IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  l'art.  16,  comma  1,  della  legge 23 agosto 2004, n. 226,
recante   disposizioni  sulla  sospensione  anticipata  del  servizio
obbligatorio  di  leva,  che  stabilisce  che per il reclutamento del
personale   delle   carriere   iniziali  delle  Forze  di  Polizia  a
ordinamento  civile e militare, del Corpo militare della Croce rossa,
i  posti  messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione  quinquennale  scorrevole  predisposta  annualmente da
ciascuna  delle  Amministrazioni  interessate  e  trasmessa  entro il
30 settembre al Ministro della difesa, sono riservati ai volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale di cui al capo
II,  della  medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  per l'accesso alle
predette carriere;
  Visto l'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, nella
parte  in  cui  prevede  che  le procedure di selezione, di esclusiva
competenza   di   ciascuna   delle  Amministrazioni  interessate,  si
concludono  con  graduatorie  di  merito formate tenendo conto, quali
titoli  di  merito,  del  periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a
quelli  propri  della  carriera  per  cui  e'  stata fatta domanda di
accesso,  nonche'  delle  specializzazioni acquisite durante la ferma
prefissata annuale considerati utili;
  Vista  la  legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria» e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 ottobre  1992,  n. 443, recante
«Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   e  successive  modifiche,  recante  «Norme  sull'accesso  agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi»;
  Visto l'art. 1 del decreto del Ministro della giustizia 1° febbraio
2000, n. 50;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa;
  Considerato che ai sensi del suddetto art. 16, comma 3, della legge
n.  226/2004  devono  essere determinate le procedure di selezione da
ciascuna  delle Amministrazioni interessate, con decreto adottato dal
Ministro competente di concerto con il Ministro della difesa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure
di selezione previste dal capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226,
per  il reclutamento del personale nella qualifica iniziale del ruolo
degli  agenti  ed  assistenti  del  Corpo di polizia penitenziaria da
riservare,  ai  sensi dell'art. 16, della predetta legge n. 226/2004,
ai  volontari  in  ferma  prefissata  di  un  anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della medesima legge.