  delle Amministrazioni statali interessate e
delle   regioni   e  delle  province  autonome  hanno  congiuntamente
elaborato il testo della proposta di accordo in questione;
  Vista  la nota n. 1539/06/1.4.12.1 del 9 marzo 2006 con la quale la
segreteria  di  questa  conferenza  ha trasmesso alle Amministrazioni
statali  interessate  ed  alle  regioni  il  testo  della proposta di
accordo, cosi' come concordato in sede tecnica;
  Considerato   che,   nel   corso   dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza,   le   regioni   hanno   espresso  avviso  favorevole  al
conseguimento  dell'accordo  nella  formulazione  inviata  il 9 marzo
2006;
  Acquisito,  pertanto,  l'assenso del Governo e dei presidenti delle
regioni e delle province autonome;

                          Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo
e le regioni e le province autonome nei seguenti termini:
                               Art. 1.

                  Ambito di efficacia dell'accordo

  1.  Il  presente  accordo  e' diretto a dare attuazione all'art. 5,
comma   1,   della  legge  5 giugno  2003,  n.  131,  in  materia  di
partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano  alla formazione degli atti comunitari attinenti alle materie
nelle quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai  sensi  dell'art.  117,  commi  3  e  4,  della Costituzione hanno
competenza legislativa.
  2.  A  tale  scopo  la delegazione che partecipa alle attivita' del
consiglio,  dei gruppi di lavoro e dei comitati del consiglio e della
commissione, e' composta secondo le disposizioni che seguono.