Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  nelle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10,  comma 3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte nelle note. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Al  fine di garantire l'occupabilita' dei lavoratori adulti che
compiono  cinquanta  anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la
propria  agenzia  tecnica  strumentale  Italia  lavoro,  un Programma
sperimentale  per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di
3.000   lavoratori  sulla  base  di  accordi  sottoscritti  entro  il
((31 marzo  2006  tra  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche
sociali,  le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori  e  le  imprese, ove non abbiano cessato l'attivita'.)) Il
Programma  si  articola  nei  periodi di cui al comma 3. Tali accordi
individuano  i  lavoratori  che,  previa  cessazione  del rapporto di
lavoro,   passano  al  Programma  di  reimpiego  e  le  modalita'  di
partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonche'
gli  obiettivi  di  reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali approva entro il ((15 aprile 2006)) il piano
di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui
al presente comma.
  2.  Le  attivita'  orientate  al reimpiego dei lavoratori di cui al
comma  1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori
autorizzati  o  accreditati  ai  sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del
decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, anche avvalendosi
della  Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al
Programma  lavoratori  in  esubero  ovvero, anche in raccordo con gli
operatori  autorizzati  o accreditati, dai centri per l'impiego delle
province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per
la  formazione  continua.  I soggetti pubblici operano sulla base dei
compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.
  3.  Al  termine  dei  periodi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della
legge  23 luglio  1991, n. 223, e al termine del triennio successivo,
gli  accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto
attiene  alle  attivita'  di  reimpiego  e,  sulla base dei risultati
raggiunti,   il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
procedera'  per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle
successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito
finalizzato al reimpiego.
  4.  Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma
di  cui al comma 1 e' assicurato per i periodi successivi a quelli di
cui  all'art.  7,  commi  1  e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nella   misura   dell'ultima   mensilita'  di  mobilita'  erogata  al
lavoratore  interessato,  fino  al  perfezionamento  dei  processi di
((fuoriuscita  dal Programma)) e comunque non oltre il raggiungimento
dei  requisiti  di  cui  ai  commi  da  6 a 9 dell'art. 1 della legge
23 agosto  2004,  n.  243.  Al termine dei periodi di cui all'art. 7,
commi  1  e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi
al  sostegno  al  reddito  dei  lavoratori  di  cui  al  comma 1, che
ricomprendono  la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle
imprese,  con  l'esclusione  delle  imprese sottoposte alle procedure
concorsuali  di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
alle  procedure  di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
ed  al  decreto-legge  23 dicembre  2003,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese
sono riservate 1.300 delle unita' indicate nel comma 1.
  5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui
all'art.  15,  sesto  comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come
modificato  dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre
2002,  n. 297, si applica per i primi ventiquattro mesi di attuazione
del Programma.
  6.  Ai  lavoratori  di cui al comma 1 si applica l'art. 1-quinquies
del   decreto-legge   5 ottobre   2004,   n.   249,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 3 dicembre 2004, n. 291, ((tenendo conto
delle competenze acquisite dai lavoratori stessi.))
  7.  All'art.  1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis.  Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attivita'
formativa,  le  agenzie  per  il  lavoro  ovvero  i  datori di lavoro
comunicano  direttamente  all'I.N.P.S.  e,  in  caso di mobilita', al
servizio  per  l'impiego  territorialmente  competente  ai fini della
cancellazione  dalle  liste,  i  nominativi  dei soggetti che possono
essere  ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di
detta  comunicazione  l'I.N.P.S.  dichiara la decadenza dai medesimi,
dandone comunicazione agli interessati.
  1-ter.  Avverso  gli  atti di cui al comma 1-bis e' ammesso ricorso
entro  ((quaranta  giorni))  alle  direzioni  provinciali  del lavoro
territorialmente  competenti  che  decidono,  in  via definitiva, nei
((trenta  giorni)) successivi alla data di presentazione del ricorso.
La  decisione  del  ricorso e' comunicata all'I.N.P.S. e, nel caso di
mobilita', al competente servizio per l'impiego.
  1-quater.  La  mancata  comunicazione  di  cui  al  comma  1-bis e'
valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attivita'
svolta  da  parte  delle  agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
  8.  I  lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro
rapporto  di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel
Programma  di  sostegno al reddito ((di cui al medesimo comma 1)) nel
caso  in  cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non
imputabili alla volonta' del lavoratore.
  9.  I  lavoratori  di  cui  al  comma  1 possono prestare attivita'
lavorativa  temporanea  ed  occasionale  cumulando  il trattamento di
sostegno  al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel
limite  massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla
base  dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati  calcolato  dall'ISTAT.  Gli importi percepiti superiori al
limite  complessivo  di  cui  al  comma  1  riducono  l'ammontare del
trattamento  di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al
lavoratore  in  caso  di lavoro autonomo permane l'onere contributivo
per  l'ammontare  percepito  dal lavoratore con contestuale riduzione
percentuale dell'accantonamento da parte dell'I.N.P.S. dei contributi
figurativi.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a
((1.300.000  euro))  per l'anno 2006, a ((2.600.000 euro)) per l'anno
2007  e  a  ((15,6))  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede  a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'art. 78,
comma  18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse,
pari a ((1.300.000 euro)) per l'anno 2006, a ((2.600.000)) milioni di
euro  per  l'anno  2007  e  a  ((15,6  milioni  di euro)) a decorrere
dall'anno 2008, affluiscono al bilancio dell'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  (INPS),  e  ad esse viene data apposita evidenza
contabile.  L'I.N.P.S.  provvede  al  monitoraggio  delle  domande di
accesso  al  sostegno al reddito di cui al comma 4. Le risultanze del
monitoraggio   sono  comunicate  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  ed  al  Ministero  dell'economia e delle finanze,
anche  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi di cui
all'art.  11-ter,  comma  7,  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere
ai  sensi  dell'art.  11,  comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge   n.  468  del  1978.  Limitatamente  al  periodo  strettamente
necessario  all'adozione  dei predetti provvedimenti correttivi, alle
eventuali  eccedenze  di  spesa  si  provvede mediante corrispondente
rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  degli  interventi  posti  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
  11. ((All'art. 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre
2003,  n.  350, e successive modificazioni,)) le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tale fine
e'  autorizzata  per  l'anno  2006  la  spesa di 35 milioni di euro a
valere  sul  Fondo  per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ((come rifinanziato dalla tabella
D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.))
 
Riferimenti normativi:

    -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto
legislativo  10 settembre  2003,  n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia  di  occupazione  e  mercato  del  lavoro,  di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30):
    «Art.  4  (Agenzie  per  il lavoro). - 1. Presso il Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali e' istituito un apposito albo delle
agenzie  per  il  lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita' di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto  alla  ricollocazione  professionale.  Il  predetto  albo e'
articolato in cinque sezioni:
      a) agenzie   di   somministrazione  di  lavoro  abilitate  allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20;
      b) agenzie  di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di
cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) a h);
      c) agenzie di intermediazione;
      d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
      e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
    2.  Il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali rilascia
entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta e previo accertamento della
sussistenza  dei  requisiti giuridici e finanziari di cui all'art. 5,
l'autorizzazione  provvisoria  all'esercizio  delle  attivita' per le
quali   viene   fatta   richiesta   di   autorizzazione,  provvedendo
contestualmente  alla  iscrizione  delle  agenzie  nel predetto albo.
Decorsi  due  anni,  su  richiesta  del soggetto autorizzato, entro i
novanta   giorni   successivi   rilascia   l'autorizzazione  a  tempo
indeterminato  subordinatamente  alla verifica del corretto andamento
della attivita' svolta.
    3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini
previsti,   la  domanda  di  autorizzazione  provvisoria  o  a  tempo
indeterminato si intende accettata.
    4.  Le  agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente,
nonche'  alle  regioni  e  alle  province  autonome  competenti,  gli
spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle  filiali  o  succursali, la
cessazione della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla
autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste.
    5.  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto
da  emanare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto   legislativo,   stabilisce   le  modalita'  della
presentazione  della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i
criteri per la verifica del corretto andamento della attivita' svolta
cui   e'   subordinato  il  rilascio  della  autorizzazione  a  tempo
indeterminato,   i   criteri   e   le   modalita'   di  revoca  della
autorizzazione,    nonche'   ogni   altro   profilo   relativo   alla
organizzazione  e  alle  modalita'  di  funzionamento dell'albo delle
agenzie per il lavoro.
    6.  L'iscrizione  alla  sezione dell'albo di cui alla lettera a),
comma 1,  comporta  automaticamente  l'iscrizione  della agenzia alle
sezioni  di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e)  del  predetto albo.
L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo di cui al comma 1, lettera c),
comporta  automaticamente  l'iscrizione della agenzia alle sezioni di
cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
    7.  L'autorizzazione  di  cui  al  presente  art. non puo' essere
oggetto di transazione commerciale.
    «Art.  5  (Requisiti  giuridici  e  finanziari). - 1. I requisiti
richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 sono:
      a) la  costituzione  della  agenzia  nella forma di societa' di
capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di
altro  Stato  membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle
lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della societa' di persone;
      b) la  sede  legale  o  una sua dipendenza nel territorio dello
Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
      c) la  disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico
uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o
per  specifiche  esperienze  nel  settore delle risorse umane o nelle
relazioni  industriali,  secondo  quanto  precisato dal Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  sentite  le
associazioni  dei  datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu'  rappresentative,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo;
      d) in  capo  agli  amministratori,  ai  direttori  generali, ai
dirigenti  muniti  di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza
di  condanne  penali,  anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive  di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni  ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per
delitti  contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il
delitto  previsto  dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti
non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore  nel  massimo  a  tre  anni,  per delitti o contravvenzioni
previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro
o,  in  ogni  caso,  previsti  da  leggi  in  materia  di lavoro o di
previdenza  sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure
di  prevenzione  disposte  ai  sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423,   o   della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  o  della  legge
13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
      e) nel  caso  di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da
un   oggetto   sociale  esclusivo,  presenza  di  distinte  divisioni
operative,  gestite  con strumenti di contabilita' analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
      f) l'interconnessione  con  la  borsa  continua  nazionale  del
lavoro di cui al successivo art. 15, attraverso il raccordo con uno o
piu'  nodi  regionali,  nonche'  l'invio alla autorita' concedente di
ogni  informazione  strategica  per  un  efficace  funzionamento  del
mercato del lavoro;
      g) il  rispetto  delle  disposizioni di cui all'art. 8 a tutela
del   diritto   del   lavoratore  alla  diffusione  dei  propri  dati
nell'ambito da essi stessi indicato.
    2.  Per  l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 20, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
      a) l'acquisizione  di  un  capitale  versato  non  inferiore  a
600.000  euro  ovvero  la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale
sociale  versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia
costituita in forma coo-perativa;
      b) la  garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito
sull'intero  territorio  nazionale e comunque non inferiore a quattro
regioni;
      c) a  garanzia  dei  crediti  dei  lavoratori  impiegati  e dei
corrispondenti  crediti  contributivi  degli  enti  previdenziali, la
disposizione,  per  i  primi  due  anni, di un deposito cauzionale di
350.000  euro  presso un istituto di credito avente sede o dipendenza
nei  territorio  nazionale  o  di  altro  Stato  membro  della Unione
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo
della  cauzione,  di  una  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o
rilasciata  da  intermediari  iscritti  nell'elenco  speciale  di cui
all'art.  107  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono  in  via  prevalente  o  esclusiva  attivita' di rilascio di
garanzie,  a  cio'  autorizzati  dal  Ministero dell'economia e delle
finanze,  non  inferiore  al  5  per  cento  del  fatturato, al netto
dell'imposta  sul  valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e
comunque   non   inferiore  a  350.000  euro.  Sono  esonerate  dalla
prestazione  delle  garanzie di cui alla presente lettera le societa'
che  abbiano  assolto  ad  obblighi  analoghi  previsti per le stesse
finalita'  dalla  legislazione  di  altro  Stato  membro della Unione
europea;
      d) la  regolare  contribuzione  ai  fondi  per  la formazione e
l'integrazione del reddito di cui all'art. 12, il regolare versamento
dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  il  rispetto degli
obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
      e) nel  caso  di  cooperative  di produzione e lavoro, oltre ai
requisiti  indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di
almeno  sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un
fondo   mutualistico   per   la   promozione   e  lo  sviluppo  della
cooperazione,  di  cui  agli  articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, e successive modificazioni;
      f) l'indicazione   della  somministrazione  di  lavoro  di  cui
all'art.  4,  comma 1,  lettera a),  come oggetto sociale prevalente,
anche se non esclusivo.
    3.  Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle
lettere  da a) ad h) del comma 3, dell'art. 20, oltre ai requisiti di
cui al comma 1, e' richiesta:
      a) l'acquisizione  di  un  capitale  versato  non  inferiore  a
350.000  euro  ovvero  la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale
sociale  versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia
costituita in forma cooperativa;
      b) a  garanzia  dei  crediti  dei  lavoratori  impiegati  e dei
corrispondenti  crediti  contributivi  degli  enti  previdenziali, la
disposizione,  per  i  primi  due  anni, di un deposito cauzionale di
200.000  euro  presso un istituto di credito avente sede o dipendenza
nel  territorio  nazionale  o  di  altro  Stato  membro  della Unione
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo
della  cauzione,  di  una  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o
rilasciata  da  intermediari  iscritti  nell'elenco  speciale  di cui
all'art.  107  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono  in  via  prevalente  o  esclusiva  attivita' di rilascio di
garanzie,  a  cio'  autorizzati  dal  Ministero dell'economia e delle
finanze,  non  inferiore  al  5  per  cento  del  fatturato, al netto
dell'imposta  sul  valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e
comunque   non   inferiore  a  200.000  euro.  Sono  esonerate  dalla
prestazione  delle  garanzie di cui alla presente lettera le societa'
che  abbiano  assolto  ad  obblighi  analoghi  previsti per le stesse
finalita'  dalla  legislazione  di  altro  Stato  membro della Unione
europea;
      c) la  regolare  contribuzione  ai  fondi  per  la formazione e
l'integrazione del reddito di cui all'art. 12, il regolare versamento
dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  il  rispetto degli
obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
      d) nel  caso  di  cooperative  di produzione e lavoro, oltre ai
requisiti  indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di
almeno  venti  soci  e  tra di essi, come socio sovventore, almeno un
fondo   mutualistico   per   la   promozione   e  lo  sviluppo  della
cooperazione,  di  cui  agli  articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
1992, n. 59.
    4.  Per  l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
      a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000
euro;
      b) la  garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito
sull'intero  territorio  nazionale e comunque non inferiore a quattro
regioni;
      c) l'indicazione  della  attivita'  di  intermediazione  di cui
all'art.  4,  comma 1,  lettera c),  come oggetto sociale prevalente,
anche se non esclusivo.
    5.  Per  l'esercizio  della  attivita' di ricerca e selezione del
personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
      a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000
euro;
      b) l'indicazione  della  ricerca e selezione del personale come
oggetto sociale, anche se non esclusivo.
    6.   Per   l'esercizio   della   attivita'   di   supporto   alla
ricollocazione  professionale,  oltre ai requisiti di cui al comma 1,
e' richiesta:
      a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000
euro;
      b) l'indicazione    della    attivita'    di    supporto   alla
ricollocazione  professionale  come  oggetto  sociale,  anche  se non
esclusivo».
    «Art.  6  (Regimi  particolari  di  autorizzazione).  -  1.  Sono
autorizzate  allo  svolgimento  della attivita' di intermediazione le
universita' pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie
che  hanno  come  oggetto l'alta formazione con specifico riferimento
alle  problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano
la  predetta  attivita'  senza  finalita'  di  lucro e fermo restando
l'obbligo  della  interconnessione  alla borsa continua nazionale del
lavoro,   nonche'   l'invio   di   ogni   informazione   relativa  al
funzionamento  del  mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al
successivo art. 17.
    2.  Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione,  secondo  le  procedure  di cui al comma 6, i comuni
singoli  o  associati  nelle  forme  delle  unioni  di comuni e delle
comunita'  montane,  le  camere di commercio e gli istituti di scuola
secondaria  di  secondo  grado,  statali  e paritari a condizione che
svolgano  la  predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano
rispettati  i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1,
dell'art.  5,  nonche'  l'invio  di  ogni  informazione  relativa  al
funzionamento  del  mercato  del  lavoro  ai sensi di quanto disposto
dall'art. 17.
    3.  Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di
intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di  lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie
di  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  le associazioni in
possesso  di  riconoscimento  istituzionale  di rilevanza nazionale e
aventi  come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attivita'
imprenditoriali,   del   lavoro  o  delle  disabilita',  e  gli  enti
bilaterali  a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle
lettere c), d), e), f), g) di cui all'art. 5, comma 1.
    4.  L'ordine  nazionale  dei  consulenti del lavoro puo' chiedere
l'iscrizione  all'albo di cui all'art. 4 di una apposita fondazione o
di   altro   soggetto  giuridico  dotato  di  personalita'  giuridica
costituito  nell'ambito  del  Consiglio  nazionale dei consulenti del
lavoro  per  lo  svolgimento  a  livello  nazionale  di  attivita' di
intermediazione.   L'iscrizione   e'   subordinata  al  rispetto  dei
requisiti  di  cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'art. 5,
comma 1.
    5.  E'  in  ogni  caso  fatto divieto ai consulenti del lavoro di
esercitare  individualmente  o  in  altra  forma  diversa  da  quella
indicata   al  comma 3  e  agli  articoli 4  e  5,  anche  attraverso
ramificazioni a livello territoriale, l'attivita' di intermediazione.
    6.  L'autorizzazione  allo  svolgimento  delle  attivita'  di cui
all'art.  2,  comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  con  esclusivo  riferimento al
proprio  territorio  e  previo  accertamento  della  sussistenza  dei
requisiti  di  cui  agli  articoli 4  e  5,  fatta  eccezione  per il
requisito di cui all'art. 5, comma 4, lettera b).
    7.  La  regione  rilascia  entro  sessanta giorni dalla richiesta
l'autorizzazione  provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al
comma 6,  provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie
in  una  apposita  sezione  regionale  nell'albo  di  cui all'art. 4,
comma 1.  Decorsi  due  anni,  su richiesta del soggetto autorizzato,
entro    i   sessanta   giorni   successivi   la   regione   rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica
del corretto andamento della attivita' svolta.
    8.  Le  procedure  di  autorizzazione  di cui ai commi 6 e 7 sono
disciplinate  dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni  e  dei  principi  fondamentali desumibili in materia dal
presente  decreto.  In  attesa  delle normative regionali, i soggetti
autorizzati  ai  sensi  della  disciplina previgente allo svolgimento
della  attivita'  di  intermediazione,  nonche'  i soggetti di cui al
comma 3,  che  non  intendono  richiedere  l'autorizzazione a livello
nazionale  possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa
comunicazione  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali
dell'ambito  regionale,  le  attivita'  oggetto di autorizzazione con
esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali  provvede  alla  iscrizione dei predetti
soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attivita' si sia
svolta  nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione
regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma 1.
    8-bis.  I  soggetti  autorizzati  ai  sensi del presente art. non
possono  in  ogni  caso svolgere l'attivita' di intermediazione nella
forma  del  consorzio. I soggetti autorizzati da una singola regione,
ai  sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese
con sede legale in altre regioni.».
    «Art. 7 (Accreditamenti) - 1. Le regioni, sentite le associazioni
dei   datori   e  dei  prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
rappresentative,  istituiscono  appositi elenchi per l'accreditamento
degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio
nel  rispetto  degli  indirizzi da esse definiti ai sensi dell'art. 3
del   decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:
      a) garanzia  della  libera scelta dei cittadini, nell'ambito di
una   rete  di  operatori  qualificati,  adeguata  per  dimensione  e
distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
      b) salvaguardia   di  standard  omogenei  a  livello  nazionale
nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di
disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
      c) costituzione   negoziale   di   reti  di  servizio  ai  fini
dell'ottimizzazione delle risorse;
      d) obbligo   della   interconnessione  con  la  borsa  continua
nazionale  del  lavoro  di  cui  all'art.  15,  nonche'  l'invio alla
autorita'  concedente di ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro;
      e) raccordo  con  il  sistema regionale di accreditamento degli
organismi di formazione.
    2.  I  provvedimenti  regionali  istitutivi dell'elenco di cui al
comma 1 disciplinano altresi':
      a) le  forme  della  cooperazione  tra  i  servizi  pubblici  e
operatori  privati,  autorizzati  ai  sensi delle disposizioni di cui
agli  articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente art., per
le  funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione
della  disoccupazione  di  lunga  durata, promozione dell'inserimento
lavorativo  dei  lavoratori  svantaggiati,  sostegno  alla  mobilita'
geografica del lavoro;
      b) requisiti  minimi  richiesti  per  l'iscrizione  nell'elenco
regionale in termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze
professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto
territoriale di riferimento;
      c) le procedure per l'accreditamento;
      d) le   modalita'   di   misurazione  dell'efficienza  e  della
efficacia dei servizi erogati;
      e) le  modalita'  di  tenuta  dell'elenco  e  di  verifica  del
mantenimento dei requisiti.».
    -  Si  riporta  il  testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge
23 luglio  1991,  n.  223  (Norme  in  materia di cassa integrazione,
mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione di direttive
della  Comunita'  europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro):
    «Art. 7. (Indennita' di mobilita). - 1. I lavoratori collocati in
mobilita'  ai  sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti
di  cui  all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per un
periodo  massimo  di  dodici  mesi,  elevato  a  ventiquattro  per  i
lavoratori  che  hanno  compiuto  i quaranta anni e a trentasei per i
lavoratori  che  hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta
nella  misura  percentuale,  di  seguito  indicata,  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale che hanno percepito ovvero
che  sarebbe  loro  spettato nel periodo immediatamente precedente la
risoluzione del rapporto di lavoro:
      a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
      b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
    2.  Nelle  aree  di  cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di
mobilita' e' corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
elevato  a  trentasei  per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni  e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
      a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
      b) dal   tredicesimo   al  quarantottesimo  mese:  ottanta  per
cento.».
    -  Si riporta il testo dei commi da 6 a 9 dell'art. 1 della legge
23 agosto  2004,  n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al
Governo  nel  settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla
previdenza  complementare e all'occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria):
    «6.  Al  fine  di  assicurare  la  sostenibilita' finanziaria del
sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa
sul  prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'eta' media di
accesso  al  pensionamento,  con  effetto  dal  1° gennaio 2008 e con
esclusione  delle  forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto
privato  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
      a) il  diritto  per  l'accesso  al trattamento pensionistico di
anzianita'   per   i   lavoratori  dipendenti  ed  autonomi  iscritti
all'assicurazione   generale  obbligatoria  ed  alle  forme  di  essa
sostitutive  ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di
anzianita'   contributiva  non  inferiore  a  trentacinque  anni,  al
raggiungimento  dei  requisiti  di  eta'  anagrafica indicati, per il
periodo  dal  1° gennaio  2008  al  31 dicembre 2013, nella Tabella A
allegata  alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma
7.   Il  diritto  al  pensionamento  si  consegue,  indipendentemente
dall'eta', in presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni;
      b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata esclusivamente
con  il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'art.
1,  comma  20,  primo  periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
elevato  a  60  anni  per  le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi
possono inoltre accedere al pensionamento:
        1)  a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un
requisito di anzianita' contributiva pari ad almeno quaranta anni;
        2)   con   una   anzianita'   contributiva   pari  ad  almeno
trentacinque  anni,  in  presenza  dei  requisiti  di eta' anagrafica
indicati,  per  il  periodo  dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013,
nella  Tabella  A  allegata  alla  presente  legge  e, per il periodo
successivo, nel comma 7;
      c) i  lavoratori  di  cui alle lettere a) e b), che accedono al
pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le
donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di
previdenza  dei  lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso
dei  previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere  al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di
eta'  pari  o  superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei
previsti  requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento  dal  1° luglio  dell'anno successivo. I lavoratori che
conseguono  il  trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni
per  gli  uomini  e  60 per le donne, a carico delle gestioni per gli
artigiani,  i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino
in  possesso  dei  requisiti  di  cui  alle  lettere a) e b) entro il
secondo  trimestre  dell'anno,  possono accedere al pensionamento dal
1° luglio  dell'anno  successivo;  qualora  risultino in possesso dei
previsti  requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di
conseguimento  dei  requisiti  medesimi.  Le disposizioni di cui alla
presente  lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3
a   5.   Per  il  personale  del  comparto  scuola  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 59, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
      d) per  i  lavoratori assicurati presso la gestione speciale di
cui  all'art.  2,  comma  26,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
iscritti  ad  altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le
disposizioni  riferite  ai  lavoratori  dipendenti di cui al presente
comma e al comma 7.
    7.   A  decorrere  dal  1° gennaio  2014,  i  requisiti  di  eta'
anagrafica  di  cui  alla Tabella A allegata alla presente legge sono
ulteriormente   incrementati   di  un  anno,  sia  per  i  lavoratori
dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia
e   delle  finanze,  puo'  essere  stabilito  il  differimento  della
decorrenza  dell'incremento  dei requisiti anagrafici di cui al primo
periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica,
da  effettuarsi  nel  corso  dell'anno 2013, sugli effetti finanziari
derivanti  dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento,
risultassero  risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e
di  entita'  tale  da  garantire  effetti finanziari complessivamente
equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6
e del primo periodo del presente comma.
    8.  Le  disposizioni  in  materia  di pensionamenti di anzianita'
vigenti  prima  della  data di entrata in vigore della presente legge
continuano  ad  applicarsi  ai  lavoratori che, antecedentemente alla
data  del  1° marzo  2004,  siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria  della  contribuzione.  Il  trattamento  previdenziale del
personale  di  cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
personale  di  cui  alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei
rispettivi  dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa
speciale vigente.
    9.  In  via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata
la  possibilita'  di conseguire il diritto all'accesso al trattamento
pensionistico   di   anzianita',   in   presenza   di   un'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o
superiore  a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici  autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per
una  liquidazione  del  trattamento  medesimo  secondo  le  regole di
calcolo  del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile  1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i
risultati   della  predetta  sperimentazione,  al  fine  di  una  sua
eventuale prosecuzione.».
    - Si  riporta il testo dell'art. 3 della gia' citata legge n. 223
del 1991:
    «Art.  3  (Intervento  straordinario  di integrazione salariale e
procedure   concorsuali).   -  1.  Il  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  e'  concesso,  con  decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  ai  lavoratori  delle imprese
soggette    alla    disciplina   dell'intervento   straordinario   di
integrazione  salariale,  nei casi di dichiarazione di fallimento, di
emanazione  del  provvedimento  di liquidazione coatta amministrativa
ovvero  di  sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora
la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata.
Il  trattamento  straordinario  di integrazione salariale e' altresi'
concesso  nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente
nella  cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo
di  integrazione  salariale  fruito  dai lavoratori sara' detratto da
quello   previsto   nel  caso  di  dichiarazione  di  fallimento.  Il
trattamento viene.
    2.  Entro  il  termine di scadenza del periodo di cui al comma 1,
quando  sussistano  fondate  prospettive  di  continuazione o ripresa
dell'attivita'  e  di  salvaguardia,  anche  parziale, dei livelli di
occupazione  tramite  la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o
di  sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale
puo' essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del
commissario,  previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore
periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da
una  relazione,  approvata  dal giudice delegato o dall'autorita' che
esercita  il  controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o
di   sue   parti  e  sui  riflessi  della  cessione  sull'occupazione
aziendale.
    3.  Quando  non  sia  possibile  la continuazione dell'attivita',
anche  tramite  cessione  dell'azienda  o  di  sue  parti, o quando i
livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente,
il  curatore,  il  liquidatore  o  il  commissario  hanno facolta' di
collocare  in  mobilita', ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i
lavoratori  eccedenti.  In  tali  casi  il termine di cui all'art. 4,
comma  6,  e'  ridotto  a  trenta  giorni.  Il  contributo  a  carico
dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non e' dovuto.
    4.  L'imprenditore  che,  a  titolo  di affitto, abbia assunto la
gestione,   anche   parziale,  di  aziende  appartenenti  ad  imprese
assoggettate  alle  procedure  di  cui al comma 1, puo' esercitare il
diritto   di  prelazione  nell'acquisto  delle  medesime.  Una  volta
esaurite  le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva
determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorita' che ad
essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi'
stabilito   all'imprenditore  cui  sia  riconosciuto  il  diritto  di
prelazione.  Tale  diritto deve essere esercitato entro cinque giorni
dal ricevimento della comunicazione.
    4-bis.  Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento
relativo  si  applicano  anche  al  personale  il  cui  rapporto  sia
disciplinato  dal  regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive
estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da
imprese  dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente
alla  data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle
indicate  condizioni  e  che  maturino,  nel corso del trattamento di
mobilita',  il  diritto  alla pensione, la retribuzione da prendere a
base  per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici
mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilita'.
    4-ter.  Ferma  restando  la  previsione  dell'art.  4 della legge
12 luglio  1988,  n.  270,  e  limitatamente ai lavoratori licenziati
successivamente  al  1° agosto  1993,  nei  casi  di  fallimento,  di
concordato  preventivo, di amministrazione controllata e di procedure
di  liquidazione,  le  norme  in  materia di mobilita' e del relativo
trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di
trasporto  pubblico  che  hanno  alle  proprie  dipendenze  personale
iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici
servizi  di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate
condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il
diritto  alla  pensione,  la  retribuzione  da prendere a base per il
calcolo  della  pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro
precedente l'inizio del trattamento di mobilita'.
    5.  Sono  abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e
successive  modificazioni,  e  l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio
1985,  n.  23,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 aprile
1985, n. 143, e successive modificazioni.
    5-bis.    La    disciplina   dell'intervento   straordinario   di
integrazione  salariale  e  di collocamento in mobilita' prevista dal
presente art. per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure
concorsuali  si  applica,  fino  a  concorrenza massima di lire dieci
miliardi  annui,  previo  parere  motivato  del  prefetto  fondato su
ragioni  di  sicurezza  e  di  ordine  pubblico,  ai lavoratori delle
aziende  sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi della legge
31 maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni. A tale fine
l'amministratore  dei beni nominato ai sensi dell'art. 2-sexies della
citata  legge  n.  575  del  1965 esercita le facolta' attribuite dal
presente  art.  al curatore, al liquidatore e al commissario nominati
in relazione alle procedure concorsuali.».
    -  Il  del  decreto  legislativo  8 luglio  1999,  n.  270 (Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato  di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998,
n.  274),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto
1999.
    -  Il  decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per
la  ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in  stato  di
insolvenza),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004,  n.  39,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 298 del
24 dicembre 2003.
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 15, sesto comma, della legge
29 aprile  1949,  n.  264  (Provvedimenti in materia di avviamento al
lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati):
    «Art. 15 (Omissis).
    I  lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale
hanno  la  precedenza  nella  riassunzione presso la medesima azienda
entro sei mesi.».
    -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1-quinquies del decreto-legge
5 ottobre  2004,  n.  249 (Interventi urgenti in materia di politiche
del  lavoro  e  sociali),  convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre 2004, n. 291:
    «Art.   1-quinquies.   -   1.  Il  lavoratore  sospeso  in  cassa
integrazione  guadagni  straordinaria  ai  sensi degli articoli 1 e 3
della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  e successive modificazioni,
nonche'  ai  sensi  del primo periodo del comma 1 dell'art. 1-bis del
presente  decreto,  decade  dal trattamento qualora rifiuti di essere
avviato  ad  un  corso  di  formazione o di riqualificazione o non lo
frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di
mobilita',  la  cui  iscrizione  nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente   al  reimpiego,  del  trattamento  di  disoccupazione
speciale, di indennita' o sussidi, la cui corresponsione e' collegata
allo   stato  di  disoccupazione  o  inoccupazione,  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale concesso ai sensi del comma
1,  dell'art.  1,  ovvero  destinatario  dei  trattamenti  concessi o
prorogati  ai  sensi  di  normative  speciali  in deroga alla vigente
legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in
cui  il  lavoratore  sia  stato ammesso al trattamento con decorrenza
anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
quando:  a)  rifiuti  di essere avviato ad un progetto individuale di
inserimento  nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione
o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti
l'offerta  di  un  lavoro  inquadrato  in  un livello retributivo non
inferiore  del  20  per  cento  rispetto  a  quello delle mansioni di
provenienza.  Le  disposizioni  di cui al presente comma si applicano
quando   le   attivita'   lavorative   o   di  formazione  ovvero  di
riqualificazione  si  svolgono  in  un luogo che non dista piu' di 50
chilometri  dalla  residenza  del lavoratore o comunque raggiungibile
mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.».
    -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  1-quinquies  del  citato
decreto-legge  n.  249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, come modificato dal presente decreto:
    «Art.   1-quinquies.   -   1.  Il  lavoratore  sospeso  in  cassa
integrazione  guadagni  straordinaria  ai  sensi degli articoli 1 e 3
della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  e successive modificazioni,
nonche'  ai  sensi del primo periodo del'comma 1, dell'art. 1-bis del
presente  decreto,  decade  dal trattamento qualora rifiuti di essere
avviato  ad  un  corso  di  formazione o di riqualificazione o non lo
frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di
mobilita',  la  cui  iscrizione  nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente   al  reimpiego,  del  trattamento  di  disoccupazione
speciale, di indennita' o sussidi, la cui corresponsione e' collegata
allo   stato  di  disoccupazione  o  inoccupazione,  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1
dell'art. 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati
ai  sensi  di normative speciali in deroga alla vigente legislazione,
decade  dai  trattamenti  medesimi,  anche  nelle  ipotesi  in cui il
lavoratore  sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, quando: a)
rifiuti  di  essere avviato ad un progetto individuale di inserimento
nel  mercato  del  lavoro,  ovvero  ad  un  corso  di formazione o di
riqualificazione  o  non  lo  frequenti  regolarmente; b) non accetti
l'offerta  di  un  lavoro  inquadrato  in  un livello retributivo non
inferiore  del  20  per  cento  rispetto  a  quello delle mansioni di
provenienza.  Le  disposizioni  di cui al presente comma si applicano
quando   le   attivita'   lavorative   o   di  formazione  ovvero  di
riqualificazione  si  svolgono  in  un luogo che non dista piu' di 50
chilometri  dalla  residenza  del lavoratore o comunque raggiungibile
mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
    1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attivita'
formativa,  le  agenzie  per  il  lavoro  ovvero  i  datori di lavoro
comunicano  direttamente  all'I.N.P.S.  e,  in  caso di mobilita', al
servizio  per  l'impiego  territorialmente  competente  ai fini della
cancellazione  dalle  liste,  i  nominativi  dei soggetti che possono
essere  ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di
detta  comunicazione  l'I.N.P.S.  dichiara la decadenza dai medesimi,
dandone comunicazione agli interessati.
    1-ter.  Avverso gli atti di cui al comma 1-bis e' ammesso ricorso
entro   trenta   giorni   alle   direzioni   provinciali  del  lavoro
territorialmente  competenti  che  decidono,  in  via definitiva, nei
venti  giorni  successivi  alla data di presentazione del ricorso. La
decisione  del  ricorso  e'  comunicata  all'I.N.P.S.  e, nel caso di
mobilita', al competente servizio per l'impiego.
    1-quater.  La  mancata  comunicazione  di  cui al comma 1- bis e'
valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attivita'
svolta  da  parte  delle  agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
    -  Si  riporta  il testo dell'art. 68, comma 4, lettera a), della
legge  17 maggio  1999,  n.  144  (Misure in materia di investimenti,
delega  al  Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della  normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali):
    «Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative). - 1. - 3.
(Omissis).
    4.  Agli  oneri  derivanti  dall'intervento  di cui al comma 1 si
provvede:
      a) a  carico  del  Fondo  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200
miliardi  per  l'anno  1999,  lire 430 miliardi per il 2000, lire 562
miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno
2002;».
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto  1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio):
    «Art.  11-ter  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).  - 1. - 6.
(Omissis).
    7.  Qualora  nel  corso dell'attuazione di leggi si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di  spesa  o  di  entrata indicate dalle medesime leggi al fine della
copertura   finanziaria,   il  Ministro  competente  ne  da'  notizia
tempestivamente  al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale,
anche  ove  manchi  la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.
La   relazione   individua   le   cause  che  hanno  determinato  gli
scostamenti,  anche  ai  fini  della  revisione dei dati e dei metodi
utilizzati  per  la  quantificazione  degli  oneri  autorizzati dalle
predette  leggi.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze puo'
altresi'  promuovere  la procedura di cui al presente comma allorche'
riscontri   che   l'attuazione   di   leggi   rechi   pregiudizio  al
conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  dal
Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  e  da eventuali
aggiornamenti,    come    approvati    dalle   relative   risoluzioni
parlamentari.  La  stessa  procedura e' applicata in caso di sentenze
definitive  di  organi  giurisdizionali  e della Corte costituzionale
recanti  interpretazioni  della  normativa  vigente  suscettibili  di
determinare maggiori oneri.».
    -  Si  riporta  il testo dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater)
della citata legge n. 468 del 1978:
    «3.  La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di
carattere   ordinamentale   ovvero   organizzatorio.   Essa  contiene
esclusivamente   norme  tese  a  realizzare  effetti  finanziari  con
decorrenza  dal  primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in
particolare:
      a) - i-ter). (Omissis);
      i-quater)   norme   recanti  misure  correttive  degli  effetti
finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7».
    -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio    1993,    n.   148   (Interventi   urgenti   a   sostegno
dell'occupazione),   convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge
19 luglio 1993, n. 236:
    «7.  Per le finalita' di cui al presente art. e' istituito presso
il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale il Fondo per
l'occupazione,  alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di
spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari  destinati  al  finanziamento  delle  iniziative di cui al
presente  art.,  su  richiesta  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale.  A  tale  ultimo  fine  i contributi affluiscono
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati al
predetto Fondo».
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 136, primo periodo,
della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004), come modificato dalla presente legge:
    «136.  All'art.  1,  comma  2,  primo  periodo, del decreto-legge
20 gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo  1998,  n.  52,  come  da  ultimo  modificato  dall'art. 41,
comma 3,   della   legge   27 dicembre   2002,  n.  289,  le  parole:
"31 dicembre  2003"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre
2006"».
    -  Si  riporta  il  testo  della  Tabella  D  allegata alla legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

    Tabella D

Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia
             classificati tra le spese in conto capitale

                                                   (migliaia di euro)
=====================================================================
             Oggetto del provvedimento             | 2006  |2007|2008
=====================================================================
Ministero del lavoro e delle politiche sociali -   |       |    |
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con     |       |    |
modificazioni dalla legge n. 236 del 1993:         |       |    |
interventi urgenti a sostegno della occupazione:   |       |    |
art. 1, comma 7: Fondo per la occupazione (settore |       |    |
n. 27) (3.2.3.1. - occupazione cap. 7202)....      |500.000| -  | -
---------------------------------------------------------------------
                                                   |500.000| -  | -