IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  della  sig.ra  Michel  Maria  Eugenia,  nata  il
14 agosto  1968  a  Buenos  Aires  (Argentina),  cittadina argentina,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   di   psicologo   conseguito   in  Argentina  in  data
21 novembre  1996,  come  attestato  dal certificato di iscrizione al
registro  della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud y Ambiente»
argentino,  ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A
e l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Licenciada  en Psicologia» conseguito presso la «Universidad del
Salvador»  di  Buenos  Aires  (Argentina)  in  data  18 marzo  1994 e
rilasciato il 17 marzo 1995;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 15 dicembre 2005;
  Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  sig.ra  Michel abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive  integrazioni,  e  14  e  39,  comma  7  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non
e'  richiesta  per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso
di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi
familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura di Parma in data 31 marzo 2003, rinnovato
in  data 25 marzo 2004 con validita' fino al 2 aprile 2006 per motivi
di lavoro subordinato;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Michel Maria Eugenia, nata il 14 agosto 1968 a Buenos
Aires  (Argentina),  cittadina  argentina,  e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
di  psicologo,  fatta  salva  la perdurante validita' del permesso di
soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 20 marzo 2006
                                          Il direttore generale: Papa