IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva, che stabilisce che per il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo militare della Croce rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle Amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministro della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale di cui al capo II, della medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere; Visto l'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, nella parte in cui prevede che le procedure di selezione, di esclusiva competenza di ciascuna delle Amministrazioni interessate, si concludono con graduatorie di merito formate tenendo conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso, nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale considerati utili; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; Visto l'art. 1 del decreto del Ministro della giustizia 1° febbraio 2000, n. 50; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa; Considerato che ai sensi del suddetto art. 16, comma 3, della legge n. 226/2004 devono essere determinate le procedure di selezione da ciascuna delle Amministrazioni interessate, con decreto adottato dal Ministro competente di concerto con il Ministro della difesa; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure di selezione previste dal capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226, per il reclutamento del personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria da riservare, ai sensi dell'art. 16, della predetta legge n. 226/2004, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge.