Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  d'origine  protetta  «Prosciutto di
Modena»,  registrata  con  Reg.  (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel
quadro  della  procedura  prevista  dall'art. 17 del reg. 2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio del Prosciutto
di Modena con sede in Modena - Viale Corassori, 72.
    Considerato  che  il  Consorzio  di cui sopra e' l'unico soggetto
legittimato  a  presentare  l'istanza di modifica del disciplinare di
produzione ai sensi del gia' citato art. 14;
    Ritenuto  che  le  modifiche  apportate risultano non alterare le
caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente
geografico;
    Considerato  che  gia' stata inviata ai Servizi della Commissione
europea una precedente modifica, in data 31 marzo 1999 con nota prot.
n. 60987;
    Considerato  che  la  predetta  modifica prevedeva tra l'altro la
regolazione  attraverso provvedimenti interni al Consorzio delle fasi
di affettamento e confezionamento;
    Considerato   che  il  Consorzio  del  Prosciutto  di  Modena  ha
richiesto di ritirare la modifica di cui al precedente capoverso;
    Ritenuto  pertanto di dover rettificare la richiesta di' modifica
gia' presentata ai Servizi della Commissione europea;
    Considerato  altresi'  che  l'art.  9  del  citato  Reg. (CEE) n.
2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati Membri, di
chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle
denominazioni registrate.
    Il  Ministero delle politiche agricole e forestali, in attesa che
la  regione  Emilia  Romagna  esprima  il  proprio  parere  circa  la
richiesta  di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione
del  testo  integrale  del disciplinare di produzione a seguito delle
ultime richieste avanzate dal Consorzio del Prosciutto di Modena.
    Considerato   che  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della
Denominazione  d'origine  protetta  «Prosciutto di Modena» e' formato
dall'insieme  della documentazione trasmessa alla Commissione europea
per la registrazione della denominazione.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate  nel  rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali -
Dipartimento  delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la
qualita'  dei  prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n.
20  -  00187  Roma,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della presente
proposta,   dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di
opportuna  valutazione  da  parte del predetto Ministero, prima della
trasmissione  della  suddetta  proposta  di modifica alla Commissione
europea.

PROPOSTA   DI   MODIFICA   DEL   DISCIPLINARE   DI  PRODUZIONE  DELLA
       DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PROSCIUTTO DI MODENA»

                                  A

     Nome del prodotto che comprende la denominazione d'origine

    A.1 Il nome del prodotto e' «Prosciutto di Modena».
    A.2   La   denominazione  d'origine  «Prosciutto  di  Modena»  e'
giuridicamente   protetta  a  livello  nazionale  dalla  legge  della
Repubblica   italiana   12 gennaio   1990,   n.   11,  «Tutela  della
denominazione  d'origine del prosciutto di Modena delimitazione della
zona  di  produzione  e caratteristiche del prodotto», attualmente in
vigore.

                                  B

Descrizione  del  prodotto mediante indicazione delle materie prime e
delle  principali  caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche
                          ed organolettiche

    B.1  La  denominazione  di  origine del «Prosciutto di Modena» e'
riservata  esclusivamente  al  prosciutto  le cui fasi di produzione,
dalla  salagione  alla  stagionatura completa, hanno luogo nella zona
tipica  di  produzione  e  viene  attestata dal contrassegno previsto
dalla  legge  12 gennaio  1990,  n.  11,  atto a garantire l'origine,
l'identificazione   e   l'osservanza  delle  disposizioni  produttive
contenute nel presente disciplinare.
    B.2  Il  prosciutto  di  Modena  e' ottenuto esclusivamente dalla
coscia  fresca  di  suini  nati, allevati, e macellati nelle seguenti
regioni: Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria,
Toscana  Marche,  Abruzzo,  Lazio,  Friuli  Venezia Giulia secondo le
prescrizioni produttive contenute nel presente disciplinare.
      B.2.1 I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario
e  dissanguati  secondo le migliori tecniche di produzione, non prima
del nono mese dalla nascita.
      B.2.2 E' esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.
      B.2.3  La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la
tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche.
      B.2.4  Le  cosce  dei  suini  impiegate per la preparazione del
prosciutto  di  Modena  devono  essere  di  peso  sufficiente  a  far
conseguire  un  peso,  a  fine  stagionatura,  non inferiore ai sette
chilogrammi.
      B.2.5  Lo  spessore del grasso della parte esterna della coscia
fresca rifilata, misurato verticalmente in corrispondenza della testa
del  femore  (sottonoce),  con la coscia e la relativa faccia esterna
poste   sul  piano  orizzontale,  non  deve  essere  inferiore  a  15
millimetri, cotenna compresa, in funzione della pezzatura.
      B.2.6 La giusta consistenza del grasso e' stimata attraverso la
determinazione  del  numero  di  jodio  e/o  del  contenuto  di acido
linoleico, da effettuarsi sul grasso interno ed esterno del pannicolo
adiposo  sottocutaneo della coscia, Per ogni singola coscia il numero
di  jodio non deve superare 70 ed il contenuto di acido linoleico non
deve essere superiore al 15%.
      B.2.7  Sono  escluse le cosce provenienti da suini con miopatie
conclamate   (PSE,   DFD,  postumi  evidenti  di  pregressi  processi
flogistici   e   traumatici,   ecc.),   accertate   obiettivamente  e
certificate, al macello, da un medico veterinario.
      B.2.8  Dopo  la macellazione, le cosce suine non devono subire,
tranne  la  refrigerazione,  alcun  trattamento di conservazione, ivi
compresa  la congelazione. Per refrigerazione si intende che le cosce
suine  devono  essere conservate, nelle fasi di deposito e trasporto,
ad una temperatura interna variabile tra - 1 grado C0 e + 4 gradi C0.
      B.2.9  Non  e'  ammessa  la  lavorazione  di  cosce  suine  che
risultino  ricavate  da  suini macellati da meno di 24 o da oltre 120
ore.
    B.3  Il  prosciutto  di  Modena,  al  termine  della stagionatura
presenta particolari caratteristiche organolettiche e qualitative che
si   concretizzano   in   una  oggettiva  caratterizzazione  e  nella
ricorrenza    di    determinati   parametri;   questi   ultimi   sono
l'inequivocabile  risultato  della correlazione, confermata nel tempo
fra  caratteristiche  organolettiche  e parametri chimici in funzione
delle metodiche produttive.
      B.3.1   Le   particolari   caratteristiche   organolettiche   e
qualitative   del   prosciutto   di  Modena  rispondono  ai  seguenti
requisiti:
        a) forma  a  pera,  con  esclusione  del piedino ottenuta con
l'eliminazione   dell'eccesso   di   grasso  mediante  rifilatura  ed
asportazione di parte delle cotenne e del grasso di copertura;
        b) peso  minimo  non  inferiore a chilogrammi sette; di norma
ricompreso tra gli otto e dieci chilogrammi;
        c) colore rosso vivo del taglio;
        d) sapore sapido ma non salato;
        e) aroma  di  profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle
prove dell'ago;
        f)  consistenza  caratteristica  della  carne dell'animale di
provenienza.
      B.3.2   Per   quanto   riguarda   l'osservanza  di  determinati
parametri,   il  prosciutto  di  Modena  e'  altresi'  caratterizzato
dall'osservanza di requisiti, verificati mediante l'analisi chimica e
riferiti  alla  composizione  centesimale di una frazione del muscolo
bicipite  femorale,  rilevati prima dell'apposizione del contrassegno
di cui al punto B.1 del presente disciplinare.
      B.3.3  L'umidita' percentuale non deve essere inferiore al 59%,
ne' superiore al 63,5%.
      B.3.4  Il  cloruro  di  sodio  in  percentuale  non deve essere
inferiore al 4,5% ne' superiore al 6,7%.
      B.3.5  L'indice  di  proteolisi (composizione percentuale delle
frazioni  azotate solubili in acido tricloroacetico -TCA- riferite al
contenuto  in  azoto  totale)  non  deve essere inferiore al 21%, ne'
superiore al 31%.
      B.3.6  Il  peso  del  prosciutto  di  Modena intero e' di norma
ricompreso  tra  gli  Otto  e  i  dieci  chilogrammi,  e comunque mai
inferiore a sette chilogrammi.
    B.4 Il prosciutto di Modena e' commercializzato anche frazionato;
in tal caso su ogni pezzo o porzione viene apposto il contrassegno di
cui al punto B1. Qualora non sia possibile conservare sul prodotto il
contrassegno,  questo  dovra'  essere  apposto  in modo indelebile ed
inamovibile  sulla  confezione,  sotto  il  controllo  dell'organismo
abilitato.

                                  C

Delimitazione  della  zona  geografica e rispetto delle condizioni di
                     cui all'art. 2, paragrafo 4

    C.1  La zona tipica di produzione del prosciutto di Modena, cosi'
come  individuata  e  delimitata  dalla legge 12 gennaio 1990, n. 11,
corrisponde  alla  particolare  zona  collinare insistente sul bacino
oroidrografico  del  fiume  Panaro  e  sulle valli confluenti, e che,
partendo  dalla  fascia  pedemontana,  non  supera  i  900  metri  di
altitudine  comprendendo i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo
Rangone,  Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano
sul  Panaro,  Vignola,  Marano,  Guiglia,  Zocca, Montese, Maranello,
Serraniazzoni,  Pavullo  nel  Frignano,  Lama  Mocogno,  Pievepelago,
Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montanto, Monteveglio,
Savigno,  Monte  San  Pietro,  Sasso Marconi, Castello di Serravalle,
Castel  d'Aiano,  Bazzano,  Zola  Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza,
Quattro  Castella,  Canossa  (gia'  Ciano d'Enza), Viano, Castelnuovo
Monti.
    C.2  Nella  zona  di  cui  al punto C.1 devono essere ubicati gli
stabilimenti di produzione (prosciuttifici) e devono quindi svolgersi
tutte  le  fasi  della  trasformazione  della materia prima, previste
dalla presente disciplinare fino alla stagionatura completa.
    C.3  La  materia  prima  (crf.  Punto  B.2)  proviene  da un'area
geograficamente   piu'   ampia  della  zona  di  trasformazione,  che
comprende  il territorio amministrativo delle regioni Emilia Romagna,
Veneto,   Lombardia,   Piemonte,  Molise,  Umbria,  Toscana,  Marche,
Abruzzo, Lazio, Friuli Venezia Giulia.
    C.4  Nella suddetta zona di provenienza della materia prima hanno
sede tutti gli allevamenti dei suini le cui cosce sono destinate alla
produzione   del   prosciutto   di   Modena  e  gli  stabilimenti  di
macellazione   abilitati   alla   relativa  preparazione,  nonche'  i
laboratori  di  sezionamento  eventualmente  ricompresi  nel circuito
della produzione tutelata.
    C.5 Tale zona di provenienza della materia prima e' rispondente a
quanto  richiesto  dalla  legge  12 gennaio  1990,  n. 11, cosi' come
modificata  dall'art.  60  della legge 19 febbraio 1992, n. 142 e sue
eventuali e successive modifiche ed integrazioni.
    C.6  Ai  sensi dell'art. 2, paragrafo 5, del Reg. CEE n. 2081/92,
la  produzione  delle  materie  prime  deve  soddisfare  le  seguenti
prescrizioni e condizioni particolari.
      C.6.l  Le  razze,  l'allevamento  e  l'alimentazione  dei suini
devono  essere  idonei  a  garantire  le  tradizionali  qualita'  del
prodotto  in  esito  a  precise prescrizioni produttive, originate da
peculiari  tecniche  d'allevamento  praticate nella zona considerata,
puntualmente   codificate  e  pertanto  riconosciute  e  generalmente
adottate all'interno del circuito della produzione tutelata.
      C.6.2  Sono pertanto ammessi gli animali in purezza o derivati,
delle  razze  tradizionali di base Large White e Landrace, cosi' come
migliorate  dal Libro Genealogico Italiano. Sono altresi' ammessi gli
animali  derivati  dalla razza Duroc, cosi' come migliorati dal Libro
Genealogico Italiano.
      C.6.3  Sono inoltre ammessi gli animali di altre razze, meticci
e  ibridi,  purche' provengano da schemi di selezione od incrocio con
finalita'  compatibili con quelle del Libro Genealogico italiano, per
la produzione del suino pesante.
      C.6.4  In  osservanza  alla tradizione, sono comunque esclusi i
portatori  di  caratteri antitetici, con particolare riferimento alla
sensibilita'  agli stress (PSS) che oggi sono rilevati obiettivamente
anche sugli animali «post mortem» e sui prosciutti stagionati.
      C.6.5  Sono  in ogni caso esclusi gli animali che non producono
cosce   conformi  al  presente  disciplinare,  con  riferimento  alle
prescrizioni di cui alla scheda B.
      C.6.6  Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze
Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spot Poland.
      C.6.7   I   tipi   genetici  utilizzati  devono  assicurare  il
raggiungimento  di  pesi elevati con buone efficienze, e comunque, un
peso  medio  per  partita (peso vivo) di 160 chilogrammi (piu' o meno
10%).
      C.6.8  Gli alimenti consentiti, le quantita', e le modalita' di
impiego  devono  essere quelli riportati nelle tavole prescritte, che
seguono al successivo punto C.13.
      C.6.9  L'alimento  dovra'  essere preferibilmente presentato in
forma  liquida  (broda  o  pastone)  e,  per tradizione, con siero di
latte.
      C.6.10   Rispetto   alle   quantita'   indicate   nel  presente
disciplinare sono ammesse tolleranze massime del 10%.
      C.6.11  Ai  fini  di  ottenere  un grasso di copertura di buona
qualita'  nell'alimento  e'  consentita una presenza massima di acido
linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.
      C.6.12  Siero di latte (sottoprodotto di cagliate) e latticello
(sottoprodotto  della  lavorazione  del  burro)  insieme  non  devono
superare i 15 litri capo/giorno.
      C.6.13  Se  associato  a  borlande il contenuto totale di azoto
deve essere inferiore al 2%.
      C.6.14 Patata disidratata e manioca insieme non devono superare
il 15% della sostanza secca della razione.
    C.7 I fattori di caratterizzazione della coscia suina fresca sono
prescritti nelle condizioni indicate nella precedente scheda B.
    C.8  Le  fasi  di allevamento dei suini destinati alla produzione
del prosciutto di Modena sono cosi' definite:
      allattamento: da 0 a 30 giorni sotto scrofa;
      svezzamento: da 30 a 80 giorni;
      magronaggio: da 30 a 80 chilogrammi di peso;
      ingrasso: da 80 a 160 chilogrammi e oltre.
      C.8.1  Le  tecniche di allevamento sono finalizzate ad ottenere
un  suino  pesante,  obiettivo che deve essere perseguito assicurando
moderati accrescimenti giornalieri, nonche' la produzione di carcasse
incluse nelle classi centrali della Classificazione CEE.
      C.8.2  Le  strutture  e le attrezzature dell'allevamento devono
garantire agli animali condizioni di benessere.
      C.8.3  I ricoveri devono risultare ben coibentati e ben aerati,
in  modo  da  garantire  la  giusta temperatura, il ricambio ottimale
dell'aria e l'eliminazione dei gas nocivi.
      C.8.4  I  pavimenti  devono  essere caratterizzati da una bassa
incidenza  di fessurazioni e realizzati con materiali idrorepellenti,
termici ed antisdrucciolevoli.
      C.8.5  In relazione alla tipologia dell'alimentazione, tutte le
strutture  ed  attrezzature  devono  presentare adeguati requisiti di
resistenza alla corrosione.
    C.9  L'unicita'  del suino pesante italiano e' stata riconosciuta
direttamente  dalla  comunita'.  Infatti  in sede di applicazione del
Reg.  CEE  n.  3220/84  -  concernente la classificazione commerciale
delle  carcasse  suine  -  ha  riconosciuto  unicamente all'Italia la
presenza sul territorio delle due popolazioni suine:
      il  suino leggero, macellato a pesi conformi alle medie europee
e destinato al consumo di carni fresche
      il  suino  pesante,  macellati  a  pesi  superiori  ai  150/160
chilogrammi, le cui carni sono destinate all'industria salumiera.
    Questo  ha  portato  a  distinguere  le  carcasse  in «leggere» e
«pesanti»  ed  alla  applicazione  di  due formule nettamente diverse
nella valutazione commerciale (decisione commissione 21712/88).
    C.9.bis   In   particolare   onde  garantire  l'osservanza  delle
condizioni  indicate  nel  presente  disciplinare, gli allevamenti si
assoggettano al seguente regime di controllo. E' instaurato un regime
di  controllo atto a garantire l'osservanza di particolari condizioni
produttive  delle  materie  prime,  nonche'  degli  obiettivi posti a
carico  di  tutti i soggetti ricompresi nel circuito della produzione
tutelata   del   Prosciutto   di   Modena  (allevatori,  macellatori,
sezionatori, produttori).
      C.9.1  Per  essere  compresi  nel  «circuito  della  produzione
tutelata» gli allevatori devono essere preventivamente riconosciuti e
codificati dall'organismo abilitato.
      C.9.2  A  tal  fine,  gli  allevatori  presentano all'organismo
abilitato apposita richiesta; questi, effettuati gli accertamenti del
caso, assegna ad ogni singolo allevatore un codice di identificazione
su  base alfanumerica, e gli fornisce gli appositi supporti cartacei,
prenumerati  e  precodificati,  indispensabili  per il rilascio della
dichiarazione di cui in appresso.
      C.9.3  L'allevatore riconosciuto nelle forme previste dal punto
C.9.1   appone  sulle  cosce  posteriori  di  ogni  suino,  entro  il
trentesimo giorno dalla nascita, un timbro indelebile.
      C.9.4  L'apposizione  di  tale  timbro  e'  effettuata mediante
applicazione,  con apposito strumento a compressione, di un tatuaggio
indelebile   ed  inamovibile  anche  «post  mortem»,  sulla  porzione
laterale  di  entrambe  le  cosce del suinetto posta appena sotto una
linea  orizzontale  che parte dalla rotula ed in corrispondenza della
parte inferiore del bicipite femorale.
      C.9.5  La  timbratura riproduce il codice d'identificazione di'
cui al punto C.9.1 ed una ulteriore lettera alfabetica, utilizzata in
funzione  variabile  in relazione al mese di nascita dell'animale. La
timbratura e' apposta sotto la responsabilita' dell'allevatore.
      C.9.6  Nelle  ipotesi in cui il suino timbrato venga trasferito
ad  altro allevamento, quest'ultimo deve essere stato preventivamente
riconosciuto  dall'organismo abilitato e deve apporre un nuovo timbro
recante il proprio codice di identificazione su entrambe le cosce dei
suini,  in  modo  da  risultare indelebile ed inamovibile anche «post
mortem».
      C.9.7  Il  timbro  di  cui al punto precedente e' apposto sulla
porzione  laterale  della  coscia  con una superficie di ingombro non
superiore   a   45   millimetri   per   85  millimetri,  evitando  la
sovrapposizione   con   il   timbro   di   cui   al  punto  C.9.3  e,
preferibilmente, non oltre l'ottavo mese di vita.
      C.9.8  Il  timbro  di  cui  al punto C.9.6 deve comunque essere
apposto prima dell'invio del suino alla macellazione.
      C.9.9  L'allevatore  e'  obbligato  a  rilasciare,  per i suini
avviati   alla   macellazione,   una   dichiarazione   attestante  la
conformita' alle prescrizioni ed alle condizioni particolari previste
dal presente disciplinare.
      C.9.10  A  tal fine, all'atto della spedizione dei suini presso
un  macello  riconosciuto,  l'allevatore  deve compilare, in triplice
copia,  un  esemplare della dichiarazione i cui supporti cartacei gli
sono stati preventivamente forniti dall'organismo abilitato.
      C.9.11   La   dichiarazione   identificativa   dell'allevatore,
prenumerata,  e  precodificata  e  da  questi  datata  e sottoscritta
attesta  l'osservanza  delle  prescrizioni  produttive  disposte  dal
presente  disciplinare  e,  inoltre,  e'  integrata dalla indicazione
sintetica  dei  genotipi  utilizzati,  del  numero  dei  capi e della
relativa  destinazione.  I  criteri e le metodologie di compilazione,
gestione,  utilizzazione  e  circolazione  delle  dichiarazioni  sono
disciplinate con direttiva dell'organismo abilitato.
      C.9.12  Una  copia  della  dichiarazione  viene  rilasciata  al
macello,   una   viene  trasmessa  all'organismo  abilitato,  secondo
modalita'  stabilite da quest'ultimo e la terza viene conservata agli
atti.
      C.9.13  Gli  allevatori  sono tenuti a consentire ogni forma di
controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi loro
derivanti  dal  presente  disciplinare,  ivi  comprese  le  ispezioni
necessarie  a  verificare  l'idoneita'  dei locali e degli impianti e
l'osservanza delle prescrizioni produttive.
      C.9.14   L'organismo  abilitato  svolge  i  propri  compiti  di
vigilanza  e di controllo con particolare riferimento alla osservanza
delle  prescrizioni  produttive  ed  alla  regolare  apposizione  dei
timbri,  avvalendosi  di  proprio  personale  dipendente  o  di altri
soggetti  preventivamente incaricati e qualificati professionalmente,
come indicato nella successiva scheda G.
      C.9.15  L'organismo  abilitato  puo'  avvalersi  degli  atti di
ufficio  eventualmente messi a disposizione dal veterinario ufficiale
competente  per  territorio,  per  attuare  il controllo del regolare
svolgimento delle operazioni previste dal presente disciplinare.
    C.10  Onde  garantire  l'osservanza delle condizioni indicate nel
presente  disciplinare,  i macelli si assoggettano al seguente regime
di controllo.
      C.10.1  I  macelli che intendono fornire le cosce suine fresche
destinate  alla  produzione del prosciutto di Modena devono inoltrare
all'organismo    abilitato   domanda   per   ottenere   un   apposito
riconoscimento.
      C.10.2  La domanda e' corredata dalla documentazione attestante
il  possesso  dell'autorizzazione  sanitaria,  nonche'  dei requisiti
igienico sanitari richiesti dalle norme vigenti.
      C.10.3    L'organismo   abilitato,   effettuati   i   necessari
accertamenti,     provvede     all'attribuzione    di    un    codice
d'identificazione  del macello e fornisce uno o piu' timbri destinati
alla  relativa  apposizione  sulle cosce suine fresche destinate alla
produzione del prosciutto di Modena.
      C.10.4 Sulle cosce suine fresche munite del timbro o dei timbri
apposti  dall'allevatore e pervenutigli con copia delle dichiarazioni
di  cui  al  punto C.9.10, accertatane la corrispondenza ai requisiti
indicati  nella  precedente  scheda  B,  il  macellatore e' tenuto ad
apporre un timbro indelebile impresso a fuoco.
      C.10.5 Il timbro di cui al punto precedente riproduce il codice
di  identificazione  del  macello  presso  il  quale  e'  avvenuta la
macellazione ed e' impresso sulla cotenna.
      C.10.6  Il  macellatore  e' tenuto ad accompagnare ogni singola
partita  di  cosce fresche sulle quali ha apposto il timbro di cui al
punto  C.10.4,  con  un  esemplare  o  una  copia dalla dichiarazione
ottenuta nelle forme previste al punto C.9.10.
      C.10.7  Qualora  la  dichiarazione  originariamente  rilasciata
dall'allevatore si riferisca a suini le cui cosce vengono destinate a
diversi  «prosciuttifici»  e,  comunque,  a  separate  forniture,  il
macellatore  e' tenuto ad accompagnare ogni singola consegna di cosce
fresche   con  copia  della  dichiarazione  stessa,  allegata  ad  un
documento  riepilogativo  di  sintesi  od  altri  documenti  comunque
richiesti dall'organismo abilitato.
      C.10.8  I laboratori di sezionamento eventualmente riconosciuti
soggiacciono  agli  stessi obblighi del macello disposti dal presente
disciplinare  ed  integrano  la documentazione prevista con fotocopia
dei  documenti che, ai sensi della vigente normativa amministrativa e
sanitaria,  hanno accompagnato il trasferimento delle mezzene o degli
altri tagli da un altro dei macelli comunque riconosciuti.
      C.9.10.9  I  macellatori sono tenuti a consentire ogni forma di
controllo  intesa  ad  accertare  l'esatto adempimento degli obblighi
posti  a  loro  carico  dal  presente  disciplinare,  ivi comprese le
ispezioni  necessarie  a  verificare  l'idoneita'  dei locali e degli
impianti nonche' l'osservanza delle prescrizioni produttive.
      C.10.10 Valgono, relativamente allo sviluppo della attivita' di
controllo  dell'organismo  abilitato  le  indicazioni di cui al punto
C.9.14.
      C.10.11  Valgono  anche in questo caso le indicazioni di cui al
punto C.9.15.
    C.11  I  soggetti,  allevatori  e  macellatori, nei confronti dei
quali  siano  accertate  inadempienze od illegittimita', ivi comprese
false   dichiarazioni  o  falsificazioni,  sono  puniti  nelle  forme
previste  dalla  legge  della Repubblica italiana 12 gennaio 1990, n.
11.
      C.11.1  All'accertamento  delle  circostanze  di  cui  al punto
precedente  provvedono  l'organismo  abilitato  ed  altri  organi  di
vigilanza e di controllo nelle forme meglio indicate nella successiva
scheda G.
    C.  12  L'organismo  abilitato  provvede  inoltre direttamente al
controllo  ed al sistematico riscontro degli obblighi di timbratura e
di  dichiarazione  da  parte  di allevatori e macellatori nell'ambito
delle procedure di controllo.
    C.13   Alimentazione  dei  suini  destinati  alla  produzione  di
Prosciutto di Modena.
    Alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo (tutti quelli
utilizzabili   nel  periodo  d'ingrasso,  in  idonea  concentrazione,
nonche'  quelli  sottoelencati.  La  presenza  di  sostanza  secca da
cereali non dovra' essere inferiore al 45% di quella totale):

Semola glutinata di mais e/o corn |s.s.: fino al 5% della s.s. della
gluten feede....                  |razione.
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 3% della s.s. della
Carrube denocciolate              |razione;
---------------------------------------------------------------------
Farina di carne (solo se di buona |s.s.: fino al 2% della s.s. della
qualita)....                      |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino all'1% della s.s della
Farina di pesce ....              |razione;
---------------------------------------------------------------------
Farina di estrazione di soia      |s.s.: fino ad un massimo del 20%;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 3% della s.s. della
Distillers....                    |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino ad un massimo di 6 l
Latticello*....                   |capo/giorno;
---------------------------------------------------------------------
Lipidi con punto di fusione       |s.s.: fino al 2% della s.s. della
superiore a 36 gradi centigradi   |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino all'1% della s.s. della
Lisati proteici....               |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 10% della s.s. della
Silomais....                      |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s. = sostanza secca.

    Alimenti  ammessi nella fase di ingrasso (la presenza di sostanza
secca  da  cereali nella fase di ingrasso non dovra' essere inferiore
al 55% di quella totale);

                                  |s.s.: fino al 55% della s.s. della
Mais....                          |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 55% della s.s. della
Pastone di granella e/o pannocchia|razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 40% della s.s. della
Sorgo....                         |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 40% della s.s. della
Orzo....                          |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 25% della s.s. della
Frumento.                         |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 25% della s.s. della
Triticale....                     |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 25% della s.s. della
Avena....                         |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 25% della s.s. della
Cereali minori                    |razione;
---------------------------------------------------------------------
Cruscami e altri prodotti della   |s.s.: fino al 20% della s.s. della
lavorazione del frumento....      |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 15% della s.s. della
Patata disidratata***....         |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 5% della s.s. della
Manioca***                        |razione;
---------------------------------------------------------------------
Polpe di bietola surpressate ed   |s.s.: fino al 15% della s.s. della
insilate                          |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 2% della s.s. della
Expeller di lino....              |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 4% della s.s. della
Polpe secche esauste di bietola   |razione;
---------------------------------------------------------------------
Marco mele e pere; buccette d'uva |
o di pomodori quali veicoli       |s.s.: fino al 2% della s.s. della
d'integratori                     |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino ad un massimo di 151
Siero di latte*....               |capo/giorno;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino ad un apporto massimo
Latticello*                       |di 250 gr. capo/giorno di s.s.;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 2% della s.s. della
Farina disidratata di medica....  |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 5% della s.s. della
Melasso**....                     |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 15% della s.s. della
Farina di estrazione di soja.     |razione;
---------------------------------------------------------------------
Farina di estrazione di           |s.s.: fino all'8% della s.s. della
girasole....                      |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 3% della s.s. della
Farina di estrazione di sesamo....|razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 5% della s.s. della
Farina di estrazione di cocco     |razione;
---------------------------------------------------------------------
Farina di estrazione di germe di  |s.s.: fino al 5% della s.s. della
mais......                        |razione;
---------------------------------------------------------------------
Pisello e/o altri semi di         |s.s.: fino al 5% della s.s. della
leguminose....                    |razione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 2% della s.s. della
Lievito di birra e/o di torula    |razione;
---------------------------------------------------------------------
Lipidi con punto di fusione       |
superiore a 40 gradi              |
centigradi....                    |s.s.: fino al 2% della razione.

                                  D

Elementi   comprovanti   l'originarieta'   del  prodotto  nella  zona
                             geografica

    D.1  L'indicazione  degli elementi che comprovano che il prodotto
e'  originario  della  zona geografica richiamata dalla denominazione
che  lo  designa,  deve  considerare  necessariamente l'articolazione
della delimitazione fissata con la precedente scheda C.
    D.2  Gli  elementi comprovanti l'originarieta' di un prodotto con
riferimento  ad  una  zona  geografica  (scheda  D)  e  gli  elementi
comprovanti  il  legame con l'ambiente geografico (scheda F) non sono
suscettibili  di  autonoma  trattazione  data  la  loro  strettissima
interconnessione.  La  produzione  dell'attuale  prosciutto di Modena
infatti,   nasce   e  si  afferma  nell'arco  del  tempo  nella  zona
pedecollinare   sia  per  la  ricorrenza  di  determinate  situazioni
microclimatiche, sia perche' la
conservazione  della  carne,  con l'impiego di sale, tempo e aria, e'
assolutamente  legata  al diffuso allevamento del suino ulteriormente
tipico di una determinata zona geografica, a sua volta caratterizzata
da  peculiari  tecniche di produzione agraria. La stretta connessione
tra le zone di approvvigionamento della materia prima e della zona di
stagionatura, consentono infatti di sostenere e provare che:
      D.2.1  Il  prosciutto di Modena e' sicuramente originario della
zona  geografica  indicata  al  precedente  punto  C.1  e le relative
caratteristiche,  sono  essenzialmente dovute all'ambiente geografico
comprensivo  dei  fattori  naturali  e  umani;  inoltre,  la relativa
trasformazione    avviene    esclusivamente    nell'area   geografica
delimitata;
      D.2.2  Nel  contempo, la stessa materia prima utilizzata per la
preparazione  del  prosciutto  di Modena e' del pari originaria della
zona  geografica  delimitata nelle forme indicate al precedente punto
C.3  dove  ne  viene  esclusivamente  sviluppata  la produzione, e le
relative  caratteristiche  sono  dovute  essenzialmente all'ambiente,
comprensivo dei fattori naturali ed umani.
    D.3  Per i fini di cui al paragrafo 4 dell'art. 2 del Reg. CEE n.
2081/92, si osserva che:
      D.3.1  La  denominazione  «prosciutto  di  Modena»,  in  quanto
designa  un prodotto originario di una determinata zona geografica e'
caratterizzato   dall'apporto   essenziale  dell'ambiente  geografico
(insieme  di  fattori  naturali ed umani), e' gia' riconosciuta dallo
Stato italiano come denominazione di origine a livello nazionale.
      D.3.2   I   requisiti   pregiudiziali  indicati  nel  succitato
paragrafo  4  sono  stati  argomentati  e risultano soddisfatti nella
precedente scheda C del presente disciplinare.
    D.4  Le considerazioni svolte al punto D.2, circa l'originarieta'
del  suino e del prosciutto da esso derivato, sono tutte riprovate da
riscontri di carattere giuridico, storico, socio-economico.
      D.4.1  Sotto  il  profilo giuridico, si richiama la legge della
Repubblica  italiana  12 gennaio  1990,  n.  11,  avente  per oggetto
esplicito  ed esclusivo la «tutela della denominazione di origine del
prosciutto  di  Modena,  delimitazione  della  zona  di  produzione e
caratteristiche del prodotto».
      D.4.2  Sotto il profilo storico, e' attendibile ritenere che la
produzione   di   prosciutti,   nella  zona  tipica  individuata  dal
precedente punto C.1, abbia le sue radici nell'epoca del bronzo.
        D.4.2.1  Infatti,  pur  riconoscendo  che  la lavorazione del
prosciutto  crudo stagionato appartiene alla cultura storica di tutta
l'Italia settentrionale e che risulta difficile collocare l'inizio di
questa pratica in un preciso periodo di tempo, pare inconfutabile che
sulle  sponde  del  Panaro, zona geografica in cui ricorrono tutte le
caratteristiche ambientali e morfologiche della piu' ampia «Padania»,
l'allevamento  del  maiale, come animale domestico, sia cominciato in
tempi  veramente  remoti,  addirittura  prima  che in ogni altra zona
dell'Emilia Romagna.
        D.4.2.2  Grazie alla fertilita' dei terreni da destinare alle
prime  pratiche agrarie per la preistorica coltivazione dei cereali e
alle ampie zone boscate ricche di animali, le popolazioni della valle
del  Panaro  avevano  trovato  le condizioni favorevoli allo sviluppo
della  loro  civilta',  tanto  da  poter essere considerati appunto i
primi nella regione a praticare l'allevamento; si sa, dunque, che nel
neolitico  e  nell'eneolitico  gli  antichi abitatori della valle del
Panaro erano agricoltori ed allevatori,
        D.4.2.3 Appurato che i nostri antenati erano allevatori e che
il  suino  era  uno  degli  animali  domestici  piu' rappresentativi,
bisogna   arrivare   all'eta'   del  bronzo  per  conoscere  qualcosa
relativamente   ai   metodi  di  macellazione  ed  alle  tecniche  di
conservazione  delle  carni. Gli insediamenti originati dalla cultura
terramaricola,  hanno  consentito  il consolidamento dell'allevamento
degli  animali  domestici  e scoperto l'utilizzo del sale (cloruro di
sodio).  Si  puo'  quindi  presumere  che  inizi da questo momento la
produzione di carne conservata tramite la salagione.
        D.4.2.4   Era,   invece,   il   150   a.C.   quando  Polibio,
attraversando  la  Pianura  Padana,  rimase colpito dalla «.....terra
straordinariamente  fertile  e  ricca»  e piu' tardi della Cispadania
scrivera' che «.... l'abbondanza delle ghiande nei querceti allignati
ad intervalli nella pianura, e' attestata da quanto diro': la maggior
parte  dei suini macellati in Italia per i bisogni dell'alimentazione
privata e degli eserciti si ricava dalla Pianura Padana».
        D.4.2.5  Ulteriore  impulso all'allevamento dei suini ed alla
trasformazione  delle  loro carni si ha con l'avvento dei celti e dei
romani.  «Questo  allevamento  comportava  anche piccole industrie di
trasformazione  spesso  connesse  con  la  stessa  villa  (che  nella
terminologia latina significa azienda agricola). Infatti le carni che
dovevano  essere  inviate  per  il consumo in altre regioni, andavano
salate  o  affumicate  per  la  conservazione,  oppure trasformate in
salumi»,
        D.4.2.6 La carne di maiale divenne ben presto cibo ambito sia
dalle  classi nobili che dalla popolazione contadina, rispettivamente
per  la  bonta'  e per l'elevata capacita' nutrizionale «La salagione
aveva  come  oggetto  dunque,  innanzitutto le carni, a cominciare da
quella  di  maiale,  che  per  lungo  tempo rappresento' la carne per
eccellenza  nella  dieta  quotidiana di larghi strati di popolazione.
Soprattutto  di  maiale  salato  erano  costituite le scorte di carne
delle   famiglie   contadine,   che   non  di  rado  erano  tenute  a
corrispondere  al proprietario della terra un tributo annuo in spalle
e  prosciutti. Soprattutto di maiale erano costituite le scorte delle
grandi  aziende rurali, come quella di Migliarina (Carpi), dipendente
dal Monastero di Santa Giulia».
        D.4.2.7  Alla  pratica  diffusa  dell'allevamento (nel 1540 a
Modena  si  contava  una  popolazione  di 17.000 suini) si affiancava
sempre di piu' la pratica della «pcaria», che utilizzava la carne del
maiale   per  la  fabbricazione  degli  insaccati,  raggiungendo  sin
d'allora   livelli   qualitativi   e   quantitativi   particolarmente
apprezzabili.  Nel  1547,  infatti,  sempre  a Modena, i «lardaroli e
salsicciai»  che  sino  ad  allora  erano  assimilati al «beccari» si
costituirono  in corporazione autonoma; la loro arte era riconosciuta
anche  oltre i confini della citta' e Modena, in questo campo, era un
vero e proprio punto di riferimento.
        D.4.2.8  Del  prosciutto  in particolare, si cibavano anche i
componenti delle fastose corti rinascimentali, tra le quali una delle
piu' rappresentative era quella del Duca di Modena; il prosciutto non
consumato  direttamente,  a  conferma  del  suo  pregio,  non  veniva
scartato  ma  riutilizzato  con  ricette tramandate fino a noi come i
famosi  «tortellii».  Della  preparazione del prosciutto ne riferisce
Padre Giuseppe Falcone nel suo trattato di agricoltura «Nuova Villa»,
allorquando  cita  che  in  Emilia  esiste «l'antica specializzazione
sull'allevamento  dei  maiali e nella lavorazione delle carni suine»,
precisando che .... Non puo' star bene una villa senza porci, animali
si'  utili,  e  di molta cavata .... i prosciutti nostrani si tengono
tre  settimane  sotto  sale.....  In  tre settimane le mezene restano
salate, e si possono levar di sale, lavandoli con acqua di fiume».
        D.4.2.9  Tra  il  `600  e l'800 la lavorazione della carne di
maiale  si consolida e numerosissime sono le testimonianze scritte di
tale  arte.  Una volta macellati i maiali venivano commercializzati a
Modena  come  «...  salsizza  rossa,  salame  nuovo,  salame vecchio,
panzetta, presciutto, distrutto, lardo songia, cotteghino fino crudo,
cotteghino  fino  cotto  ...» come scrive il Malvasia, Nel 1670 nelle
carte della Camera ducale estense, in un lungo elenco di rifornimenti
della  cucina del cardinale Rinaldo, compare la raffinata distinzione
fra  prosciutti «di montagna» e prosciutti «nostrani» con particolare
predilezione  per la qualita' dei primi. Anche il Belloi (1704) nella
sua  cronaca  «Del  piu' moderno Stato di Vignola» esalta la qualita'
delle  carni  suine  dalla zona pedemontana e collinare e l'industria
della  macellazione  della  carne  suina,  tanto che nel 1885 Arsenio
Crespellani,  nella  sua  cicalata  «Passeggiata  in tramway a vapore
Bologna-Bazzano-Vignola»    scrisse,    proprio    avvicinandosi    a
quest'ultima  tappa  «...  fertili  sono  i  terreni  della collina e
dell'altopiano,  producendo  in  copia  cereali,  frutta  e  foraggi;
fertilissime le basse, che oltre ai suddetti prodotti danno foglia da
gelso  in  abbondanza,  e  bella saporita ortaglia . ... Le industrie
principali sono la manipolazione delle carni porcine, specialmente il
rinomato presciutto......».
        D.4.2.10 L'importanza del suino e della lavorazione delle sue
carni e' poi cresciuta, nella nostra provincia, con il nostro secolo.
Riporta  la  relazione  sull'andamento  economico  della provincia di
Modena nell'anno 1929, a cura del Consiglio provinciale dell'economia
di  Modena:  «L'industria dei salumi ha avuto, nel biennio 1928-1929,
un  andamento  abbastanza  regolare,  consentendo pero', in generale,
utili  piuttosto  modesti.  La  produzione delle rinomate specialita'
locali, e specialmente zamponi, mortadelle e cotechini, ecc, e' stata
nel  1929,  discreta ed ha continuato ad alimentare la normale nostra
corrente  di  esportazioni  specialmente  nei  paesi  dove prosperano
numerose  colonie  di  connazionali.  L'industria  e'  stata  inoltre
favorita  dai prezzi dei suini grassi che si sono mantenuti piuttosto
bassi.  Andamento  pressoche'  analogo  ha  avuto  l'industria  della
salagione  dei  prosciutti,  che  gode  in  questa Provincia meritata
fama.....».

                                  E

                 Metodi di ottenimento del prodotto

    E.1  I  metodi  di  ottenimento  del  prosciutto  di  Modena sono
contemplati e codificati dalla legge 12 gennaio 1990, n. 11.
    E.2  Sono  confermate  le  metodologie e le prescrizioni relative
alla  materia  prima, gia' illustrate nelle schede B e C del presente
disciplinare.
    E.3  Il procedimento per la lavorazione delle cosce suine fresche
corrispondente  alle  prescrizioni  e  ai requisiti gia' indicati nel
presente   disciplinare   e'   illustrato  di  seguito,  mediante  la
elencazione delle diverse fasi del procedimento produttivo.
    La lavorazione del prosciutto di Modena prevede 8 fasi:
      1) isolamento;
      2) raffreddamento;
      3) rifilatura;
      4) salagione;
      5) riposo;
      6) lavaggio;
      7) asciugamento;
      8) stagionatura.
      E.3.1 Isolamento.
    Il  maiale,  dal  quale  si  ricava la coscia fresca da impiegare
nella  preparazione  del  prosciutto  di Modena deve essere: sano, di
razza bianca, alimentato nel trimestre precedente la macellazione con
sostanze  tali  da  limitare  l'apporto  di grassi ad una percentuale
inferiore  al  10%,  riposato  e  a  digiuno. Dopo la macellazione si
procede al sezionamento della coscia, quindi al suo inoltro presso lo
stabilimento  di produzione dove viene subito sottoposta ai necessari
controlli.
      E.3.2 Raffreddamento.
    Le  cosce  fresche  ritenute idonee vengono sistemate in apposita
cella  dove  sostano  per  il  periodo  necessario  a  consentire  il
raggiungimento  di  una  temperatura delle carni attorno agli 0 gradi
centigradi;  in  tal modo la carne raggiunge la giusta consistenza ed
una  uniforme temperatura, facilitando cosi' la successiva operazione
di  salagione  in  quanto  una coscia troppo fredda assorbirebbe poco
sale,  mentre  una coscia non sufficientemente fredda potrebbe subire
fenomeni di deterioramento.
      E.3.3 Rifilatura.
    La fase di rifilatura consiste nell'asportare grasso e cotenna in
modo  da  conferire  al  prosciutto  la classica forma tondeggiante a
«pera». La rifilatura oltre a conferire il taglio tipico consente:
      a) di correggere eventuali imperfezioni del taglio;
      b) di  agevolare  il  verificarsi di condizioni ottimali per la
successiva penetrazione del sale;
      c) di     identificare     eventuali     condizioni    tecniche
pregiudizievoli ai fini della successiva lavorazione.
    Le cosce impiegate per la produzione del prosciutto di Modena non
devono subire alcun trattamento ad eccezione della refrigerazione.
      E.3.4 Salagione.
        E.3.4.1  Le  cosce  rifilate  vengono  quindi sottoposte alla
salagione, effettuata con il seguente procedimento:
        E.3.4.2  Le cosce vengono asperse con sale, in modo che venga
coperta  sia  la  superficie esposta del lato interno che la cotenna.
Per   questa  operazione  la  coscia  rimane  adagiata  su  un  piano
orizzontale.
        E.3.4.3  Preliminarmente  o  contemporaneamente le cosce sono
massaggiate  con procedimenti manuali o meccanici onde predisporre la
carne  al ricevimento del sale e verificarne, con opportune pressioni
puntuali, il perfetto dissanguamento.
        E.3.4.4  Per  la salagione viene utilizzato cloruro di sodio,
con esclusione di procedimenti di affumicatura.
        E.3.4.5  Mantenute  sempre  su un piano orizzontale, le cosce
salate  vengono  sistemate  in apposita cella, detta di «primo sale»,
dove  rimangono  per un periodo variabile tra i 5 e i 7 giorni ad una
temperatura  oscillante tra 0 e 4 gradi centigradi e con una umidita'
relativa che varia tra 80% e 90%.
        E.3.4.6  Trascorso  tale  periodo, le cosce vengono prelevate
dalla  cella,  il  sale  residuale  viene asportato dalla superficie,
viene  ripetuto  il  massaggio e, infine, viene ripetuta l'aspersione
con ulteriore sale, secondo le modalita' descritte.
        E.3.4.7  Riposte  in cella, detta di «secondo sale», le cosce
salate   vi  rimangono  per  ulteriori  12/15  giorni  cioe'  fino  a
compimento  della  durata  del  processo di salagione, nelle medesime
condizioni   ambientali.  Durante  l'intero  processo  il  prosciutto
assorbe lentamente sale e cede parte della sua umidita'.
      E.3.5 Riposo.
    Dopo aver eliminato il sale residuo le cosce salate vengono poste
in  una  sala  apposita, per un periodo non inferiore a 60 giorni, in
funzione  della pezzatura e delle esigenze tecnologiche, a condizioni
di  umidita'  variabile  tra  il  65%  ed  il  75% ed una temperatura
compresa  tra  i  2  e  i 5 gradi centigradi, Nel corso della fase di
riposo,   il   sale   assorbito   penetra  con  graduale  omogeneita'
all'interno  della  massa muscolare, distribuendosi in modo uniforme.
Vi si esercita la funzione preposta alla prosecuzione del processo di
disidratazione,  iniziata  con  il trattamento con il sale e le basse
temperature.
      E.3.6 Lavaggio.
    Ultimato  il riposo, la coscia viene sottoposta ad una «lavatura»
definitiva,  mediante  l'applicazione  sulla  superficie  esterna  di
spazzolatura   e   di  getti  d'acqua  miscelati  con  aria,  ad  una
temperatura  non superiore a 50 gradi centigradi. Oltre ad un effetto
completamente rivitalizzante, il lavaggio rimuove tutte le formazioni
superficiali  prodottisi  durante  la  salatura  e riposo per effetto
della disidratazione e tonifica i tessuti esterni. Prima del lavaggio
le   cosce   vengono   «toelettate»  e,  cioe',  rifinite  sul  piano
superficiale dagli effetti del sopravvenuto calo di peso.
      E.3.7 Asciugamento.
    Dopo   averle  fatte  sgocciolare  dall'acqua  le  cosce  entrano
nell'essiccatoio  a  24/26  gradi centigradi per un periodo che varia
tra le 5 e le 10 ore in rapporto alla quantita' del prodotto, con una
umidita'  relativa  molto alta (caldo umido 85/90%). Raggiunti questi
livelli,  si interviene con le batterie a freddo e si inizia cosi' la
vera  fase  deumidificante  che  puo'  durare  circa  una settimana a
seconda   dei   carichi   e   delle   modalita'   di   impiego  delle
apparecchiature.  La  variabilita'  dei  valori  e'  funzionale  alle
tecniche del trattamento successivo, la stagionatura.
      E.3.8 Stagionatura.
    La  fase  della  stagionatura si puo' dividere in due periodi: la
prestagionatura   e   la   stagionatura   vera   e   propria.   Nella
prestagionatura prosegue il processo di rinvenimento - acclimatamento
delle  carni a temperature variabili progressivamente tra i 10 e i 20
gradi centigradi, in condizioni di umidita' in progressiva riduzione.
    E   cosi',  in  ogni  caso,  dopo  l'asciugamento  e  l'eventuale
prestagionatura,  i  prosciutti  -  a  questo  punto  e' piu' proprio
chiamarli  prosciutti  anziche'  cosce  suine - vengono trasferiti in
appositi  saloni  di  stagionatura,  ambienti  le  cui  condizioni di
umidita'    e   temperatura   sono   normalmente   naturali,   grazie
all'esistenza e all'apertura quotidiana delle numerose finestre delle
quali  sono  dotati,  disposti  in funzione trasversale rispetto alla
disposizione  dei  prosciutti  che,  quindi, sono continuamente tutti
sollecitati dall'aerazione naturale.
    Solo  quando  le  condizioni  climatiche  ed  ambientali  esterne
presentano  irregolarita'  od  anomalie rispetto ai normali andamenti
stagionali,  e'  ammesso l'uso di impianti di climatizzazione di tipo
«domestico» tali comunque da impiegare l'aria esterna.
    Il  processo  di  stagionatura  dura  normalmente  otto  mesi; la
relativa  durata  e'  tuttavia sempre funzionale alla pezzatura della
partita  ed  e'  variabile in funzione di essa, fermi i limiti minimi
del ciclo completo di lavorazione descritti nel proseguio.
    Nel  corso  della  stagionatura,  nelle  carni  si  verificano  i
processi  biochimici  ed  enzimatici  che  completano  il processo di
conservazione  indotto  dalle precedenti lavorazioni, determinando le
priorita'    organolettiche    caratteristiche   grazie   all'apporto
dell'ambiente  naturale esterno (poca umidita', ventilazione naturale
che determinano l'aroma ed il gusto del prodotto).
    Durante  la  stagionatura  non  avviene quindi alcun procedimento
specifico  di  lavorazione,  eccettuata  la cosiddetta «sugnatura» (o
«stuccatura»),  operata  una  o  due  volte  mediante rivestimento in
superficie  della  porzione  scoperta  del prosciutto, con un impasto
composto  di  sugna  o  strutto,  sale,  pepe  e derivati di cereali,
applicato finemente ed uniformemente mediante massaggio manuale.
    Tale  preparato  e  relativa  applicazione  hanno  esclusivamente
funzioni  tecniche  di  ammorbidimento  della  superficie esterna non
coperta  dalla  cotenna  e  di  contemporanea protezione della stessa
dagli agenti esterni, senza compromettere la prosecuzione dell'azione
osmotica. Per tale ragione, la legislazione italiana non considera la
sugna un ingrediente.
    E.4  Il  periodo  minimo  che  comprende  la  durata del processo
complessivo  di  lavorazione,  dalla salagione alla ultimazione della
stagionatura, si definisce come di seguito.
      E.4.l   Essendo   la   durata   del  processo  tradizionalmente
commisurata  al  peso  medio unitario espresso dalla partita, ai fini
del  presente disciplinare il periodo minimo di lavorazione scade nel
corso  del  quattordicesimo  mese dalla salagione; tale scadenza puo'
essere anticipata al dodicesimo mese, a condizione che venga riferita
a  partite  omogenee  la  cui  pezzatura  iniziale sia inferiore a 13
chilogrammi.
      E.4.2  La  valutazione  del  completamento  del  processo resta
quindi  collegata  alle  esigenze  obiettive  di  lavorazione ed alle
condizioni   e  caratteristiche  proprie  del  prodotto.  Quindi,  le
indicazioni  del  presente disciplinare hanno rilevanza di normazione
per  quanto  attiene  alla esecuzione dei controlli e delle verifiche
qualitative,  relative  all'osservanza  dei  requisiti  previsti  dal
disciplinare  stesso  e  quindi per l'apposizione del contrassegno di
cui ai punti B.1 e H.3.1.
      E.4.3   Infatti,   ai   fini   del   presente  disciplinare  il
completamento  del  processo  di  produzione  viene  attestato  dalla
apposizione  del  contrassegno  costitutivo  o  distintivo d'origine,
indicato  al punto B.1 ed apposto nei modi descritti nella successiva
scheda G.
    Le    successive    fasi   di   porzionamento,   affettamento   e
confezionamento   e   le   modalita'  di  attuazione  delle  predette
operazioni,  sono  definite, mediante stipulazione di convenzione tra
il  Consorzio  ed  i  soggetti  interessati  allo svolgimento di tali
operazioni,  purche'  le  stesse  non  incidano sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad
assicurare   l'identificazione   certa   dello   stesso   e   la  sua
rintracciabilita'.
    E.5   Onde   consentire   la   standardizzazione  del  metodo  di
ottenimento   indicato   nel   presente  disciplinare,  i  produttori
interessati  devono osservare le prescrizioni contenutevi e, inoltre,
assicurare   la  rispondenza  degli  impianti  di  trasformazione  ai
requisiti di seguito indicati.
      E.5.1   Gli   stabilimenti   («prosciuttifici»)  che  intendono
produrre  il  prosciutto  di  Modena  devono  essere  preventivamente
riconosciuti  dal  Ministero dell'industria, commercio e artigianato,
depositando apposita istanza contenente:
        a) l'iscrizione   alla   Camera  di  commercio,  industria  e
artigianato competente per territorio;
        b) la denominazione e la sede della ditta;
        c) la  sede  dello  stabilimento  in  uno dei Comuni previsti
dall'art., 1 della legge 12 gennaio 1990, n. 11;
        d) l'indicazione della capacita' produttiva espressa mediante
il  numero  complessivo  massimo  delle  cosce  suine  avviabili alla
lavorazione nel corso di un anno solare;
        e) gli  estremi  dell'autorizzazione sanitaria in conformita'
alle norme vigenti in materia.
      E.5.2  Il  Ministero  dell'Industria,  Commercio e Artigianato,
verificato   il   possesso  dei  requisiti  richiesti,  riconosce  lo
stabilimento   mediante  l'attribuzione  di  un  codice  numerico  di
identificazione.
      E.5.3  Per  essere  idonei  alla  produzione  del prosciutto di
Modena,  gli  stabilimenti  in possesso delle autorizzazioni previste
dalle  vigenti  norme  di carattere igienico sanitario, devono essere
almeno muniti di:
        locale  per il ricevimento e il primo trattamento delle cosce
suine;
        celle  dotate di apparecchiature e sistemi idonei a mantenere
l'umidita' e le temperature ai livelli prescritti dalle leggi vigenti
e dal presente disciplinare, per le fasi di salagione e riposo;
        altri locali indipendenti per le operazioni di stagionatura.
      E.5.4   I  locali  di  stagionatura  devono  essere  muniti  di
superfici  finestrate  tali  da  consentire un'opportuna ventilazione
naturale e un adeguato ricambio dell'aria. Tali locali possono essere
muniti  di  attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le
caratteristiche  termo-igrometriche, proprie dell'ambiente della zona
geografica indicata al punto C.1.
    E.6   L'eventuale   trasferimento   di  prosciutti  in  corso  di
lavorazione  da  uno  stabilimento  riconosciuto  ad  un  altro,  per
qualsiasi  ragione,  e'  consentito  solo  dopo che siano trascorsi i
primi 6 mesi della lavorazione,
      E.6.1  Il trasferimento e' consentito in deroga alle precedenti
disposizioni  solo  laddove  sussistano  provate motivazioni di forza
maggiore  tali  da  pregiudicare  la  lavorazione  dei  prosciutti  o
determinare  la  loro perdita o il loro deperimento. Valgono anche in
questo caso le prescrizioni del paragrafo precedente.
      E.6.2  Tutte  le  procedure  di cui alla presente scheda E sono
assoggettate  ai  controlli  esercitati  dall'organismo  abilitato ai
sensi  della  legge  12 gennaio  1990,  n.  11, che li espleta con le
modalita' indicate nella successiva scheda G.
    E.7.1   Il   veterinario  ufficiale  incaricato  della  vigilanza
sanitaria  mette a disposizione, previa espressa richiesta, tutti gli
atti   d'ufficio  ritenuti  necessari  per  controllare  il  regolare
svolgimento   delle  operazioni  e  l'osservanza  delle  prescrizioni
previste dal presente disciplinare.
    E.8   Ogni  singolo  stabilimento  riconosciuto  deve  tenere  un
registro,  suddiviso in fogli mensili; le registrazioni devono essere
effettuate nella parte mensile del registro corrispondente al mese ed
all'anno indicati nel sigillo di cui alla lettera d) del punto H.3.2.
      E.8.1  Su  tale registro vengono annotate le scritture relative
al   prodotto   lavorato  con  le  procedure  previste  dal  presente
disciplinare,  nonche'  in  apposita  sezione  le eventuali decisioni
dell'organismo abilitato,
      E.8.2   Il   produttore  e'  tenuto  alla  conservazione  delle
dichiarazioni, dei documenti rilasciatigli dall'organismo abilitato e
dei  registri  che devono essere regolarmente vidimati dall'organismo
abilitato e regolarmente compilati.
    E.9  Il  produttore  e'  inoltre  tenuto ad osservare particolari
prescrizioni  relative  alle  procedure  di  controllo ed ai relativi
esiti.
    E.10  Vengono  sintetizzate  di seguito le procedure di controllo
attuate dall'organismo abilitato:
      E.10.1 Per ognuna delle partite di cosce suine fresche ricevute
allo  scopo di avviarle alla lavorazione del prodotto a denominazione
di  origine,  il  produttore  deve richiedere all'organismo abilitato
l'espletamento  dei controlli necessari per l'apposizione del sigillo
di cui alla lettera d) del punto H.3.2.
      E.10.2  L'organismo  abilitato effettua le verifiche necessarie
ad  accertare  il  riscontro  dei  requisiti  prescritti dal presente
disciplinare  ed  autorizza  l'apposizione  del  sigillo,  che  viene
effettuata a cura del produttore;
      E.10.3   L'organismo   abilitato   verbalizza   gli  esiti  del
controllo,  e  puo'  vietare  l'apposizione  del  sigillo  quando sia
accertata  la  mancanza  dei requisiti necessari, anche in dipendenza
delle specifiche tecniche, e quando:
        a) le   cosce  non  sono  accompagnate  dalla  documentazione
indicata di cui ai punti C.10.6 e C.10.7;
        b) le  cosce  non  recano  i  timbri previsti ai punti C.9.3,
C.9.6 (se del caso) e C.10.4;
        c) le  cosce risultano ricavate da suini macellati da meno di
24 ore o da oltre 120 ore.
    Ai  fini della precedente lettera c) e, in ogni caso, ai fini del
controllo,  l'organismo  abilitato  prende  visione  della competente
documentazione sanitaria di accompagnamento,
      E.10.4  Le  condizioni di non conformita' alle disposizioni del
presente  disciplinare possono essere accertate anche successivamente
all'apposizione  del  sigillo;  in  tal caso l'organismo abilitato ne
dispone la rimozione verbalizzandone le circostanze.
      E.10.5  Il  produttore  puo'  far  valere le proprie ragioni di
dissenso rispetto all'operato dell'organismo abilitato, richiedendone
la  verbalizzazione  e,  inoltre,  chiedendo  un  riesame tecnico del
prodotto.
      E.10.6  Durante le fasi della lavorazione l'organismo abilitato
puo'  operare controlli ed ispezioni, sia per effettuare verifiche ed
esami  sulle carni, sia per accertare la regolarita' della tenuta dei
registri  e  di  ogni altra documentazione, sia per constatare che le
modalita' di lavorazione corrispondano alle prescrizioni del presente
disciplinare.
      E.10.7  Per  autorizzare  l'apposizione  del  contrassegno  sul
prosciutto stagionato, l'organismo abilitato controlla:
        a) il  compimento del periodo minimo di stagionatura previsto
dal presente disciplinare al punto E. 4.1
        b) la conformita' delle modalita' di lavorazione;
        c) l'assenza di pregiudiziali tecnologiche e qualitative;
        d) il rispetto dell'osservanza dei parametri analitici di cui
ai punti da B.3.3 a B.3.5;
        e) il  riscontro  dei  requisiti  organolettici e qualitativi
previsti  dal  presente  disciplinare  nonche'  delle caratteristiche
merceologiche  prescritte dall'art. 3 della legge 12 gennaio 1990, n.
11.
      E.10.8  Per  i  fini  suindicati, l'organismo abilitato procede
alla «spillatura» (puntatura), che consiste nel sondaggio della carne
in  punti  particolari  effettuato con un sottile osso di cavallo, la
cui  porosita'  riesce  a  trattenere e trasferire gli aromi dopo una
rapida  introduzione,  di  un  numero  di  prosciutti sufficienti per
ricavarne  un  giudizio  probante  di  qualita';  se necessario, puo'
ispezionare  il prodotto, disponendo l'apertura di prosciutti fino ad
un  massimo  di  5  per  mille  o frazione di mille. In questo caso i
prosciutti restano comunque a carico del produttore.
      E.10.9 Le caratteristiche organolettiche sono valutate nel loro
insieme,  potendosi  operare  una  compensazione  solo per lievissime
deficienze  nel  caso sia stata verificata l'osservanza dei parametri
analitici.
      E.10.10  Il  contrassegno  di  cui  al  punto  B.1  ed H.3.1 e'
apposto,   alla   presenza   dell'organismo  abilitato,  a  cura  del
produttore  e puo' essere applicato anche in piu' punti sulla cotenna
del  prosciutto,  in  modo  da  restare  visibile  fino alla completa
utilizzazione del prodotto.
      E.10.11  L'organismo  abilitato  custodisce  gli  strumenti per
l'apposizione del contrassegno e li affida ai propri incaricati sulla
base dei programmi operativi concertati su richiesta dei produttori.
      E.10.12  Gli  strumenti  per  l'applicazione  del  contrassegno
recano il numero di identificazione del produttore che, quindi, viene
riprodotta in uno col contrassegno stesso.
      E.10.13  Delle  operazioni  di  controllo  e di apposizione del
contrassegno  l'organismo  abilitato  redige apposito verbale secondo
prefissate indicazioni e prescrizioni.
      E.10.14   I   prosciutti   non  idonei  ai  fini  del  presente
disciplinare,  sono  privati  del  sigillo appostovi all'inizio della
lavorazione, mediante procedure disposte dall'organismo abilitato che
ne  verbalizza  gli  esiti e presenzia alle operazioni, svolte a cura
del produttore.
      E.10.15  Nelle circostanze in cui l'organismo abilitato accerti
condizioni  di  inidoneita' o non conformita', per qualsiasi ragione,
alle  prescrizioni del presente disciplinare, su prosciutti sui quali
e'  gia'  stato  apposto  il  contrassegno,  ne dispone seduta stante
l'annullamento mediante asportazione.
      E.10.16    Tali    operazioni   vanno   verbalizzate   a   cura
dell'organismo abilitato e il produttore puo' giovarsi delle facolta'
di riesame tecnico previste ai punti precedenti.
      E.10.17   Eventuali   esigenze   del   produttore  relative  al
sezionamento  in  tranci  di  prosciutti  idonei alla apposizione del
contrassegno,   vengono   preventivamente   notificate  all'organismo
abilitato.

                                  G

                       Struttura di controllo

    Il  controllo  sulla conformita' del prodotto al disciplinare, e'
svolto,  da  una  struttura  di  controllo,  conformemente  a  quanto
stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.
    Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando
per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di
controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, dei produttori
e  degli stagionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva
alla  struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la
tracciabilita'  del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate al controllo da
parte  della  struttura  di  controllo,  secondo  quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

                                  H

Elementi  specifici  dell'etichettatura  connessi alla dicitura dop e
             diciture tradizionali nazionali equivalenti

    H.1  Le  norme nazionali relative alla protezione giuridica della
denominazione   di   origine  «Prosciutto  di  Modena»  impongono  di
integrare  il  presente  disciplinare  con elementi diversi da quelli
della mera etichettatura.
    H.2  Secondo  la  disciplina  nazionale  vigente, il contrassegno
previsto  dall'art.  5 della legge 12 gennaio 1990, n. 11 e' elemento
costitutivo  ed  identificativo  della  denominazione del prodotto e,
quindi,  molto  piu'  efficace in termini sostanziali e giuridici del
rinvio  ai  sistemi  di  etichettatura  del  prodotto che, per quanto
normali,  appartengono  comunque  ad  una  prassi  «vigilata»  e  non
direttamente «controllata» dall'organismo abilitato.
      H.2.1  Si  rinvia  a  quanto  a piu' riprese gia' indicato, per
sottolineare  che il contrassegno in questione viene apposto sotto la
diretta  sorveglianza  e  responsabilita'  dell'organismo  abilitato,
ulteriormente  controllato  e  vigilato  dall'Autorita'  nazionale di
controllo  e  che  il  contrassegno  stesso  e'  il solo elemento che
comprova  la  rispondenza  del  prodotto  alla  disciplina  giuridica
nazionale di protezione,
      H.2.2    Inoltre,   come   peraltro   previsto   dal   presente
disciplinare,  la norma nazionale di protezione prevede l'apposizione
-  preliminare  rispetto  all'apposizione del contrassegno - di tutta
una  serie  di timbri, segni e sigilli (non meno di tre e non piu' di
quattro),  il  cui  riscontro  e'  funzionale  ed  indispensabile per
attestare la rispondenza del prodotto - anche in corso di lavorazione
-  ai  requisiti ed agli adempinienti che risultano obbligatori per i
diversi  soggetti  produttivi, interagenti nel sistema di filiera che
forma  «il  circuito  della produzione tutelata». Data la sostanziale
coincidenza  della  zona  di  approvvigionamento  della materia prima
(riconoscimento  e codifica degli allevatori e macellatori effettuato
in  modo  univoco  dai  quattro  Consorzi di tutela oggi esistenti in
Italia), le verifiche e le ispezioni effettuate contemporaneamente ed
in  modo  incrociato  da  parte  dei  Consorzi di Parma, San Daniele,
Modena   e   Veneto-Berico-Euganeo,  rendono  oltremodo  efficace  la
funzione di controllo, fino alla fase della macellazione.
      H.2.3  La  presenza ed il riscontro di tali elementi e' inoltre
funzionale - in sede di attivita' di «vigilanza» in ambiti diversi ed
estranei  a  quello  della  produzione  - a consentire una tempestiva
riprova della autenticita' del contrassegno, stante la possibilita' -
peraltro  non  del  tutto  infrequente - che venga immesso al consumo
prodotto dotato di un contrassegno contraffatto.
    H.3  Tutto  cio' premesso, ai fini del presente disciplinare, gli
elementi specifici previsti dall'art. 4, lettera h), del Reg.(CEE) n.
2081/92 sono indicati cosi' come segue.
      H.3.1 Il «Prosciutto di Modena» e' permanentemente identificato
dal  contrassegno  apposto  sulla  cotenna ai sensi dell'art. 5 della
legge 12 gennaio 1990, n. 11.
      H.3.2  Per  ottenere il contrassegno di cui al punto precedente
e,  comunque,  anche  dopo  la relativa apposizione, il prosciutto di
Modena deve recare inoltre anche i seguenti timbri e/o sigilli:
        a) timbro di cui al punto 0.9.3, apposto dall'allevatore;
        b) timbro  di  cui  al  punto  0.9.6, apposto dall'allevatore
nelle  circostanze  consideratevi  (se  questo  timbro  non sussiste,
quello    viceversa   esistente   riporta   lo   stesso   codice   di
identificazione  dell'allevatore  prestampato  sulla dichiarazione di
cui al punto C.9.10);
        c) timbro di cui al punto C.10.4, apposto dal macellatore;
        d) il sigillo (o timbro a fuoco) apposto dal produttore prima
della  salagione,  riproducente  il  mese  e  l'anno  d'inizio  della
lavorazione, cosi' come previsto dal punto E.10.1.
    Il  contrassegno  di  cui  al  punto  H.3.1  comprende come parte
integrante il numero di codice di identificazione del produttore.
      H.3.3 Il contrassegno, i timbri e i sigilli sono apposti con le
modalita' previste dal presente disciplinare.
      H.3.4  1l  contrassegno,  il  timbro di cui alla lettera c) del
punto  H.3.2  e il sigillo sono approvati, anche al fini del presente
disciplinare, dalla autorita' nazionale di controllo,
    H.4 Inoltre ai tini del presente disciplinare:
      H.4.1  l'etichettatura del prosciutto di Modena intero con osso
reca le seguenti indicazioni obbligatorie:
        «prosciutto  di  Modena» seguita da «denominazione di origine
protetta»;
        il  nome  o  la  ragione  sociale o il marchio depositato del
produttore o del venditore;
        la sede dello stabilimento di confezionamento;
      H.4.2   l'etichettatura  del  prosciutto  di  Modena  disossato
intero,  oppure  presentato  in  tranci  reca le seguenti indicazioni
obbligatorie:
        «prosciutto  di  Modena» seguita da «denominazione di origine
protetta»;
        il  nome  o  la  ragione  sociale o il marchio depositato del
produttore o del confezionatore o del venditore;
        la sede dello stabilimento di confezionamento;
        la  data di produzione (inizio della lavorazione), qualora il
sigillo  o  il timbro a fuoco non risulti piu' visibile per i fini di
cui alla lettera d) del punto H.3.2;
        la quantita' netta;
        il termine minimo di conservazione;
        la dicitura di identificazione del lotto.
      H.4.3  L'etichettatura del prosciutto di Modena, per quanto non
esplicitamente  considerato  nel  presente  disciplinare, avviene nei
modi  previsti  dal  decreto  legislativo  della  Repubblica italiana
27 gennaio  1992, n. 109, (attuazione delle direttive CEE concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei prodotti
alimentari).
    I  prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. anche
a  seguito  di  processi di elaborazione e di trasformazione, possono
essere  immessi  al consumo in confezioni recanti il riferimento alla
detta  denominazione  senza  l'apposizione  del  logo  comunitario, a
condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito   dalla   registrazione  della  DOP  riuniti  in  Consorzio
incaricato  alla  tutela  dal  Ministero delle politiche agricole. Lo
stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli  in
appositi  registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione
protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette
funzioni  saranno  svolte  dal  MIPAF  in  quanto autorita' nazionale
preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
    H.5  Agli effetti del presente disciplinare valgono inoltre tutte
le  seguenti  regole  relative  alla  etichettatura del prosciutto di
Modena:
      H.5.1   e'   vietata   l'utilizzazione  di  qualificativi  come
«classico»,  «autentico», «extra», «super» e di altre qualificazioni,
menzioni  ed  attribuzioni abbinate alla denominazione di origine, ad
esclusione   di   «disossato»,   nonche'  di  altre  indicazioni  non
specificamente  qui  previste, fatte salve le esigenze di adeguamento
ad altre prescrizioni di legge;
      H.5.2  i medesimi divieti valgono anche per la pubblicita' e la
promozione del prosciutto di Modena, in qualsiasi forma o contesto.
    H.6  Il  contrassegno  di cui al punto H.3.1. puo' essere ridotto
sull'etichettatura  del  prosciutto  di  Modena,  a condizione che il
relativo    contesto   grafico   e   di   presentazione   sia   stato
preventivamente  approvato  dall'organismo  abilitato, dietro formale
richiesta degli interessati.
    H.7  L'uso  del  contrassegno  di  cui al punto H.3.1 e' comunque
riservato  all'organismo abilitato, che puo' utilizzarlo come proprio
segno  distintivo  e  autorizzarne  l'uso  per  iniziative volte alla
valorizzazione del prosciutto di Modena.
                                  I

     Condizioni da rispettare in forza di disposizioni nazionali

    I.1  La necessita' di assicurare continuita' al sistema giuridico
di  protezione nazionale, vigente in forma volontaria gia' dal 1969 e
riconosciuto dalla legge 12 gennaio 1990, n. 11, rende indispensabile
completare  il  presente disciplinare con l'indicazione di condizioni
essenziali per l'efficace protezione del prosciutto di Modena.
    I.2  A  tal  fine  occorre  citare  le seguenti disposizioni gia'
contenute   nella   legge   12  gennaio  1990,  n.  11,  al  capo  VI
«Disposizioni  contro  le frodi e la sleale concorrenza», articoli 8,
9, 10 e 11.
    I.3 L'organismo abilitato fornisce:
      agli  allevatori  i  supporti  per  la dichiarazione cosi' come
indicato al punto C.9.9;
      ai macellatori il timbro indelebile indicato al punto C.10.4;
      ai produttori, appositi registri per il controllo delle diverse
operazioni cosi' come indicato alla scheda E.
    I.4 I costi dei controlli previsti dal presente disciplinare sono
sostenuti   dai  soggetti  economici  interessati  con  le  modalita'
consentite dall'Autorita' nazionale di controllo.