(parte 1)
                                  Alle Imprese interessate
                                  Alle Banche concessionarie
                                  Agli Istituti collaboratori
                                  Alla   Cassa  depositi  e  prestiti
                                  S.p.a.
                                  All'ABI
                                  All'Ass.I.Lea
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  All'Ance
                                  Alla CNA
                                  Alla Confartigianato
                                  Alla Casartigiani

  In  ottemperanza  a  quanto  disposto dall'art. 8 del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
14 maggio  2005,  n.  80  in  materia  di riforma degli incentivi, il
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto del 1° febbraio
2006,  nel  seguito denominato «decreto attuativo», con il quale sono
stati stabiliti i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione
delle  agevolazioni  alle  attivita' produttive previste dall'art. 1,
comma 2  del  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
  Nel rispetto delle procedure e delle modalita' fissate dal predetto
decreto   attuativo,   con   la  presente  circolare  si  forniscono,
relativamente ai settori «Industria», «Turismo» e «Commercio» e fatta
eccezione  per  le  imprese  artigiane di cui all'art. 15 del decreto
medesimo,   specifiche   indicazioni   e  precisazioni,  nonche',  in
allegato,  la  nuova  modulistica  per  la concessione e l'erogazione
delle  agevolazioni  e  l'elenco  della  documentazione richiesta. Le
predette  nuove  modalita'  si  applicano,  come  peraltro  stabilito
dall'art.  16  del  citato decreto attuativo, ai bandi il cui termine
iniziale  di presentazione delle domande e' successivo all'entrata in
vigore  del  medesimo  decreto.  Ai  bandi emanati prima di tale data
continuano  pertanto  ad  applicarsi le disposizioni del «testo unico
delle  direttive» di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000, e
successive  modifiche e integrazioni, le disposizioni del regolamento
approvato  con  decreto  ministeriale  del  20 ottobre 1995, n. 527 e
successive  modifiche  e integrazioni, nonche' quelle contenute nelle
relative circolari esplicative.
1 - Soggetti beneficiari e attivita' ammissibili.
  1.1  I  soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le
imprese  operanti nei settori di attivita' indicati all'art. 1, commi
4  e  5,  del decreto attuativo che intendono realizzare programmi di
investimento  nell'ambito  di proprie unita' produttive ubicate nelle
«aree   sottoutilizzate».   Per   unita'  produttiva  si  intende  la
struttura,  anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma
prossimi,  finalizzata  allo  svolgimento  dell'attivita' ammissibile
alle   agevolazioni,   dotata   di   autonomia  produttiva,  tecnica,
organizzativa,  gestionale  e  funzionale.  Nel caso in cui l'impresa
produca  nello  stesso  luogo  beni  e  servizi insieme, devono poter
essere  individuate,  ai  fini  delle  valutazioni per la concessione
delle   agevolazioni,   due  distinte  unita'  produttive.  Le  «aree
sottoutilizzate»   sono   quelle  di  cui  all'art.  61  della  legge
27 dicembre  2002,  coincidenti  con  le aree depresse individuate ai
sensi  dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito  dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modifiche
e  integrazioni.  L'elenco di tali aree e' riportato nell'allegato n.
1.
  Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di
cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere gia' iscritte
al  registro  delle  imprese  e  devono  trovarsi  nel pieno e libero
esercizio  dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione  e  non  essendo  sottoposte  a procedure di fallimento,
liquidazione  coatta amministrativa e amministrazione controllata. Le
domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla
predetta  data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni
anche  in  assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purche'
le  stesse  imprese  siano  gia'  titolari di partita IVA. Per questi
ultimi  soggetti  detta  iscrizione  deve comunque avvenire ed essere
tempestivamente  comprovata  dall'impresa  alla  banca concessionaria
attraverso  lo  specifico  certificato  da allegare alla richiesta di
erogazione  relativa  all'ultimo  stato  di  avanzamento  (si veda il
successivo   punto   7.3).   Tutti   i  soggetti  che  richiedono  le
agevolazioni,   in   considerazione   della   particolare   procedura
concorsuale,  devono  trovarsi in regime di contabilita' ordinaria. A
tal  fine,  i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione nel
Modulo di domanda.
  Le  domande di agevolazione delle imprese artigiane, che rispondono
ai  requisiti  di  ammissibilita'  di  cui  all'art.  15  del decreto
attuativo,  non possono essere presentate a valere sui bandi relativi
al  settore  «Industria»,  ma esclusivamente su quelli riservati alle
imprese artigiane cui si applicano le modalita' semplificate previste
dal medesimo art. 15.
  Per  beneficiare  delle  agevolazioni  in  argomento,  le  predette
imprese  devono  proporre  un  programma  di  investimenti organico e
funzionale,  tecnicamente,  economicamente e finanziariamente valido,
da  realizzare nell'ambito di un'unita' produttiva per lo svolgimento
di  una  delle  attivita'  ammesse dalla presente normativa. Entro la
data  di  chiusura  dei  termini  di  presentazione  delle domande di
agevolazioni  il  soggetto  richiedente  deve  comprovare di avere la
piena  disponibilita'  del  suolo  e,  ove  esistenti, degli immobili
dell'unita'  produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile
da   idonei   titoli  di  proprieta',  diritto  reale  di  godimento,
locazione,  anche  finanziaria,  o  comodato,  anche  nella  forma di
contratto  preliminare  di  cui all'art. 1351 del codice civile. Alla
predetta  data,  gli  atti  o i contratti relativi ai detti titoli di
disponibilita'  devono risultare gia' registrati, anche in ossequio a
quanto  disposto  dall'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.  131/1986,  testo  unico  sull'imposta  di  registro,
potendo,  tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo
nei  casi  in  cui  la  stessa  viene effettuata per il tramite di un
pubblico  ufficiale.  In  tale  ultimo  caso, la registrazione e, ove
previsto   dalla  legge,  la  trascrizione,  devono  essere  comunque
comprovate  dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla
chiusura  dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni.
La  registrazione  e/o  la  trascrizione  oltre  il  suddetto termine
comporta l'invalidita' della domanda. Qualora la piena disponibilita'
dell'immobile  sia  legata  ad  una  concessione  demaniale,  occorre
distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta
per  la  prima volta (e' il caso dei nuovi impianti) da quella in cui
l'impresa  richieda  il  rinnovo  di  una concessione gia' ottenuta e
rinnovata   periodicamente  in  passato.  Nel  primo  caso  la  piena
disponibilita'   dell'immobile   si   determina  con  la  concessione
demaniale.  Nel  secondo  caso,  in relazione ai tempi a volte lunghi
intercorrenti  tra  la  richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, e'
sufficiente   che   entro   la   data  di  chiusura  dei  termini  di
presentazione  delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato
la  richiesta  di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le
opere  da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino
nelle  previsioni  della  precedente concessione della quale e' stato
richiesto  il  rinnovo.  Nel caso in cui il programma di investimenti
ricada   all'interno   di  agglomerati  industriali  ovvero  di  aree
attrezzate,  individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali,
di  cui  all'art.  36,  comma 4 della legge n. 317/1991, e successive
modifiche  e  integrazioni,  o  da  Piani per Insediamenti Produttivi
predisposti  da  amministrazioni comunali, la piena disponibilita' si
intende  comprovata  attraverso un atto formale di assegnazione di un
lotto  specificatamente  individuato nel quale siano indicati i tempi
massimi  entro  i  quali  dovra'  essere  definita  la  procedura  di
esproprio  dell'area  e,  comunque,  tenendo  conto anche del livello
attuale  e  futuro  di  infrastrutturazione  dell'area, potra' essere
consentito  concretamente  l'insediamento  nel  lotto e, soprattutto,
l'avvio   a   realizzazione   del  programma  da  parte  dell'impresa
assegnataria;  tali  tempi  massimi,  ai fini dell'accoglimento della
domanda  di  agevolazione,  dovranno risultare compatibili con quelli
previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il
riferimento   ad   un   «lotto   specificatamente  individuato»  deve
intendersi  soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del
lotto   stesso,   corredata   da   una  planimetria  della  zona  con
l'individuazione  di  massima  del  lotto  medesimo  che ne mostri la
conformazione.  Con riferimento al settore «Turismo», nel caso in cui
il  programma di investimenti sia da realizzare in un immobile non di
proprieta'  dell'impresa  richiedente,  alla  domanda di agevolazione
deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile
stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma, secondo
la schema di cui all'allegato n. 2.
  Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di
agevolazioni,  il  suolo  e gli immobili interessati dal programma di
investimenti   devono   essere   gia'   rispondenti,   in   relazione
all'attivita'  da  svolgere,  ai  vigenti  specifici vincoli edilizi,
urbanistici  e  di  destinazione  d'uso,  come  risultante  da idonea
documentazione o da perizia giurata che attestino la piena ed attuale
sussistenza di detto requisito.
  1.2  Per  le  imprese  operanti  nel  settore delle costruzioni che
intendano  utilizzare  i  beni  agevolati  nell'ambito  dei  cantieri
ubicati  nelle  aree  ammissibili  di  un'unica  regione  (si veda il
successivo  punto  1.5), la disponibilita' di cui al precedente punto
1.1  da  parte  dell'impresa  e'  riferita  alla  sola  stabile  sede
operativa,  sede  che  non  deve  necessariamente ricadere in un'area
ammissibile  -  e  in  tal  caso  non  potranno  essere  ammesse alle
agevolazioni  spese  relative  a  beni  e/o  interventi  nella stessa
utilizzati e/o realizzati. La predetta sede operativa deve, peraltro,
risultare dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese. Si
precisa, inoltre che:
    -  la sussistenza della sede operativa nella regione e' richiesta
per  le  sole  imprese di costruzioni che intendono utilizzare i beni
del  programma  nei  cantieri  ubicati  nelle  aree ammissibili della
regione  stessa.  Tale  condizione  e'  mirata  a  comprovare  che la
presenza  dell'impresa  nel  territorio della regione ha carattere di
stabilita'  e  continuita'  e non di episodicita'. A tale riguardo si
precisa   che   la   sede   operativa   puo'   coincidere,  a  titolo
esemplificativo,  con  la  sede  legale dell'impresa, con un immobile
adibito  al  ricovero  degli automezzi o anche con l'abitazione di un
socio o del titolare dell'impresa stessa, ferma restando tuttavia, la
condizione  che tale sede sia riportata sul certificato di iscrizione
al  Registro  delle  imprese e che della stessa l'impresa abbia piena
disponibilita' entro la data di chiusura dei termini di presentazione
delle domande;
    -  qualora  il  programma di investimenti comprenda interventi da
agevolare  su  immobili  (terreni  e/o fabbricati) che l'impresa gia'
possiede  o  che  intende  acquistare o realizzare, la disponibilita'
dell'immobile, anche nel caso in cui l'impresa abbia rappresentato la
volonta' di utilizzare i beni del programma nelle aree ammissibili di
una  determinata  regione,  puo'  non essere necessariamente riferita
alla  suddetta sede operativa risultante dal certificato del Registro
delle  imprese all'atto della domanda, bensi', in analogia a tutte le
altre  imprese  dei  settori  diversi  da quello delle costruzioni, a
quella  dei richiamati immobili ove effettuare gli interventi. In tal
caso,  come per le richiamate altre imprese, per tali immobili dovra'
essere   comprovata,   attraverso  idonea  documentazione  o  perizia
giurata,   anche   la  rispondenza,  in  relazione  all'attivita'  da
svolgere,  ai  vigenti  specifici  vincoli  edilizi, urbanistici e di
destinazione d'uso;
    -   le   imprese  in  questione,  qualora  siano  dispensate  dal
comprovare  l'iscrizione  al  Registro  delle  imprese  ai  sensi del
precedente  punto  1.1,  sono  comunque tenute a dimostrare, entro la
data  di  chiusura  dei  termini  di  presentazione  delle domande di
agevolazione,  la  disponibilita'  nella  regione  dell'immobile  ove
ubicare  la  sede  operativa ovvero ove realizzare gli interventi del
programma;  la  sussistenza  della  sede  operativa stessa dovra' poi
essere   comprovata,  attraverso  il  certificato  di  iscrizione  al
Registro   delle   imprese,   all'atto   della   trasmissione   della
documentazione  relativa  all'ultimo stato di avanzamento (si veda il
successivo punto 7.3).
  1.3  Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media
o  grande  dimensione  secondo i criteri stabiliti con il decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive del 18 aprile 2005, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale e'
stata  adeguata  la  definizione  di  piccola  e  media  impresa,  da
utilizzare   ai  fini  della  concessione  di  aiuti  alle  attivita'
produttive,  ed  in  particolare  di  quelli  di  cui  alla  legge n.
488/1992, alla disciplina comunitaria in materia.
  1.4 I programmi di investimento promossi dalle imprese estrattive e
manifatturiere  possono  riguardare  solo  uno  o  piu'  dei  settori
produttivi  di  cui  alle  sezioni C - «Estrazione di minerali» e D -
«Attivita'  manifatturiere»  della  Classificazione  delle  attivita'
economiche ISTAT 2002, fatti salvi i divieti e le limitazioni, di cui
al successivo punto 1.9, derivanti dalle vigenti specifiche normative
dell'Unione  europea.  L'attivita' estrattiva e quella manifatturiera
devono   inoltre   essere  comprovabili  dall'impresa  attraverso  la
puntuale  esposizione  nel  piano  descrittivo (si veda il successivo
punto  3.1) del proprio ciclo tecnologico delle produzioni effettuate
e/o di quelle previste.
  I  programmi  di  investimento  promossi dalle imprese operanti nel
settore  della  produzione  e distribuzione di energia elettrica e di
calore  di  cui  alle  classi 40.1 e 40.3 della classificazione delle
attivita'   economiche  ISTAT  2002,  sono  ammessi  alle  condizioni
indicate nell'allegato n. 1 al decreto attuativo.
  Per le imprese fornitrici di servizi i programmi possono riguardare
una o piu' delle attivita' di cui al predetto allegato.
  1.5  Con  riferimento  ai  programmi di investimento promossi dalle
imprese  operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F
della  classificazione  delle  attivita'  economiche  ISTAT  2002, in
relazione alla particolarita' del settore ed alle modalita' operative
di utilizzo dei beni strumentali, si applicano le condizioni previste
nell'allegato  n.  1  al decreto attuativo. In particolare, qualora i
beni  agevolabili  non  vengano utilizzati stabilmente nell'ambito di
un'unica  unita'  produttiva per il periodo minimo di utilizzo di cui
all'art.  11,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto  attuativo bensi'
nell'ambito  dei cantieri dell'impresa ubicati nelle aree agevolabili
di  un'unica  regione  che,  ai  fini della presente normativa, viene
intesa  come  «unita'  produttiva»,  la  dichiarazione  d'impegno del
legale  rappresentante  dell'impresa  che richiede le agevolazioni di
cui  al  medesimo allegato n. 1 al decreto attuativo, e' resa secondo
lo  schema  di cui all'allegato n. 3 alla presente circolare, facente
parte  della  documentazione a corredo della domanda di agevolazione.
In tal caso, si ricorda che:
    -  il  programma da agevolare viene di conseguenza inserito nella
graduatoria  ordinaria  o  nell'eventuale  graduatoria  speciale  per
settore  di  cui al successivo punto 6.1, lettera b) relativa a detta
regione,  con esclusione, quindi, dall'eventuale graduatoria speciale
per area di cui al medesimo punto 6.1, lettera b);
    -  la  misura  minima  delle  agevolazioni prevista nella regione
medesima  per  la  dimensione  dell'impresa viene applicata a tutti i
beni  del  programma, indipendentemente dall'effettiva localizzazione
degli stessi nel territorio della regione;
    -  ai  fini della determinazione dell'indicatore regionale di cui
al punto 6.4, ai programmi relativi a beni utilizzati nell'ambito dei
cantieri  ubicati  nelle  aree  ammissibili  di  un'unica regione, si
applica  il  minore  dei  punteggi  assegnati  per  il  settore delle
costruzioni,  in  relazione  alle  varie  aree del territorio ed alla
tipologia  del  programma  da  agevolare, ivi compresi quelli assunti
pari a zero in quanto non espressi.
  1.6  I programmi di investimento promossi dalle imprese del settore
«Turismo»,  cosi'  come  definito all'art. 1, comma 4, lettera b) del
decreto  attuativo, possono riguardare una o piu' delle attivita' ivi
elencate,  nonche'  le ulteriori attivita' ammissibili indicate dalle
regioni  e  dalle province autonome con le modalita' e nei termini di
cui all'art. 8, comma 11, lettera c) del medesimo decreto attuativo.
  1.7  I programmi di investimento promossi dalle imprese del settore
«Commercio»,  cosi' come definito all'art. 1, comma 4, lettera c) del
decreto  attuativo, possono riguardare una o piu' delle attivita' ivi
elencate nonche' quelle di cui all'allegato n. 2 al medesimo decreto.
Ai  fini  della  corretta  e  univoca  interpretazione delle suddette
attivita' si forniscono le seguenti precisazioni:
    -  per  quanto  concerne  gli  esercizi  di  vendita al dettaglio
classificati  media  e  grande  struttura  (di  cui  alla lettera c2)
dell'art.  1,  comma 4 del decreto attuativo) si precisa che, secondo
il  principio  generale della coincidenza tra soggetto beneficiario e
gestore  dell'attivita'  agevolata  che  regola  la concessione delle
agevolazioni,  i  centri  commerciali  non rientrano tra le attivita'
ammissibili  in  quanto,  ancorche'  assimilati ad una grande o media
struttura  ai fini dell'autorizzazione all'apertura, essi non sono un
singolo esercizio commerciale, bensi' una struttura all'interno della
quale  opera  una  pluralita'  di  soggetti  con attivita' economiche
distinte  e  separate  da quelle del titolare dell'autorizzazione del
centro;
    -   con   riferimento   agli   esercizi  commerciali  di  vendita
all'ingrosso, centri di distribuzione e servizi complementari gestiti
da  strutture  operative  dell'associazionismo economico (di cui alla
lettera c3 dell'art. 1, comma 4 e alla lettera d), dell'allegato n. 2
del  decreto attuativo), per strutture operative dell'associazionismo
economico  si intendono le Unioni Volontarie ed i Gruppi di Acquisto,
ricomprendendo  tra  questi  ultimi anche le societa' cooperative tra
dettaglianti.   Le  Unioni  volontarie  sono  forme  di  integrazione
verticale,  regolate  da  uno  statuto  ed  evidenziate da uno o piu'
marchi comuni, fra uno o piu' grossisti e commercianti al dettaglio i
quali, pur conservando singolarmente la propria autonomia giuridica e
patrimoniale,  si  accordano  dal  punto  di  vista  operativo, anche
attraverso contratti di franchising, al fine di organizzare in comune
gli  acquisti  ed  alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite ed il
miglioramento  della  produzione  delle  singole  imprese aderenti. I
Gruppi  di  Acquisto  sono  associazioni  costituite in prevalenza da
commercianti  al  dettaglio,  ciascuno  dei quali conserva la propria
autonomia  giuridica  e  patrimoniale, promosse al fine di realizzare
acquisti e servizi di vendita in comune;
    -  per  quanto  concerne  gli  esercizi di vendita all'ingrosso e
centri  di  distribuzione (di cui alla lettera c3) del citato art. 1,
comma 4 del decreto attuativo), per superficie dell'unita' produttiva
si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da
banchi,  scaffalature e simili, nonche' quella destinata a magazzini,
depositi,  locali  di  lavorazione,  uffici  e servizi. Per centri di
distribuzione  si  intendono  le strutture all'interno delle quali la
singola    impresa    commerciale    o    la    struttura   operativa
dell'associazionismo   economico  provvedono  allo  stoccaggio,  alla
movimentazione   ed   alla   spedizione  delle  merci  agli  esercizi
commerciali   dell'impresa  stessa  ovvero  a  quelli  delle  imprese
aderenti  alla  struttura  operativa  dell'associazionismo  economico
medesima;
    -  per quanto concerne le attivita' di vendita per corrispondenza
e commercio elettronico (di cui alla lettera c4) dell'art. 1, comma 4
del   decreto   attuativo),  per  commercio  elettronico  si  intende
l'attivita'  commerciale ovvero quella di acquisto di merci in nome e
per  conto  proprio  e  la  loro  rivendita  svolta  tramite  la rete
internet, mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce);
    - per quanto concerne i centri di assistenza tecnica (di cui alla
lettera  a)  dell'allegato n. 2 al decreto attuativo), la sussistenza
dell'autorizzazione  regionale all'esercizio delle attivita' previste
nello   statuto,  di  cui  al  comma  1,  dell'art.  23  del  decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  deve essere comprovata da una
dichiarazione  del  legale  rappresentante  del  centro di assistenza
tecnica  secondo  lo  schema  di  cui all'allegato n. 4 alla presente
circolare,  da  produrre  entro  la  data  di chiusura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazioni;
    -  per  quanto  concerne  le  attivita'  di  cui  alla lettera b)
dell'allegato  n. 2 al decreto attuativo, per societa' di gestione di
centri  commerciali  si intende la societa' alla quale e' affidata la
gestione  unitaria  delle  infrastrutture  e  degli spazi di servizio
comuni del centro commerciale;
    -  le imprese fornitrici di «servizi complementari» devono essere
costituite sotto forma di societa' regolari.
  Inoltre,  con  riferimento ai pubblici esercizi di cui alla lettera
c6)  dell'art.  1, comma 4 del decreto attuativo, si precisa che sono
ammissibili  alle  agevolazioni  i  programmi  promossi  da  pubblici
esercizi ove siano svolte le seguenti attivita':
    a) somministrazione  di  pasti  e bevande (ristoranti, trattorie,
tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
    b) somministrazione  di  bevande,  nonche' di latte, di dolciumi,
compresi   i  generi  di  pasticceria  e  gastronomia  (bar,  caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).
  Tali attivita' possono essere svolte anche:
    -  congiuntamente  all'attivita'  di  trattenimento  e  svago  in
discoteche,   sale   da   ballo,  sale  da  gioco,  locali  notturni,
stabilimenti balneari ed esercizi similari;
    -  all'interno  di  esercizi  posti  nelle aree di servizio delle
autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
    -   all'interno  di  mezzi  di  trasporto  pubblico,  solo  se  a
percorrenza urbana ovvero in disarmo.
  Sono   pertanto   escluse   dalle   agevolazioni  le  attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande svolte:
    - al domicilio del consumatore;
    -  negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri
complessi   ricettivi,   le   cui  prestazioni  sono  riservate  agli
alloggiati;
    -  nelle  mense  aziendali  e negli spacci annessi ai circoli non
aperti al pubblico;
    -   negli  esercizi  nei  quali  la  somministrazione  stessa  e'
esercitata   in  via  diretta  a  favore  dei  propri  dipendenti  da
amministrazioni, enti o imprese;
    -   in   scuole,   ospedali,  comunita'  religiose,  stabilimenti
militari, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
  In  relazione  ai predetti programmi promossi dai pubblici esercizi
si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
    a) per  quanto  concerne  i  programmi  diretti  allo sviluppo di
formule    commerciali    che    prevedano    l'integrazione    della
somministrazione  con  la  vendita  di  beni  e/o  servizi,  ai  fini
dell'ammissibilita'     del    programma    di    investimenti,    la
somministrazione  si  intende  integrata  con  la vendita di beni e/o
servizi qualora il programma stesso preveda la creazione, all'interno
del  pubblico  esercizio,  di  un'area esclusivamente dedicata a tale
vendita   con  una  superficie  almeno  pari  al  10%  di  quella  di
somministrazione   indicata   nell'autorizzazione   allo  svolgimento
dell'attivita'.  Qualora  il  programma  di  investimenti riguardi un
pubblico  esercizio nel quale sia gia' svolta un'attivita' di vendita
di  beni  e/o servizi, il programma medesimo deve comportare, ai fini
dell'ammissibilita',   un   incremento   della  superficie  esistente
dedicata  a  tale  vendita in misura almeno pari al 50% della stessa,
fermo  restando  che  la  superficie  di vendita alla conclusione del
programma   deve   risultare   almeno   pari  al  10%  di  quella  di
somministrazione.  La  superficie  di  vendita cui si fa riferimento,
rilevabile  dalla planimetria di cui nel seguito, e' quella in pianta
occupata   dalle  attrezzature  di  vendita  (banconi,  scaffalature,
camerini  per  la  prova  dei capi di abbigliamento, ecc.) e quella a
disposizione  del  personale  addetto  alla vendita stessa. Non viene
computata  a  tal fine la superficie destinata a magazzini, depositi,
locali di lavorazione, uffici e servizi; non viene altresi' computata
la  superficie  dedicata alla vendita di generi di monopolio, di beni
derivanti   dall'ordinaria   attivita'   di   trasformazione   svolta
all'interno  dell'esercizio,  di  bevande alcoliche (ad eccezione del
vino)  e  non  alcoliche,  di  prodotti di gastronomia e di dolciumi,
compresi  i  generi di gelateria e pasticceria, di servizi relativi a
concorsi,  pronostici  e  scommesse, nonche' le superfici destinate a
giochi ed apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 del regio
decreto  18 giugno  1931, n. 773, recante «Testo Unico delle Leggi di
Pubblica  Sicurezza  (TULPS)»  e successive modifiche e integrazioni,
ovvero  alle  attivita'  connesse  alla  consegna  al  domicilio  del
cliente;
    b) per quanto concerne i programmi promossi da imprese aderenti a
catene   commerciali  anche  in  forme  di  franchising,  per  catena
commerciale  si intende un numero minimo di cinque pubblici esercizi,
anche  se appartenenti ad imprese diverse purche' legate da contratto
di  franchising,  aventi  medesimo  marchio  e/o insegna, ed anche se
localizzati  in comuni diversi (quelli diversi dall'esercizio oggetto
del   programma   possono   essere  localizzati  anche  in  aree  non
ammissibili). Per franchising si intende la concessione di licenze di
diritti   di   proprieta'  immateriale  relativi  a  marchi  o  segni
distintivi  e know-how per l'utilizzo e la distribuzione di beni o la
prestazione  di  servizi.  Oltre  la licenza su diritti di proprieta'
immateriale,   il   franchisor   (affiliante)   fornisce  inoltre  al
franchisee  (affiliato), durante il periodo di vigenza del contratto,
un'assistenza  tecnica  o  commerciale.  La  licenza  e  l'assistenza
tecnica  formano  parte  integrante della formula commerciale oggetto
del   franchising.   Tale   definizione  si  intende  automaticamente
sostituita da quella eventualmente introdotta da una successiva norma
nazionale;
    c) per  quanto concerne i programmi promossi da imprese che hanno
ottenuto   marchi   di   qualita'   del  servizio  e/o  di  tipicita'
dell'offerta   gastronomica  rilasciati  o  attestati  da  camere  di
commercio,  regioni o province, i marchi di qualita' del servizio e/o
di  tipicita'  dell'offerta  gastronomica  devono  essere  stati gia'
ottenuti  alla data di presentazione del Modulo di domanda (ancorche'
la relativa documentazione sia presentata successivamente ma comunque
entro  la  chiusura  dei  termini  di  presentazione delle domande) e
devono  riferirsi all'esercizio oggetto del programma di investimenti
proposto  per  le  agevolazioni  e  devono  essere stati rilasciati o
attestati  da camere di commercio, regioni e/o province sulla base di
norme tecniche dalle stesse riconosciute.
  Infine,  sempre in relazione alle predette attivita' ammissibili di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  si  precisa  che entro i
termini  di  chiusura del bando, l'impresa istante deve produrre alla
banca  concessionaria,  con  le  medesime  modalita'  indicate per la
documentazione  ordinariamente  prevista  per  l'accesso  ai benefici
della  legge n. 488/92 e ad integrazione di quest'ultima, la seguente
documentazione:
    -  copia dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di
alimenti  e  bevande  (ex  legge  n.  287/1991,  art. 3, commi 1 e 4)
relativa all'esercizio cui si riferisce il programma di investimenti;
nel caso di programmi classificati come «nuovo impianto» diretti allo
sviluppo  di  formule  commerciali che prevedono l'integrazione della
somministrazione  con  la  vendita  di beni e/o servizi, l'obbligo di
allegare  alla  domanda di agevolazione la predetta autorizzazione va
applicato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della
legge  287/1991,  ai sensi del quale il sindaco del comune competente
rilascia  le  autorizzazioni verificando la conformita' dei locali ai
criteri  prescritti dalla normativa ovvero riservandosi di verificare
detta  conformita'  ove  cio'  non  sia  possibile in via preventiva;
pertanto,  in  base  a tale disposizione e' sufficiente allegare alla
domanda l'atto autorizzativo di carattere preliminare con il quale il
rilascio  dell'autorizzazione  definitiva e' rinviato all'esito degli
accertamenti  prescritti dalla normativa. L'autorizzazione definitiva
dovra' comunque essere allegata alla richiesta di erogazione relativa
all'ultimo stato di avanzamento (si veda il successivo punto 7.3);
    -  planimetria  dell'esercizio,  redatta  e  sottoscritta  da  un
tecnico  abilitato,  che  evidenzi  le  superfici  destinate  e/o  da
destinare  alla  somministrazione  e  quelle destinate o da destinare
alla  vendita  di  beni  e/o  servizi e comprendente il lay-out delle
relative   attrezzature  (limitatamente  ai  programmi  diretti  allo
sviluppo  di  formule  commerciali che prevedano l'integrazione della
somministrazione con la vendita di beni e/o servizi);
    -   dichiarazione   del  titolare  o  del  legale  rappresentante
dell'impresa   istante   che   attesti   l'appartenenza  alla  catena
commerciale  come  sopra  definita, fornendo le necessarie specifiche
per  l'individuazione  della stessa: numero e ubicazione dei pubblici
esercizi,   imprese   titolari,  contratti,  ecc.  (limitatamente  ai
programmi  promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in
forme di franchising);
    -  copia  del certificato/attestato di qualita' del servizio o di
tipicita'   dell'offerta  gastronomica  (limitatamente  ai  programmi
promossi  da  imprese  che  hanno  ottenuto  marchi  di  qualita' del
servizio  e/o  di  tipicita'  dell'offerta  gastronomica rilasciati o
attestati da camere di commercio, regioni o province).
  Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda la predisposizione del
piano  descrittivo di cui al punto 3.1, qualora le agevolazioni siano
richieste   per   i   programmi  diretti  allo  sviluppo  di  formule
commerciali  che  prevedano l'integrazione della somministrazione con
la  vendita di beni e/o servizi, l'impresa istante deve compiutamente
descrivere    le   modalita'   di   realizzazione   dell'integrazione
dell'attivita'   di  somministrazione  con  l'attivita'  di  vendita,
specificando   altresi'  i  beni/servizi  oggetto  dell'attivita'  di
vendita, nonche' le superfici destinate alla somministrazione ed alla
vendita  di  beni e/o servizi (precedente e successiva al programma),
cosi' come rappresentata nella planimetria allegata.
  1.8  La  legge  n.  488/1992  costituisce la normativa nazionale da
utilizzare  per  il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione
europea  previste  nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e dal
relativo   Programma   Operativo  Nazionale  «Sviluppo  Imprenditoria
Locale»  per  le  aree  Obiettivo  1,  e  negli  eventuali interventi
nell'ambito  dei  programmi  regionali finalizzati all'utilizzo delle
risorse comunitarie.
  Limitatamente  ai  programmi  di  investimento  che  possono essere
ammessi  al  cofinanziamento, al fine di consentire il pieno rispetto
dei predetti programmi operativi nazionali e regionali, nonche' delle
scadenze  fissate  dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per
l'erogazione  a  saldo  dell'agevolazione,  potranno  essere previste
particolari  disposizioni in deroga a quelle contenute nella presente
circolare, che comunque saranno tempestivamente rese note e riportate
nei decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.
  1.9 Per quanto riguarda i settori agevolabili, occorre rilevare che
taluni  di  essi,  sono  soggetti  a  divieti e/o limitazioni come di
seguito specificato:
  Siderurgia:  in  tale  settore, cosi' come definito nell'allegato B
della  disciplina  multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai
grandi  progetti  d'investimento  di  cui  alla  comunicazione numero
C(2002)  315,  pubblicata  nella  G.U.C.E.  C70 del 19 marzo 2002, e'
fatto divieto di concedere aiuti all'investimento.
  Cantieristica  navale:  per tale settore, cosi' come definito nella
disciplina  sugli  aiuti  al  settore della costruzione navale di cui
alla  comunicazione  2003/C  317/06 del 30 dicembre 2003 sono ammessi
solo programmi di investimento riguardanti:
    *  l'adeguamento  o  ammodernamento  di  cantieri  esistenti, non
connessi  ad  una  ristrutturazione  finanziaria dei cantieri stessi,
allo scopo di aumentarne la produttivita' purche':
      -  nelle  regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui
all'art. 87.3.a del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata
dalla  Commissione  per  ciascuno  Stato membro per la concessione di
aiuti  di  Stato  a  finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non
superi il 22,5% ESN;
      -  nelle  regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui
all'art. 87.3.c del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata
dalla  Commissione  per  ciascuno  Stato membro per la concessione di
aiuti  di  Stato  a  finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non
superi il 12,5% ESN o il massimale applicabile per gli aiuti di Stato
a finalita' regionale, se questo e' inferiore;
      -  riguardino  esclusivamente  spese  ammissibili  in base agli
orientamenti  comunitari  in  vigore sugli aiuti di Stato a finalita'
regionale.
    *  l'innovazione  di  cantieri  di costruzione esistenti, fino ad
un'intensita'  massima di aiuto del 20% lordo, purche' siano connessi
all'applicazione  industriale di prodotti e processi innovativi, vale
a  dire  prodotti  o  processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente
migliorati rispetto allo stato dell'arte del settore nella Comunita',
che   siano   sottoposti  al  rischio  di  insuccesso  tecnologico  o
industriale, a condizione che:
      -  gli  aiuti siano limitati a coprire le spese d'investimento,
concezione,   ingegneria   industriale  e  collaudo  direttamente  ed
esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto.
  L'impresa   interessata   deve  adeguatamente  indicare  nel  piano
descrittivo,  di  cui  al  successivo  punto  3.1,  e,  se  del caso,
documentare  la  sussistenza  delle  suddette  condizioni. Qualora le
agevolazioni   richieste   risultassero   superiori   alle   predette
intensita'   massime,   si  provvedera'  alle  necessarie  rettifiche
attraverso  una  riduzione  dell'ammontare  delle  stesse  secondo  i
criteri indicati nell'allegato n. 5.
  Fibre   sintetiche:   in   tale   settore,   cosi'   come  definito
nell'allegato   D   della   disciplina  multisettoriale  degli  aiuti
regionali  destinati  ai  grandi  progetti  d'investimento  e'  fatto
divieto di concedere aiuti all'investimento.
  Industria  automobilistica,  cosi'  come  definita  nell'allegato C
della  disciplina  multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai
grandi progetti d'investimento:
    - per i programmi di investimento con agevolazione in Equivalente
Sovvenzione  Lordo  superiore  a  5 Meuro, l'agevolazione puo' essere
concesso  nel limite del 30% del corrispondente massimale UE di aiuto
valido per dimensione d'impresa ed ubicazione dell'unita' produttiva;
    -  per  i  programmi  di  investimento  con  spese ammissibili ed
agevolazione   concedibile   pari   o   inferiori  ai  detti  limiti,
l'agevolazione   puo'   essere   concessa  nel  limite  del  suddetto
corrispondente massimale.
  Industrie  alimentari,  delle bevande e del tabacco: secondo quanto
stabilito  dagli  Orientamenti  Comunitari per gli aiuti di stato nel
settore  agricolo  G.U.C.E.  C28  1° febbraio  2000,  ai  fini  della
concessione   di   aiuti   di   Stato  per  la  trasformazione  e  la
commercializzazione  dei  prodotti agricoli di cui all'Allegato I del
Trattato    di    Amsterdam,    ferma   restando   l'esclusione   dal
cofinanziamento  FESR,  le  tipologie  di investimento ammissibili ai
fondi  nazionali  sono  quelle indicate dalle regioni del Centro-Nord
nei  rispettivi  Piani  di  Sviluppo Rurale (PSR) e dalle regioni del
Mezzogiorno  nei  Programmi  Operativi Regionali (POR) e nei relativi
complementi  di  programmazione  vigenti  alla  data  di apertura del
bando,  fatte  salve  le  eventuali modifiche estensive che dovessero
eventualmente intervenire entro la data di chiusura del bando.
  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei suddetti
POR  e  PSR,  si  precisa  che  i limiti regionali di trasformazione,
spesso richiamati nei predetti documenti di programmazione regionali,
ai  sensi  della  legge n. 488/1992, verranno considerati come limiti
riferiti  alla  singola  impresa,  in  modo da permettere la puntuale
verifica  del  rispetto  di  tale  limitazione  da  parte di ciascuna
impresa   medesima;   a   tal  riguardo,  il  recupero  di  capacita'
abbandonate,  ai  sensi  della  legge  n.  488/1992,  sara',  quindi,
possibile  solo da parte della stessa impresa, in modo da evitare che
piu'  imprese possano beneficiare di tale condizione, comportando, di
fatto,  un  aumento della capacita' regionale. Inoltre, relativamente
al settore della trasformazione del pomodoro, in attesa che i POR e i
PSR vengano armonizzati con la nuova regolamentazione comunitaria che
prevede   la  sostituzione  delle  vecchie  quote  di  trasformazione
assegnate  alle  singole imprese con una soglia nazionale di prodotto
fresco  da  destinare  alla  trasformazione,  ai sensi della legge n.
488/92, si continuera' a far riferimento alle quote di trasformazione
assegnate   alle   imprese.   Pertanto,   gli   investimenti  saranno
considerati  ammissibili  a  condizione che non comportino un aumento
della  capacita' di trasformazione che vada oltre la quota attribuita
alla singola impresa.
  Inoltre,  sono ammissibili ai soli fondi nazionali gli investimenti
rientranti nella classe 15.20 - «Lavorazione e conservazione di pesce
e  di prodotti a base di pesce» della Classificazione delle attivita'
economiche  ISTAT  2002  che  rispettano  le condizioni del punto 2.4
dell'allegato  III  al  regolamento  CE  n.  2792/1999,  e successive
modifiche e integrazioni. In particolare, ai fini di cui sopra:
    a) per  «trasformazione  e commercializzazione dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura» si intende l'intera serie di operazioni di
manutenzione,  trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra
il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale;
    b) non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
      - prodotti  della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere
utilizzati  e  trasformati  per fini diversi dal consumo umano, salvo
qualora   si  tratti  d'investimenti  concernenti  esclusivamente  il
trattamento,  la trasformazione e la commercializzazione degli scarti
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
      - il commercio al dettaglio.
  Ai  fini  delle  verifiche  istruttorie  e  della concessione delle
agevolazioni,    le   imprese   che   operano   nel   settore   della
«trasformazione  e  commercializzazione dei prodotti agricoli» di cui
all'Allegato  I  del  Trattato  di Amsterdam ovvero nel settore della
«Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce»,
devono  fornire  alle banche concessionarie, nel piano descrittivo di
cui  al  successivo  punto  3.1, tutti gli elementi e le informazioni
utili  a  comprovare  la  sussistenza  delle  condizioni  oggettive e
soggettive   per  l'ammissibilita'  alle  agevolazioni  previste  dai
predetti  regolamenti  e  orientamenti  comunitari  e  dai  POR e PSR
regionali.
  Sulla  base  delle  suesposte  considerazioni,  corre  l'obbligo di
avvertire  le  imprese  ed  i  soggetti  interessati  che anche per i
suddetti  settori  di  attivita'  ammissibili  la  concessione  delle
agevolazioni sara' disposta secondo l'ordine delle graduatorie di cui
al successivo punto 6.1 ma sulla base delle risorse, secondo il caso,
cofinanziate o nazionali disponibili.
  Sono   subordinate   alla   notifica   alla   Commissione  U.E.  ed
all'approvazione  da  parte  di  quest'ultima  le  concessioni  delle
agevolazioni  relative  ai  programmi  assoggettati  alla  disciplina
multisettoriale   degli   aiuti  ai  grandi  progetti  d'investimento
(G.U.C.E.  C70  del  19 marzo  2002).  Sono altresi' subordinate alla
predetta  notifica  e approvazione le concessioni di agevolazioni per
programmi  nel settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti  agricoli  di  cui all'Allegato I del Trattato di Amsterdam,
che comportino un investimento complessivo ammissibile superiore a 25
milioni  di euro o che prevedano un contributo superiore a 12 milioni
di euro.
  In  tutti  i  casi  in  cui  la  concessione  delle agevolazioni e'
subordinata  alla  notifica  alla  Commissione dell'Unione europea ed
all'approvazione   da  parte  di  quest'ultima,  il  Ministero  delle
attivita'  produttive,  al ricevimento degli esiti di detta notifica,
provvede ad emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti ed
a  trasmetterlo ai soggetti interessati ai fini della successiva fase
di erogazione delle agevolazioni.
  1.10 Qualora   uno   stesso   programma   riguardi  piu'  attivita'
assoggettabili   a  differenti  regimi  agevolativi  (ammissibili  al
cofinanziamento,   ammissibili   ai   soli   fondi   nazionali,   non
ammissibili),  si  distinguono  i seguenti casi, indipendentemente da
altre  eventuali  attivita'  svolte  dall'impresa nella stessa unita'
produttiva:
    -  se  il  programma  concerne  una  sola  attivita',  pur se non
prioritaria    nell'economia    dell'impresa,    o   piu'   attivita'
assoggettabili   al   medesimo   regime,   si   applica   il   regime
corrispondente;
    - se il programma concerne piu' attivita', in parte ammissibili a
cofinanziamento  ed  in  parte  ai soli fondi nazionali, il programma
stesso  puo'  essere  positivamente considerato per l'accesso ai soli
fondi nazionali;
    -   se  il  programma  concerne  piu'  attivita',  in  parte  non
ammissibili,   il   programma   stesso   non   e'   ammissibile  alle
agevolazioni,  a meno che non si riescano ad individuare ed escludere
gli investimenti relativi all'attivita' non ammissibile.
  In  ogni  caso, nel piano descrittivo devono risultare univocamente
individuabili   tutti  gli  elementi  necessari  per  la  valutazione
dell'attivita' ammissibile.
2 - Agevolazioni concedibili.
  2.1  Le  agevolazioni  sono  concesse  nella forma di contributo in
conto  capitale  e  di  finanziamento agevolato secondo i limiti e le
condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto attuativo. A tal fine si
precisa che:
    1)   il   finanziamento   bancario  ordinario  e'  condizione  di
ammissibilita'  alle  agevolazioni  ed  e'  concesso dalle banche (di
seguito  denominate  «soggetti  finanziatori»)  che sottoscrivono uno
specifico  accordo  con  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  ed  il
correlato   mandato   interbancario  sulla  base  delle  disposizioni
contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n.
76  del  15 luglio  2005;  entro  la  data di chiusura dei termini di
presentazione  delle  domande  di agevolazioni, l'impresa richiedente
trasmette  la comunicazione di esito della delibera del finanziamento
bancario   (nel  seguito  «delibera  del  finanziamento  ordinario»),
redatta  secondo  lo  schema allegato alla predetta convenzione; tale
delibera  potra' riferirsi anche all'eventuale finanziamento bancario
integrativo previsto nella convenzione medesima;
    2)  il  finanziamento bancario ordinario deve essere di importo e
durata pari a quelli del finanziamento agevolato richiesto;
    3)  le  imprese, tenuto conto della possibilita' di richiedere un
minor importo del contributo in conto capitale (si veda il successivo
punto   6.2),  potranno  individuare  differenti  combinazioni  delle
predette agevolazioni, sulla base delle misure indicate nell'allegato
n. 1, fermo restando che:
      a) l'ammontare  del  contributo  in  conto capitale non puo' in
nessun  caso  risultare  superiore  alla  somma dei due finanziamenti
(agevolato e ordinario);
      b) il  finanziamento  bancario  ordinario  deve  essere  sempre
almeno  pari al 15% degli investimenti ammissibili alla cui copertura
e' destinato;
      c) la somma del contributo in conto capitale, del finanziamento
agevolato  e  del  finanziamento  ordinario non puo' essere superiore
all'importo degli investimenti ammissibili;
      d) l'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa non deve essere
inferiore  al  25%  degli  investimenti  ammissibili.  A  tal fine si
precisa  che  rientrano  in tale categoria tutti i mezzi di copertura
finanziaria,  ivi  compreso  il  predetto finanziamento ordinario e/o
l'eventuale  operazione di locazione finanziaria, esenti da qualsiasi
aiuto pubblico.
  Le  agevolazioni  sono  concesse  entro  i  limiti delle intensita'
massime  di  aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione
alla  dimensione  di  impresa e alle aree territoriali di intervento,
tenuto   conto  della  misura  richiesta.  A  tal  fine,  qualora  le
agevolazioni   richieste   risultassero   superiori   alle   predette
intensita'   massime,   si  provvedera'  alle  necessarie  rettifiche
attraverso  una  riduzione  dell'ammontare  delle  stesse  secondo  i
criteri indicati nell'allegato n. 5.
  2.2 Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo
in  conto capitale e' concesso in relazione a beni ammortizzabili, si
precisa  che  lo  stesso  e'  da considerare a tutti gli effetti come
contributo  in  conto  impianti ai sensi dell'art. 88 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione
del  testo  unico delle imposte sui redditi, e successive modifiche e
integrazioni.
  2.3  Nel caso in cui il programma di investimenti preveda, in tutto
o   in   parte,   beni   acquisiti   tramite  locazione  finanziaria,
l'operazione di leasing, deliberata da societa' che sottoscrivono uno
specifico  accordo  con  Cassa depositi e prestiti s.p.a., sulla base
delle  disposizioni  contenute  nella  convenzione stipulata ai sensi
della  delibera  CIPE  n.  76  del  15 luglio  2005,  sostituisce  il
finanziamento   bancario   ordinario,   con   riferimento   ai   soli
investimenti realizzati tramite la stessa operazione di leasing e nei
limiti della quota necessaria ad assicurare la parita' di importo con
il  finanziamento  agevolato  richiesto,  la  cui  misura  minima  e'
comunque  pari al 15% degli investimenti ammissibili. L'ammontare del
contributo  in conto capitale non puo' risultare maggiore della somma
del  finanziamento  agevolato  e  della equivalente quota di leasing;
inoltre,  la somma di questi tre importi non puo' essere superiore al
totale  degli  investimenti  in leasing ammissibili. Entro la data di
chiusura  dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni,
l'impresa richiedente trasmette la comunicazione di esito di delibera
della  societa'  di  leasing (nel seguito «delibera della societa' di
leasing»)   redatta   secondo   lo   schema  allegato  alla  predetta
convenzione.  Nel caso in cui il programma preveda anche investimenti
da realizzare mediante acquisto diretto, sara' comunque necessario un
finanziamento  bancario  di  importo  pari a quello del finanziamento
agevolato riguardante detti investimenti.
  Il  finanziamento agevolato ha durata massima pari a quella residua
del  contratto  di  leasing  alla  data  di stipula del finanziamento
medesimo;  tale  durata  in  ogni  caso  non  puo' essere inferiore a
diciotto  mesi, pena l'inammissibilita' degli investimenti realizzati
in  leasing,  ferma  restando  la  durata  massima  di  quindici anni
stabilita all'art. 2, comma 2 del decreto attuativo.
  L'importo  del finanziamento agevolato non puo' essere superiore al
50%  del  valore del debito residuo in linea capitale dell'operazione
di leasing alla data di stipula del finanziamento medesimo.
  Il  piano  di  rimborso  dei  canoni  del contratto di leasing deve
assicurare, in relazione a ciascuna rata del finanziamento agevolato,
che  il  rapporto  tra l'importo del debito residuo in linea capitale
del  finanziamento  agevolato  medesimo  e  quello  del  contratto di
leasing,  non  superi  il valore del rapporto originario alla data di
scadenza   della   prima   rata  di  ammortamento  del  contratto  di
finanziamento agevolato, tra il finanziamento agevolato medesimo e il
debito   in   linea  capitale  del  contratto  di  leasing  al  netto
dell'eventuale  maxi canone pattuito e dell'importo in linea capitale
degli eventuali canoni gia' corrisposti dall'impresa.
  L'importo  e/o  la  durata del finanziamento agevolato stabiliti in
sede di concessione provvisoria sono pertanto rideterminati alla data
di  stipula  del relativo contratto, ricalcolando, se del caso, anche
il contributo in conto capitale.
  Qualora  alla data di sottoscrizione della Scheda Tecnica di cui al
successivo punto 5.3, il contratto di leasing sia gia' in decorrenza,
ai  fini  della concessione delle agevolazioni, l'importo e la durata
del   finanziamento   agevolato   concedibile   sono   stabiliti  con
riferimento  al  debito residuo e alla durata residua dell'operazione
di  leasing alla data presunta di stipula del finanziamento medesimo,
ricalcolando,  se  del caso, anche il contributo in conto capitale; a
tal  fine si conviene che la data di stipula intervenga alla scadenza
dell'ottavo  mese successivo al termine ultimo di presentazione delle
domande (vedasi punto 5.1).
  2.4  L'ammontare  delle  agevolazioni  calcolato in via provvisoria
viene  rideterminato  a  conclusione  del  programma di investimenti,
sulla  base  delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della
verifica  relativa  al  rispetto  delle  intensita'  massime di aiuto
previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni
cosi'  definitivamente  determinato  non  puo'  in  alcun modo essere
superiore a quello individuato in via provvisoria.
3 - Programmi e spese ammissibili .
  3.1  Ciascuna  domanda  di agevolazione deve essere correlata ad un
programma  di  investimenti  che non puo' riguardare piu' di una sola
unita'  produttiva  e  che deve essere organico e funzionale, da solo
idoneo,  cioe',  a  conseguire  gli obiettivi produttivi ed economici
prefissati  dall'impresa  ed  indicati nella domanda di agevolazione.
Uno  stesso  programma  non  puo' essere suddiviso in piu' domande di
agevolazione.    Allo   scopo   di   evidenziare   compiutamente   le
caratteristiche   del  programma  e  di  consentirne  la  valutazione
l'impresa  deve  corredare  la  domanda  di agevolazione con un piano
descrittivo,   concernente   il   programma   e  l'unita'  produttiva
nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato.
  Il  piano descrittivo deve adeguatamente approfondire gli argomenti
indicati  in  modo  necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di
cui  al  successivo  punto  5.3.  Esso  riguarda  in  particolare  la
descrizione    dell'organizzazione   e   del   campo   di   attivita'
dell'impresa,  del  programma  di  investimenti  sia  sotto l'aspetto
tecnico,  produttivo,  organizzativo e gestionale e delle ragioni che
ne  giustificano  la  realizzazione,  del  prodotto/servizio  e delle
tematiche  ambientali.  Al  fine  di  agevolare  la redazione di tale
documento,  si  fornisce nell'allegato n. 6 un indice ragionato degli
argomenti  che  devono  essere  contenuti  nel  piano descrittivo, da
adattare  alle  circostanze  ed  alle  caratteristiche  specifiche di
ciascun programma.
  3.2  Sono  ammessi  alle  agevolazioni  i  programmi il cui importo
complessivo  delle  spese  ammissibili  rientra  nei limiti stabiliti
dall'art. 3, comma 4 del decreto attuativo, e di seguito riportati:
    -  settori  «Industria»  e  «Turismo»:  da 1 milione di euro a 50
milioni di euro;
    - settore «Commercio»: da 1 milione di euro a 20 milioni di euro.
  Su  proposta  delle  regioni  e  delle  province autonome, ai sensi
dell'art.  8,  comma  11, lettera c) del decreto attuativo, il limite
minimo puo' essere cosi' modificato:
    a) da  400.000  euro a 1.500.000 euro per il settore «Industria»,
ad eccezione delle attivita' di servizi;
    b) da 300.000 euro a 2.500.000 euro per il settore «Turismo»;
    c) da  150.000 euro a 1.000.000 euro per il settore «Commercio» e
per le attivita' di servizi.
  I  predetti  programmi non possono essere ammessi alle agevolazioni
se  avviati prima della presentazione del modulo di domanda di cui al
successivo punto 5.3.
  3.3  Alle agevolazioni sono ammissibili i programmi di investimento
che  rientrano  nelle  tipologie  definite  all'art.  3  del  decreto
attuativo.  Per  una  corretta  applicazione di dette definizioni, si
forniscono  le seguenti ulteriori indicazioni, in relazione a ciascun
settore,  precisando  che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta
sono   quelli   riferiti,   qualora   non  diversamente  specificato,
all'«unita' produttiva», cosi' come definita al precedente punto 1.1.
  3.4 Con riferimento al settore «Industria», si precisa che:
    a) per   quanto   concerne   l'ampliamento,   per  «capacita'  di
produzione»  si  intende  il valore teorico massimo della produzione,
espresso  in  opportuna  unita'  di  misura (laddove non e' possibile
altra  soluzione,  espressa  in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni
unita'  di  tempo  (preferibilmente  il  turno  di  otto  ore  o, per
lavorazioni  a  ciclo  continuo,  le  24 ore) e per ciascun prodotto,
nelle  migliori  condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun
tipo;
    b) per quanto concerne l'ammodernamento:
      -  per  «produttivita»  si intende il rapporto tra il fatturato
netto  ed  il  numero  di  occupati, cosi' come indicati nella Scheda
tecnica;
      -  per «condizioni ecologiche legate ai processi produttivi» si
intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro;
    c) per  quanto concerne la riconversione: e' da intendere tale il
programma  attraverso  il quale, con riferimento alla Classificazione
delle attivita' economiche ISTAT 2002, vengono sostituite, in tutto o
in parte, le produzioni con altre appartenenti a «gruppi» differenti.
  3.5 Con riferimento al settore «Turismo», si precisa che:
    a) per  quanto concerne l'ampliamento, la capacita' produttiva e'
riferita  alla  potenzialita' delle strutture esistenti in termini di
disponibilita'  di  numero di camere, posti letto, aree di sosta, ore
uomo, ecc.;
    b) per  quanto concerne la riconversione: e' da intendere tale il
programma  attraverso  il quale si passa da un'attivita' funzionante,
anche  non  ammissibile  alle  agevolazioni  ai  sensi della presente
normativa,  ad  un'altra  diversa  ammissibile,  sempre  che cio' sia
compatibile  con  gli  specifici  vincoli  edilizi,  urbanistici e di
destinazione  d'uso degli immobili funzionali alla nuova attivita'. A
tal  fine  si  intende convenzionalmente «funzionante» l'attivita' in
corso  alla data di presentazione del Modulo di domanda o che non sia
cessata  prima dei due anni precedenti tale data. Qualora la suddetta
attivita' preesistente risulti cessata da oltre due anni dalla citata
data, il programma viene classificato come nuovo impianto.
  3.6 Con riferimento al settore «Commercio», nel caso di ampliamento
il  programma  e'  finalizzato  ad accrescere la capacita' produttiva
attraverso   un   potenziamento   delle   strutture  esistenti.  Tale
incremento,  limitatamente  agli  esercizi  commerciali di vendita al
dettaglio  nonche'  a  quelli di vendita all'ingrosso ed ai centri di
distribuzione,  si  realizza attraverso l'aumento significativo della
«superficie  di  vendita»,  per i primi, o della «superficie totale»,
per  gli altri, dell'unita' produttiva non inferiore al 20% di quella
preesistente.  Per  «superficie di vendita» dell'unita' produttiva si
intende, per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, l'area
destinata   alla   vendita,   compresa  quella  occupata  da  banchi,
scaffalature  e  simili; non costituisce superficie di vendita quella
destinata  a  magazzini,  depositi,  locali  di lavorazione, uffici e
servizi. Per gli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e per i
centri  di  distribuzione,  la  «superficie  di vendita» coincide con
quella dell'unita' produttiva come indicata al precedente punto 1.1.
  Per i pubblici esercizi, i servizi complementari e per le attivita'
che  esercitano  la  vendita  per  corrispondenza  e/o  il  commercio
elettronico  l'incremento  della  capacita' produttiva e' espresso in
opportune  unita' di misura e, ove non sia possibile altra soluzione,
in numero di ore-uomo.
  3.7 Per tutti i settori, la riattivazione consiste nell'utilizzo di
una  unita'  produttiva  esistente,  della  quale  sia  accertato  un
permanente  stato  di inattivita', per lo svolgimento di un'attivita'
ammissibile   uguale   o   funzionalmente  analoga  a  quella  svolta
precedentemente.    A   tal   fine   si   intende   convenzionalmente
«permanente»,  lo stato di inattivita' che si e' protratto per almeno
i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda.
Ai  fini  della concedibilita' delle agevolazioni e' necessario che i
soggetti  che  determinano  le  scelte  e  gli indirizzi dell'impresa
richiedente   siano   diversi  da  quelli  titolari  della  struttura
inattiva.  Per  tali  iniziative  possono  essere ammesse le spese di
manutenzione  in  senso  lato  purche' capitalizzate e funzionalmente
indispensabili   al   ripristino   dell'attivita'.   Per  completezza
espositiva   si  precisa  che,  nel  caso  di  stato  di  inattivita'
«permanente»,   qualora   la   nuova   attivita'  non  sia  uguale  o
funzionalmente  analoga  alla  precedente, tanto da non consentire il
prevalente   riutilizzo   funzionale  della  struttura  preesistente,
l'iniziativa e' da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato
di inattivita' non sia «permanente», l'iniziativa viene classificata,
a  seconda  delle  caratteristiche del programma, di ampliamento o di
ammodernamento, nel caso di attivita' uguale o funzionalmente analoga
alla  precedente,  di riconversione, nel caso di attivita' diversa da
quella precedente (si vedano i precedenti punti 3.4 e 3.5).
  3.8  Per  tutti  i settori, per quanto concerne il trasferimento si
precisa  che  tale  tipologia  sussiste  esclusivamente  allorche' il
programma    di    investimenti   riguardi   il   cambiamento   della
localizzazione dell'unita' produttiva e detto cambiamento sia imposto
da  decisioni  e/o  ordinanze  emanate  dall'amministrazione pubblica
centrale   o  locale  anche  in  riferimento  a  piani  di  riassetto
produttivo   e   urbanistico  o  a  finalita'  di  risanamento  e  di
valorizzazione  ambientale.  In  tutti  gli  altri  casi nei quali il
cambiamento  della  localizzazione  dell'unita'  produttiva derivi da
un'esigenza  dell'impresa,  il  programma e' da inquadrare, oltre che
come  trasferimento,  anche,  a tutti gli effetti, in una delle altre
tipologie  di  cui  il  programma  stesso presenta le caratteristiche
peculiari  ed  e'  con riferimento a quest'ultima tipologia che viene
attribuito  il  punteggio relativo all'indicatore regionale di cui al
successivo   punto  6.4.  E'  questo,  ad  esempio,  il  caso  legato
all'impossibilita'  per  l'impresa  di  ampliare la propria struttura
produttiva   nell'esistente   localizzazione;  in  tale  ipotesi,  in
presenza  di  un  cambiamento della localizzazione accompagnato da un
incremento  della  capacita'  di  produzione, il programma sarebbe da
classificare come «trasferimento ed ampliamento».
  In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non
solo  nei  casi  di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle
agevolazioni,   dalle   spese   ritenute   ammissibili   dalla  banca
concessionaria  deve  essere  portato  in  detrazione  il  valore dei
cespiti   gia'  utilizzati  e  non  piu'  reimpiegati  nell'attivita'
produttiva  compresi  tra  quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere
b),  c)  e d) del decreto attuativo. Il suddetto valore da portare in
detrazione e' quello che risulta da una perizia giurata redatta da un
tecnico  che  l'impresa deve individuare in relazione alle competenze
ed  abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare
i  cespiti  di  cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego
nell'attivita'  produttiva,  qualora questa sia gia' avvenuta, o alla
data  di  redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si
debba ancora verificare.
  3.9  Ai  sensi  di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto
attuativo,  con  riferimento  alle  tipologie  di spesa ammissibili e
tenuto   conto  delle  esclusioni  e  limitazioni  ivi  previste,  si
forniscono le seguenti precisazioni.
  Le spese ammissibili riguardano in generale:
    a) progettazioni  ingegneristiche  riguardanti  le  strutture dei
fabbricati  e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei
lavori,  studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione
di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di
legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di
qualita'    e    ambientali    secondo    standard    e   metodologie
internazionalmente   riconosciuti,   spese   per   l'istruttoria  del
finanziamento  bancario  e la valutazione delle garanzie da parte del
soggetto   finanziatore,  spese  per  la  stipula  del  contratto  di
finanziamento di cui al punto 6.8; limitatamente ai settori «Turismo»
e «Commercio», quote iniziali di franchising;
    b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
    c) opere murarie e assimilate;
    d) infrastrutture specifiche aziendali;
    e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica,
ivi    compresi   quelli   necessari   all'attivita'   amministrativa
dell'impresa,   ed   esclusi   quelli   relativi   all'attivita'   di
rappresentanza;  mezzi  mobili  strettamente  necessari  al  ciclo di
produzione    purche'   dimensionati   alla   effettiva   produzione,
identificabili  singolarmente  ed  a servizio esclusivo dell'impianto
oggetto delle agevolazioni;
    f) programmi  informatici  commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa;
    g) brevetti  concernenti  nuove tecnologie di prodotti e processi
produttivi.
  Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti,
divieti e condizioni:
    1)  le  spese di cui alla precedente lettera a) sono agevolabili,
per    le    grandi   imprese,   limitatamente   alle   progettazioni
ingegneristiche   riguardanti  le  strutture  dei  fabbricati  e  gli
impianti, sia generali che specifici;
    2)  l'ammontare  relativo  all'insieme  delle  spese  di cui alla
lettera  a)  e'  agevolabile, per tutte le imprese, nel limite del 5%
dell'investimento complessivo ammissibile;
    3)  le  spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di
terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali
includono  anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono
da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
    4)  le  spese  relative  all'acquisto del suolo aziendale, di cui
alla  lettera  b),  sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento
complessivo ammissibile;
    5)  in  relazione  alle  spese  di  cui  alle lettere c) e d), si
precisa:
      per il settore «Turismo», le spese riguardanti l'acquisto di un
immobile esistente (opere murarie e assimilate, funzionali, ancorche'
a seguito di modifiche, all'attivita' ammissibile, comprensive o meno
del  relativo  suolo),  possono  essere  agevolate, in funzione delle
caratteristiche  dell'immobile stesso e/o dell'attivita' da svolgere,
fino  ad  un  valore  massimo  del  50% dell'investimento complessivo
ammissibile;
      per  il  settore «Commercio», l'importo complessivo delle spese
di  cui  alle  lettere  c)  e d), e' agevolabile fino ad un ammontare
massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile dell'intero
programma.
  Pertanto, per entrambi i predetti settori, un programma consistente
solo  nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre opere
murarie  non  e'  agevolabile.  Nel  caso  che  il  programma preveda
l'acquisto  di  un immobile esistente comprensivo del relativo suolo,
al  fine  di  verificare  il  rispetto  dei  relativi predetti limiti
previsti  per  il  solo  suolo  aziendale  e  per  le  opere murarie,
l'impresa  deve produrre una perizia giurata attestante il valore del
suolo stesso.
  Limitatamente  al settore «Industria», l'acquisto del solo immobile
aziendale  non  inserito  in  un piu' vasto programma di investimenti
inquadrabile  in  una  delle  tipologie  di  cui all'art. 3, comma 2,
lettera   a)   del   decreto  attuativo,  puo'  essere  ammesso  alle
agevolazioni  solo se l'impresa richiedente conduceva precedentemente
la  propria  attivita'  in  locali  in fitto; in tal caso si ritiene,
convenzionalmente,    che    l'acquisto    sia    finalizzato    alla
riorganizzazione  aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto,
classificata di «ammodernamento».
  Si precisa inoltre:
    per  il  settore  «Industria»,  le  spese relative agli immobili,
soprattutto  se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici
di  servizi  possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in
cui  pertinenti  e  congrue secondo i parametri validi per le imprese
industriali.  A  tale  riguardo, la superficie per uffici puo' essere
ritenuta  pertinente,  in  via orientativa, nella misura di 25 mq per
addetto;
    per  il  settore «Commercio» le spese di cui alle lettere c) e d)
sostenute  dalle  imprese fornitrici di servizi complementari possono
essere  ammesse  alle  agevolazioni  nella misura in cui pertinenti e
congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali; a tale
riguardo,  la  superficie per uffici puo' essere ritenuta pertinente,
in  via  orientativa,  nella misura di 25 mq per addetto. A titolo di
esempio  si  specifica  che  per  una  societa' di gestione di centri
commerciali  non  possono  essere  considerate  pertinenti  le  spese
riferite  agli  spazi  ed  alle  infrastrutture comuni che essa ha in
gestione in quanto non facenti parte dell'unita' produttiva;
    6)  con  riferimento  alle spese di cui alla lettera c), la spesa
relativa  all'acquisto  di  un immobile esistente e gia' agevolato e'
ammissibile  purche' siano gia' trascorsi, alla data di presentazione
del  Modulo  di  domanda,  dieci  anni  dalla data di ultimazione del
precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso
in  cui  l'Amministrazione  concedente  abbia  revocato  e recuperato
totalmente  le  agevolazioni  medesime;  a  tal fine va acquisita una
specifica   dichiarazione   del  legale  rappresentante  dell'impresa
richiedente  le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai
sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli 47  e 76 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo
schema di cui all'allegato n. 7;
    7) in relazione alle spese di cui alla lettera e), si precisa che
per  beni  nuovi  di  fabbrica  si  intendono quelli mai utilizzati e
fatturati  direttamente  dal  costruttore (o dal suo rappresentante o
rivenditore);  qualora  vi  siano ulteriori giustificate fatturazioni
intermedie,  fermo  restando  che  i beni non devono essere mai stati
utilizzati,  dette  fatturazioni non devono presentare incrementi del
costo  del  bene  rispetto  a  quello  fatturato dal produttore o suo
rivenditore;
    8)  le  spese  di  cui  alle lettere c) ed e) possono comprendere
anche  quelle  relative  alla  realizzazione, nell'ambito dell'unita'
produttiva, di asili nido;
    9)  le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura
possono essere riferite all'attivita' dell'impresa nel suo complesso,
sono  ammesse  alle  agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata
per   l'attivita'   svolta  nell'unita'  produttiva  interessata  dal
programma  agevolato  e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle
condizioni di mercato;
    10)  limitatamente  al  settore «Industria», le spese di cui alle
lettere  e)  ed  f)  e  relative  progettazioni e, limitatamente alle
imprese  che  svolgono  attivita'  di costruzioni, quelle di cui alle
lettere c) e d) sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con
commesse interne di lavorazione, purche' capitalizzate;
    11)  limitatamente  al  settore «Industria», le spese di cui alla
lettera e), relative alle attrezzature facenti parte del programma di
investimenti  da  agevolare,  la  cui  installazione  non e' prevista
presso  l'unita' produttiva interessata dal programma medesimo bensi'
presso  altre  unita',  della  stessa impresa o di altre dello stesso
gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purche':
      a.  siano  relative  ad attrezzature utilizzate per lavorazioni
effettivamente  connesse  al  completamento  del  ciclo produttivo da
agevolare;
      b.   dette  attrezzature  siano  accessorie  all'iniziativa  da
agevolare,  nel  senso  che la relativa spesa ammissibile deve essere
contenuta   nel  limite  del  20%  di  quella  relativa  al  capitolo
«Macchinari, impianti e attrezzature»;
      c.  vengano  ubicate  presso  unita' produttive localizzate, al
momento  dell'acquisto  (data  del  documento  di trasporto), in aree
ammissibili agli interventi della legge n. 488/1992;
      d. siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione
ed  iscrizione  nel  libro  dei  beni prestati a terzi o, nel caso di
utilizzo  presso  altre  unita'  produttive della stessa impresa, nel
libro  dei  cespiti  ammortizzabili;  in ogni caso la loro ubicazione
deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  627  del 6 ottobre 1978 e del
decreto  ministeriale  29 novembre  1978,  e  successive  modifiche e
integrazioni;
      e.  vengano  forniti,  per  ciascun bene, gli elementi utili di
conoscenza  in  riferimento  ai  relativi  contratti  posti in essere
(modalita', durata, ecc.);
      f. la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
      g. i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee
a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire
e  trasmettere  alla  banca  concessionaria,  appena  possibile,  una
dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle
imprese  cessionarie sottoscritta con le modalita' di cui all'art. 38
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000;
      h. il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed
alleghi  alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al
rispetto  dei  predetti  vincoli  e  condizioni  sottoscritta  con le
modalita'  di  cui  all'art.  38  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
    12)  le  spese  relative  ai  programmi  informatici, di cui alla
lettera  f), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione,
sono  agevolabili  limitatamente alle piccole e medie imprese; tra le
suddette  spese  sono incluse altresi' quelle relative ai servizi per
la  realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche
di  cui  all'art.  8,  comma  11, lettere b1), b2) e b5). Si precisa,
altresi',  che  le spese relative al software di base, indispensabile
al  funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra
le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa
alla macchina governata dal software medesimo.
    13)  le  spese  relative  all'acquisto  di  brevetti, di cui alla
lettera  g),  sono ammissibili limitatamente al settore «Industria» e
non possono superare, per le grandi imprese, il 25% dell'investimento
complessivo ammissibile;
    14)  le  spese  relative  all'acquisto  di beni in valuta diversa
dall'euro   possono   essere   ammesse   alle   agevolazioni  per  un
controvalore  in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla
«bolletta doganale d'importazione»;
    15)   le  spese  relative  a  beni  acquistati  dall'impresa  con
un'operazione  «Legge  Sabatini» non agevolata possono essere ammesse
alle agevolazioni solo nel caso di operazione «pro-soluto»;
    16)  le  spese  relative all'acquisto del suolo, di immobili o di
programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e
g),  di  proprieta'  di  uno  o piu' soci dell'impresa richiedente le
agevolazioni  o,  nel  caso  di  soci  persone  fisiche, dei relativi
coniugi  ovvero  di  parenti  o affini dei soci stessi entro il terzo
grado,  sono  ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione
nell'impresa   medesima   degli  altri  soci;  la  rilevazione  della
sussistenza  delle  predette condizioni, con riferimento sia a quella
di   socio   che   a  quella  di  proprietario,  che  determinano  la
parzializzazione   della   spesa,   va   effettuata   a  partire  dai
ventiquattro  mesi  precedenti la data di presentazione del Modulo di
domanda.  Le  predette  spese  relative  alla  compravendita  tra due
imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi
precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese
medesime  si  siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del
codice   civile   o   siano   state   entrambe   partecipate,   anche
cumulativamente,  per  almeno  il  venticinque per cento, da medesimi
altri  soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche
se  determinata  in  via  indiretta.  A  tal  fine  va  acquisita una
specifica   dichiarazione   del  legale  rappresentante  dell'impresa
richiedente  le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai
sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli 47  e 76 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo
schema di cui all'allegato n. 7;
    17)  per  il  settore  «Industria»,  con riferimento ai programmi
promossi  dalle  imprese  operanti  nel  settore  della  produzione e
distribuzione  di  energia elettrica e calore, le spese relative alle
reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua
calda   sono   ammissibili,   limitatamente   alla   parte  ricadente
all'interno  del  territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto
di  produzione  necessaria  a raggiungere l'utente della fornitura, a
condizione  che  gli impianti stessi siano di proprieta' dell'impresa
produttrice  e  siano  realizzati  su terreni di cui l'impresa stessa
abbia  piena  disponibilita'  secondo quanto specificato al punto 1.1
della presente circolare;
    18)  per il settore «Turismo», sono altresi' ammissibili le spese
per  «servizi annessi». Si intendono «servizi annessi» le strutture o
gli  impianti  attraverso  i  quali  viene migliorata la qualita' del
servizio  ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla
struttura   ricettiva   principale   ove   viene  svolta  l'attivita'
ammissibile  (non  sono  pertanto  ammessi  i  «servizi annessi» alle
strutture  diverse  da  quelle ricettive). Essi devono essere ubicati
nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa
adiacenti,  anche  in  altro  comune,  ed essere gestiti dagli stessi
soggetti  della  struttura  ricettiva  principale  medesima. A titolo
puramente esemplificativo, per servizi annessi si intendono: piscine,
ristoranti,  bar,  market,  impianti  sportivi,  discoteche,  sale da
ballo,  impianti  ricreativi,  parcheggi  e  garage,  attrezzature  e
servizi  per la nautica, servizi termali, ecc. Qualora le strutture o
gli  impianti  di  cui  sopra  siano  indispensabili, in relazione ad
eventuali  prescrizioni  imposte  da  specifiche  normative,  per  lo
svolgimento dell'attivita' da agevolare, essi vanno considerati parte
integrante  della  struttura ricettiva principale e non devono quindi
essere   considerati   «servizi   annessi».  A  tal  fine,  l'impresa
interessata   deve   indicare   nel  piano  descrittivo  anche  detti
riferimenti   normativi.   In   sede   di   esame  finale,  la  banca
concessionaria   deve   verificare   il   rispetto   delle   predette
prescrizioni  normative  in  relazione  agli  obiettivi raggiunti del
programma,  acquisendo  dalle  imprese  interessate tutti i necessari
elementi  di  valutazione.  La  gestione  dei  servizi  annessi  puo'
costituire  anche  attivita'  ammissibile  qualora indicata come tale
dalle  regioni  ai  sensi  del  precedente  punto  1.6.  Le spese del
programma  da agevolare relative ai «servizi annessi», qualora questi
ultimi  non  siano  indicati  dalle regioni quali ulteriori attivita'
ammissibili,  sommate  al valore di quelli eventualmente preesistenti
al  programma  medesimo,  si  considerano ammissibili, nel limite del
settantacinque  per  cento del valore (preesistente + nuovo) dei beni
strumentali destinati allo svolgimento dell'attivita' ammissibile. Ai
fini  della  valutazione della suddetta incidenza massima, le imprese
indicano  nello  specifico  prospetto del piano descrittivo il valore
degli   eventuali   beni   strumentali  preesistenti  destinati  allo
svolgimento  dell'attivita'  ammissibile  e, separatamente, di quelli
relativi  agli eventuali «servizi annessi» preesistenti, desumendoli,
a scelta dell'impresa, da specifica perizia giurata (da allegare alla
domanda  di  agevolazione) o dal libro dei cespiti ammortizzabili (al
lordo degli ammortamenti). Ai fini dell'ammissibilita' delle predette
spese   per   i  «servizi  annessi»  le  imprese  devono,  nel  piano
descrittivo,   obbligatoriamente   dettagliarle   e   indicarle   sia
nell'ambito   dell'investimento  complessivo  che,  separatamente  da
quest'ultimo, nel richiamato specifico prospetto;
    19) per il settore «Turismo», tra le spese di cui alla lettera e)
sono  incluse  anche quelle relative a corredi, stoviglie e posateria
purche' iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili;
    20)  per il settore «Turismo», le spese ammissibili relative alle
strutture  agro-turistiche  o  di turismo rurale sono quelle relative
all'attivita'   ricettiva   e   relativi   «servizi   annessi»,   con
l'esclusione  delle  spese che presentino caratteristiche prettamente
agricole.
  Non  sono  ammesse  le  spese  per  mezzi  di trasporto targati (ad
eccezione  dei  mezzi  all'interno  dei  quali si svolge una fase del
ciclo  di  produzione),  le spese notarili (fatte salve quelle per la
stipula  del  contratto di finanziamento di cui al punto 6.8), quelle
relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti
e  attrezzature  usati,  le  spese  di funzionamento in generale, ivi
comprese quelle di pura sostituzione, e, comunque, tutte le spese non
capitalizzate;  non  sono  altresi'  ammissibili  le spese relative a
imposte  e  tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai
beni  ammissibili  in  quanto  costi  accessori dei beni stessi e, in
quanto  tali,  capitalizzati.  Non  sono ammesse le spese relative ai
beni  acquisiti  con  il  sistema della locazione finanziaria gia' di
proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione
del  suolo  aziendale,  purche'  l'impresa  stessa l'abbia acquistato
successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non
sono   altresi'  ammessi  i  titoli  di  spesa  nei  quali  l'importo
complessivo  imponibile  dei  beni agevolabili sia inferiore a 500,00
euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per
contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
  3.10 Limitatamente ai programmi di investimento relativi ai settori
«Industria»  e «Turismo», la realizzazione del programma da agevolare
o  di  una  parte  dello  stesso  puo'  essere  commissionata  con la
modalita'  del  cosiddetto «contratto chiavi in mano», fermo restando
che  non  sono  ammissibili  prestazioni  derivanti  da  attivita' di
intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti.
  Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano»
devono   consentire   di   individuare   i  reali  costi  delle  sole
immobilizzazioni   tipologicamente   ammissibili   alle  agevolazioni
depurati  dalle  componenti  di  costo  di  per  se' non ammissibili.
Pertanto,  ai  fini del riconoscimento di ammissibilita' delle spese,
tali  contratti  di  fornitura  potranno essere utilmente considerati
alle seguenti ulteriori condizioni:
    -  il  contratto  «chiavi  in  mano» dovra' contenere l'esplicito
riferimento  alla  pratica  di  agevolazioni  legge n. 488/1992; esso
dovra'  quindi  contenere  una  dichiarazione  con la quale l'impresa
beneficiaria  specifica  di  aver  richiesto  detta  fornitura per la
realizzazione,  in tutto o in parte, del programma di investimenti di
cui alla domanda di agevolazione;
    -  al  contratto  di  fornitura  «chiavi  in  mano» dovra' essere
allegato,  formandone  parte  integrante, il prospetto dettagliato di
tutte  le  distinte  acquisizioni,  da  individuare  singolarmente  e
raggruppare  secondo  le  note  categorie  di  spesa (progettazione e
studi,  suolo,  opere  murarie  e  assimilate,  macchinari impianti e
attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce
di spesa;
  - il general contractor dovra' impegnarsi a fornire, per il tramite
dell'impresa  beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o
della  Banca  concessionaria o del Ministero o di loro delegati, ogni
informazione  riguardante  le forniture dei beni e dei servizi che lo
stesso  general  contractor  acquisisce  in  relazione  alla commessa
affidatagli,  ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i
titoli  di  spesa  che  questi  emettono  nei  suoi confronti utili a
comprovare  la  natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno
dovra'  essere  esplicitamente  riportato  nel  contratto. La mancata
ottemperanza  determina  l'automatica decadenza dai benefici di tutte
le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
    - possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi
in  mano»  il  cui  general  contractor  abbia stabile organizzazione
(modello  di  convenzione  OCSE - art. 5) in Italia ove dovra' essere
custodita  e  reperita  la  predetta documentazione di spesa anche ai
fini  dei  controlli  previsti dal decreto attuativo e dalla presente
circolare.
  L'impresa  che intenda fare ricorso a tale particolare modalita' di
acquisizione dei beni da agevolare e' tenuta a darne informazione nel
piano  descrittivo  ovvero,  avendo  maturato  la  decisione in corso
d'opera e rappresentando tale modalita' una vera e propria variazione
sostanziale  del  programma,  a  darne  tempestiva comunicazione alla
banca  concessionaria  illustrandone le ragioni. Quest'ultima valuta,
tra  l'altro,  la  comprovata,  specifica  esperienza  progettuale  e
tecnica  nel  settore  da  parte  del  soggetto cui l'impresa istante
intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con
particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di
altri  impianti  similari da parte dello stesso; a tal fine l'impresa
istante  e'  tenuta  a fornire tutti gli elementi necessari. La banca
concessionaria,  sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori
chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere
circa   l'ammissibilita'   di  tale  modalita'  e  della  conseguente
agevolabilita'  dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei
beni interessati.
  3.11 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma
dalla  locazione  finanziaria  all'acquisto  diretto  o  viceversa e'
consentita,  nel  rispetto  delle  condizioni e dei principi generali
fissati  dalla  normativa, entro e non oltre la stipula del contratto
di finanziamento di cui al successivo punto 6.8, pena la revoca delle
agevolazioni  riferite  ai  predetti  beni.  Non e' consentito che la
suddetta  modifica  intervenga  successivamente  all'acquisizione del
bene  in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi, a seconda dei
casi,  le  ipotesi  di  acquisto  di  un  bene usato o di lease-back,
entrambe  non  ammissibili.  E'  altresi' necessario che la modifica,
qualora intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle
domande  di  agevolazioni  e  la pubblicazione delle graduatorie, non
comporti  variazione  dei dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti
ai  fini  del  calcolo degli indicatori, caso per il quale la domanda
verrebbe a decadere.
  Qualora   l'impresa  abbia  apportato  tali  modifiche  deve  darne
tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel
Modulo  di  domanda  - sia alla banca concessionaria che all'istituto
collaboratore  interessati  affinche' se ne possa tener conto in sede
di  decreto  di  concessione  delle  agevolazioni o di modifica dello
stesso.  A  ciascun  programma corrisponde sempre e comunque un unico
decreto  contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i
beni  di  acquisto  diretto  e  di  quelle  per  i  beni in leasing e
dell'ammontare delle relative agevolazioni.
  In  relazione a tali modifiche, la banca concessionaria acquisisce,
a  seconda  dei  casi,  la  delibera del finanziamento ordinario o la
delibera della societa' di leasing.
  3.12  L'ultimazione  del  programma deve avvenire non oltre 48 mesi
dalla  data  del  relativo  decreto  di concessione provvisoria delle
agevolazioni,  ovvero,  per  i  programmi soggetti alla notifica alla
Commissione   europea,  dalla  data  del  provvedimento  ministeriale
relativo  agli  esiti  della  detta  notifica di cui al punto 1.9. Ad
eccezione  di  questi  ultimi  programmi,  tale  termine e' ridotto a
ventiquattro  mesi  nei  soli casi, disciplinati dal successivo punto
7.1,  per  i  quali  sia  stata richiesta e concessa l'erogazione del
contributo  in  conto  capitale  in  sole due quote. In entrambe tali
ipotesi  puo' essere concessa una proroga, di non oltre sei mesi, per
eccezionali  cause  di  forza maggiore, che l'impresa deve richiedere
alla  banca concessionaria entro e non oltre la scadenza dei 48 o dei
24    mesi;   non   possono   essere   agevolate   spese   effettuate
successivamente.  Per  i  programmi  che  possono  essere  ammessi al
cofinanziamento, si veda quanto specificato al precedente punto 1.8.
  Ai  fini  di  cui  sopra,  la  data di effettuazione della spesa e'
quella   del   relativo   titolo   ancorche'   quietanzato  o  pagato
successivamente.  La  data  di  ultimazione  del  programma e' quella
relativa  all'ultimo  dei  titoli  di spesa ammissibili ovvero, per i
beni  in  leasing,  e' quella relativa all'ultimo verbale di consegna
dei  beni;  per  i  programmi che comprendono sia beni in leasing che
beni  acquistati  direttamente  dall'impresa,  la data di ultimazione
coincide  con  l'ultima  delle  suddette date; nel caso in cui, per i
beni  in  leasing,  la  data del primo titolo di spesa ammissibile e,
quindi, quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva
alla  data  di  consegna  dei  beni, per ultimazione del programma si
intende  la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia
ai  programmi  con soli beni acquistati direttamente dall'impresa; in
tal  caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, di
cui  all'art.  10,  comma  1 del decreto attuativo, non e' sostituita
dalla  copia  del  verbale  di  consegna dei beni bensi' dalla stessa
dichiarazione   resa,   con   le  previste  modalita',  dall'istituto
collaboratore (si veda anche il punto 6.7, lettera g).
  3.13 Per   consentire,   in   sede  di  accertamento  sull'avvenuta
realizzazione  del  programma  di  investimenti  o  di  controlli  ed
ispezioni,   un'agevole   ed   univoca   individuazione   fisica  dei
macchinari,  impianti  di  produzione  ed  attrezzature  maggiormente
rilevanti  oggetto di agevolazioni, e comunque di tutti quelli il cui
costo  unitario  sia  almeno  pari  a  Euro 10.000,00, l'impresa deve
attestare  la  corrispondenza  delle  fatture e degli altri titoli di
spesa,  ovvero,  per  i  beni acquisiti in locazione finanziaria, dei
relativi  verbali  di  consegna,  con  il  macchinario,  l'impianto o
l'attrezzatura   stessi,  compresi  quelli  realizzati  con  commesse
interne   di   lavorazione.  A  tal  fine  il  legale  rappresentante
dell'impresa  deve  rendere,  ai  sensi  degli  articoli 47  e 76 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando
lo   schema  di  cui  all'allegato  n.  8  ed  il  prospetto  di  cui
all'allegato  n.  9.  La  dichiarazione  puo' essere resa anche da un
procuratore  speciale,  nel  qual  caso deve essere prodotta anche la
relativa  procura  o  copia  autentica  della  stessa.  I beni fisici
elencati  devono  essere  riscontrabili attraverso l'apposizione, sui
beni  stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed
indelebile  il  numero  con  il  quale  il  bene  medesimo  e'  stato
trascritto  nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda
nella  quale e' inserito il bene; a tal fine si puo' fare riferimento
anche  al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si
faccia   riferimento   a   quest'ultimo,  ciascun  bene  deve  essere
identificato  attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere
attribuito  lo  stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento
che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla
fase istruttoria, e' opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta
venga  predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione
a  ciascun  acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti,
riportando,  in  quest'ultimo  caso,  nell'apposita  colonna, ai fini
della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1,
lettera  b)  del  decreto attuativo, gli elementi comprovanti la data
della   dismissione   medesima  (fattura  di  vendita,  documento  di
trasporto,  fattura  o  documento  interno  relativi allo smontaggio,
ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono
essere  numerate  progressivamente,  timbrate  e  firmate  dal legale
rappresentante   o  suo  procuratore  speciale.  La  dichiarazione  e
l'elenco di cui sopra devono essere esibiti dall'impresa su richiesta
del  personale  incaricato  degli accertamenti, dei controlli o delle
ispezioni,  nonche'  allegati  alla documentazione di spesa di cui al
successivo  punto  7.4,  presentata  ai  fini di ciascuna erogazione.
All'atto  della presentazione della documentazione di spesa, l'elenco
dovra'  essere  integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene
in  esso  indicato. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture
da'  luogo  a  contestazione  all'impresa  e,  nel  caso  di ripetuta
inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.
  L'impresa  deve  inoltre  acquisire  e conservare la documentazione
utile  a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari,
impianti  e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione di cui
al  successivo  punto  7.3  (ad  esempio,  certificati di origine dei
macchinari,  documenti  di  trasporto,  certificati di assicurazione,
documenti  di  immatricolazione,  dichiarazioni di conformita' di cui
alla   Direttiva  98/37/CE  del  22 giugno  1998,  dichiarazione  del
fornitore,   ecc.).   Tale   documentazione   deve   essere   esibita
dall'impresa    su   richiesta   del   personale   incaricato   degli
accertamenti,  dei  controlli  o delle ispezioni, nonche' allegata in
copia  alla  documentazione  di spesa di cui al successivo punto 7.4,
presentata  ai  fini  di ciascuna erogazione. La mancata o incompleta
esibizione   di   detta  documentazione  da'  luogo  a  contestazione
all'impresa  e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale
o parziale delle agevolazioni.
4 - Banche concessionarie e istituti collaboratori.
  4.1  Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle
agevolazioni   ed  i  riscontri,  gli  accertamenti  e  le  verifiche
necessari  all'erogazione  delle agevolazioni stesse, sono svolti dai
soggetti  indicati  dall'art.  5  del  decreto  attuativo, denominati
«banche  concessionarie».  I  rapporti  tra  il Ministero e le banche
concessionarie  sono  regolamentati  da  apposita convenzione tesa ad
evitare  duplicazioni  dell'attivita'  istruttoria  e  ad  assicurare
snellezza  e rapidita' procedurali ed uniformita' di comportamento da
parte  delle  banche medesime. Ai sensi del comma 2 del citato art. 5
le  banche concessionarie possono stipulare sub-convenzioni con altre
banche  o  societa'  di leasing, denominati «istituti collaboratori»,
ferma  restando,  in  capo  alla banca concessionaria, la titolarita'
dell'attivita'  istruttoria.  Si riporta, in allegato n. 10, l'elenco
aggiornato   alla   data   della  presente  circolare,  delle  banche
concessionarie  convenzionate  con  il  Ministero  e  degli  istituti
collaboratori convenzionati con le banche concessionarie.
  4.2  Nel  caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con
l'acquisizione,  in  tutto  o  in parte, di beni con il sistema della
locazione   finanziaria,   deve  rivolgersi  ad  uno  degli  istituti
collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto
5.2).  Una  banca  concessionaria, ancorche' abilitata alla locazione
finanziaria,   non  puo'  ricoprire  il  duplice  ruolo  di  soggetto
istruttore  e  di  locatore  per la medesima operazione. All'istituto
collaboratore,  per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro, i
seguenti ulteriori adempimenti:
    -  ricevere  la  domanda  di  agevolazione  (art.  7, comma 1 del
decreto attuativo);
    -  trasmettere tempestivamente il Modulo di domanda e la relativa
documentazione  alla  banca  concessionaria indicata dall'impresa nel
Modulo stesso (art. 7, comma 1 del decreto attuativo);
    -  stipulare  con  il  soggetto  agente  di  cui  al punto 6.8 il
contratto di finanziamento agevolato di cui al medesimo punto;
    -   sottoscrivere   le   dichiarazioni   concernenti   lo   stato
d'avanzamento dei lavori e documentare la regolarita' delle eventuali
opere  murarie  ai  fini  delle  erogazioni (punto 7.3 della presente
circolare);
    -  predisporre  la  documentazione  di  spesa e trasmetterla alla
banca concessionaria (art. 12, comma 1 del decreto attuativo);
    -   controfirmare   e   trasmettere   alla  banca  concessionaria
l'eventuale  richiesta  dell'impresa di proroga per l'ultimazione dei
lavori, prevista dall'art. 11, comma 5 del decreto attuativo.
  In  relazione allo specifico adempimento di cui all'art. 7, comma 1
del decreto attuativo, l'istituto collaboratore deve trasmettere alla
banca   concessionaria   il   Modulo   di   domanda   e  la  relativa
documentazione   in   originale  entro  e  non  oltre  cinque  giorni
lavorativi  dal  relativo  ricevimento  ed  attraverso  un  mezzo che
garantisca   la  consegna  entro  e  non  oltre  le  quarantotto  ore
successive.
5   -   Presentazione   delle  domande  e  istruttorie  delle  banche
concessionarie.
  5.1  I  termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono
fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
  Ai  fini  della  presentazione  delle  domande  valgono i divieti e
limitazioni  stabiliti  dall'art. 7, comma 2 del decreto attuativo. A
tal  riguardo  si  ricorda che il mancato rispetto di detti divieti e
condizioni comporta l'inammissibilita' della domanda.
  5.2   La   domanda  di  agevolazione  deve  essere  necessariamente
presentata:
    -   alla   sola   banca   concessionaria,  qualora  il  programma
d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa
richiedente;
    -   al   solo   istituto   collaboratore,  qualora  il  programma
d'investimenti   preveda,   in   tutto   o   anche   solo  in  parte,
l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria.
  Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:
    -  la  banca  concessionaria  e'  prescelta  dall'impresa  tra  i
soggetti  convenzionati  con  il Ministero delle attivita' produttive
per l'effettuazione dell'istruttoria della domanda;
    -    l'istituto   collaboratore   deve   necessariamente   essere
convenzionato  con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per
l'istruttoria  ed  essere  la  societa' di leasing locatrice dei beni
oggetto di agevolazione;
    -   l'attivita'   svolta   dall'istituto  collaboratore  per  gli
adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si
tratta  non  riveste  carattere  istruttorio;  per  detta  attivita',
pertanto,  non  e'  dovuto  dall'impresa  all'istituto medesimo alcun
compenso,  fatto salvo quello esigibile per gli adempimenti derivanti
dall'accordo sottoscritto con Cassa depositi e prestiti S.p.a.
  I  beni  di  uno  stesso  programma non possono essere acquisiti in
locazione  finanziaria  tramite  piu' societa' di leasing, a meno che
queste  ultime  non  siano  riunite  in  «pool»; in tal caso, ai fini
dell'ammissibilita' delle spese relative ai beni interessati:
    1) ciascuna  societa'  di  leasing  deve aderire al «pool» per la
frazione  di  propria  competenza degli investimenti del programma da
agevolare;
    2) tutte  le  societa'  aderenti al «pool» devono essere istituti
collaboratori  e  cioe'  convenzionate  con  almeno  una delle banche
concessionarie;
    3) la  societa'  capofila del «pool», in particolare, deve essere
convenzionata  con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per
l'istruttoria  ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti
e le responsabilita' derivanti dalla normativa, ed in particolare dal
decreto  attuativo  e  dalla  presente circolare, anche in nome e per
conto  delle  altre  societa'  aderenti  al  «pool»  medesimo,  fermo
restando  che ogni societa' di leasing aderente al «pool» stipula con
il  soggetto  agente  di cui al successivo punto 6.8 il finanziamento
agevolato per la quota di investimenti di sua competenza;
    4) tra   le   suddette  societa'  deve  essere  sottoscritta  una
specifica,  formale  convenzione di «pool», una per ciascun programma
da  agevolare,  che,  oltre  ad  individuare  la societa' capofila, a
regolamentare i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e
le  responsabilita'  della  capofila medesima come sopra specificato,
indichi  la suddivisione dell'investimento tra le societa' stesse; la
predetta  convenzione  deve  essere  trasmessa, a cura della societa'
capofila,  alla  banca  concessionaria  unitamente  al  contratto  di
locazione.
  Nel caso di operazioni in «pool» e' la societa' capofila che svolge
le  funzioni  di  istituto  collaboratore  e,  pertanto,  alla stessa
l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione.
  5.3  La  domanda  di  agevolazione  deve essere presentata, entro i
termini  di  cui  al  precedente  punto  5.1,  utilizzando  il Modulo
appositamente   predisposto,   il  cui  facsimile,  con  le  relative
istruzioni  per  la  compilazione,  e' riportato nell'allegato n. 11.
Tale  Modulo  riporta,  tra  l'altro,  l'ammontare degli investimenti
previsti  dal programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti
comunitari,  non  puo'  subire modifiche in aumento fino alla data di
chiusura  dei  termini  di  presentazione  delle domande; il medesimo
ammontare,  peraltro,  in  considerazione della particolare procedura
concorsuale,  non  puo'  subire modifiche, neanche in diminuzione, in
quanto  rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data
e  quella  di  pubblicazione delle graduatorie. Il Modulo deve essere
corredato,  pena  l'invalidita'  della  domanda medesima, di tutta la
documentazione   di   cui   all'allegato   n.   12   necessaria   per
l'espletamento  dell'attivita'  istruttoria. Tale documentazione puo'
essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la
chiusura   dei   termini   per  la  presentazione  delle  domande  di
agevolazioni; in tal caso, ciascun documento deve recare il numero di
progetto  del  Modulo  al quale si riferisce. Elementi basilari della
detta  documentazione  sono la Scheda Tecnica (il cui fac-simile, con
le   relative   istruzioni   per   la   compilazione,   e'  riportato
nell'allegato  n. 13), contenente i principali dati e le informazioni
sull'impresa  proponente  e  sul  programma di investimenti, il piano
descrittivo  di  cui al punto 3.1, in doppia copia, e la delibera del
finanziamento  bancario  di cui al punto 2.1 e/o, per i programmi che
prevedono  investimenti  da realizzare tramite locazione finanziaria,
delibera della societa' di leasing di cui al punto 2.3.
  Nel  caso  di  «programmi  misti»,  che cioe' prevedono parte degli
investimenti  in  acquisto  diretto e parte in locazione finanziaria,
deve essere presentata un'unica domanda.
  Il  Modulo  deve  essere  compilato  utilizzando  esclusivamente il
modello  a  stampa,  che  deve  essere  timbrato e firmato dal legale
rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo procuratore speciale, ai
sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli 47  e 76 del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; nel caso in
cui  a  firmare sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere
allegata  la  relativa  procura  o  copia  autentica della stessa. Il
Modulo  riporta  a  stampa  il  numero  di  progetto pre-assegnato e,
pertanto,  al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali
numeri  e'  rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte
su  fotocopie  del  Modulo a stampa, ancorche' compilate e firmate in
originale;  qualora,  per  qualsiasi  motivo,  il  Modulo  di domanda
venisse  presentato  in  difformita'  da quanto sopra specificato, la
domanda stessa, per i suddetti motivi, non sara' considerata valida.
  La  Scheda  Tecnica deve essere elaborata, pena l'invalidita' della
domanda,  tramite  personal  computer,  utilizzando esclusivamente lo
specifico   software   predisposto   dal  Ministero  che  sara'  reso
disponibile       nel       sito       del      Ministero      stesso
(www.attivitaproduttive.gov.it),  stampando  il relativo elaborato su
normali  fogli  bianchi  formato A4. Le pagine della Scheda Tecnica a
stampa  e  quelle  del  piano  descrittivo  devono essere poste nella
corretta  sequenza  e  rese  solidali con firma o timbro a cavallo di
ciascuna  coppia  di fogli e sull'ultima deve essere apposta la firma
del  legale  rappresentante  della  societa'  o di un suo procuratore
speciale con le medesime modalita' previste per il Modulo di domanda.
Tra  la  documentazione  da allegare al Modulo di domanda e' altresi'
compresa  una  doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico
contenente  la  versione  informatica  della  Scheda Tecnica generata
attraverso il software predetto. Il Modulo originale a stampa e' reso
disponibile   presso   le   banche   concessionarie  e  gli  istituti
collaboratori.
  L'impresa  richiedente  e'  tenuta a comunicare tutte le variazioni
riguardanti  i  dati  esposti  nella  Scheda  Tecnica  che  dovessero
intervenire  successivamente  alla  sua  presentazione.  Qualora tali
variazioni  riguardino  dati  rilevanti  ai  fini  del  calcolo degli
indicatori   ed   intervengano   tra   la  chiusura  dei  termini  di
presentazione  delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la
relativa  domanda  sara' considerata decaduta. Cio' in considerazione
del  carattere  concorsuale  della  procedura  ed  al fine di evitare
alterazioni  del principio della parita' di condizioni tra le imprese
partecipanti al medesimo bando.
  Sia  il  Modulo  di  domanda  che la prevista documentazione di cui
all'allegato  n.  12  devono essere presentati a mezzo raccomandata o
posta  celere  con avviso di ricevimento. Quale data di presentazione
si  considera  quella  del  timbro  postale di spedizione. La domanda
presentata al di fuori dei termini non e' considerata valida.
  5.4  Entro  la  data di chiusura dei termini di presentazione delle
domande  di  agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia
del  Modulo  e  della  relativa  Scheda  Tecnica  alla regione o alla
provincia   autonoma   di  Trento  o  Bolzano  nella  quale  insiste,
interamente  o  prevalentemente  (si  veda  il successivo punto 6.4),
l'unita'  produttiva interessata dal programma di investimenti. Entro
la  medesima  data, una copia del file di Scheda tecnica generato con
l'apposito   software  di  compilazione  di  cui  sopra  deve  essere
trasmesso  al Ministero delle attivita' produttive esclusivamente per
via  telematica,  con  le  modalita'  che  saranno  specificate nelle
istruzioni  per l'utilizzo del software medesimo rese disponibili nel
sito internet «www.attivitaproduttive.gov.it».
  5.5 Le domande istruite positivamente dalla banca concessionaria ma
non  agevolate  a  causa  delle  disponibilita' finanziarie inferiori
all'importo  delle  agevolazioni  complessivamente richieste, possono
essere  inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo
bando   utile   successivo,   mantenendo   valida  la  decorrenza  di
ammissibilita'  delle  spese  e nel rispetto delle condizioni vigenti
per  il  bando  medesimo,  purche'  le  imprese  interessate ne diano
esplicita  conferma,  secondo  lo  schema  di cui all'allegato n. 14.
Detta  conferma,  unitamente  alla  nuova  delibera del finanziamento
bancario  di  cui  al  punto  2.1  e/o, per i programmi che prevedono
investimenti  da realizzare tramite locazione finanziaria, alla nuova
delibera  della  societa' di leasing di cui al punto 2.3 (ovvero alla
copia  autentica  del  contratto di leasing per gli investimenti gia'
realizzati), deve essere presentata alla banca concessionaria entro i
termini  di  presentazione delle domande relativi al solo primo bando
utile  successivo.  Qualora  l'impresa  intenda  mantenere  valide le
predette  condizioni  di  ammissibilita'  delle spese e, al contempo,
riformulare  la  domanda di agevolazione, la domanda riformulata deve
essere  presentata,  unitamente  alla nuova delibera di finanziamento
bancario  (e/o  nuova  delibera  della  societa' di leasing e/o copia
autentica  del  contratto di leasing), entro lo stesso termine, fermo
restando   che  l'importo  delle  spese  per  il  quale  si  richiede
l'agevolazione non puo' essere aumentato.
  Nel   caso   di   investimenti   da  realizzare  tramite  locazione
finanziaria,  si  ricorda che, secondo quanto precisato al punto 2.3,
la  durata  residua del contratto di leasing alla data di stipula del
finanziamento  agevolato  non  puo'  essere inferiore a 18 mesi, pena
l'inammissibilita' dei predetti investimenti.
  Ai fini della riformulazione:
    -  le  modifiche  possono  riguardare  esclusivamente:  la misura
dell'agevolazione  richiesta, e le spese a fronte delle quali vengono
richieste  le  agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo
delle stesse puo' variare solo in diminuzione; e', inoltre, possibile
modificare,  nei limiti di cui al precedente punto 3.11, le modalita'
di  acquisizione dei singoli beni del programma da acquisto diretto a
locazione finanziaria e viceversa;
    -   le   suddette   modifiche   devono  essere  obbligatoriamente
rappresentate  attraverso  una  nuova  Scheda  Tecnica,  accompagnata
dall'altra  documentazione  di  cui  all'allegato n. 12 eventualmente
variata e, solo ai fini dell'attribuzione alla domanda riformulata di
un  nuovo numero di progetto per la relativa gestione amministrativa,
dall'originale  a  stampa  di  un  nuovo  Modulo di domanda; la nuova
Scheda Tecnica e la nuova documentazione dovranno riferirsi al numero
di progetto del detto nuovo Modulo;
    -  la  dimensione  dell'impresa  richiedente,  da  indicare nella
Scheda Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla
data di presentazione del Modulo di domanda originario;
    -  la  domanda riformulata deve evidenziare, nell'apposito spazio
del  frontespizio  della  Scheda  Tecnica, che si tratta, appunto, di
domanda  riformulata  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  3  del decreto
attuativo;
    -  la  domanda riformulata deve necessariamente essere presentata
alla  banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda
originaria   ovvero,  nel  caso  di  beni  in  leasing,  all'istituto
collaboratore  locatore  dei  beni  stessi;  quest'ultimo  puo' anche
essere   diverso   rispetto  all'eventuale  originario,  purche'  sia
convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria;
    -  qualora  non  vengano  seguite  le  precedenti  indicazioni  e
modalita', il nuovo Modulo viene considerato a tutti gli effetti come
relativo ad una domanda presentata per la prima volta.
  Le  domande agevolate in misura parziale a causa dell'insufficienza
delle  risorse  finanziarie, possono utilizzare le predette modalita'
con   l'ulteriore   condizione   che   all'atto  della  richiesta  di
inserimento,  ovvero  della domanda riformulata, sia espressa formale
rinuncia   all'agevolazione   concessa   secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato n. 15.
  La  banca  concessionaria  trasmette  al  Ministero  l'elenco delle
domande  non  agevolate  per  le  quali  l'impresa  ha  confermato il
reinserimento,   di   quelle  agevolate  parzialmente  per  le  quali
l'impresa  ha  richiesto il reinserimento e le risultanze istruttorie
delle domande riformulate, entro i termini di cui all'art. 8, comma 4
del decreto attuativo.
  5.6  Le banche concessionarie, al ricevimento del Modulo di domanda
e   della   documentazione   di  cui  all'allegato  n.  12  da  parte
dell'impresa o, per i casi in cui e' previsto, da parte dell'istituto
collaboratore,   sono  tenute  a  verificarne  la  completezza  e  la
regolarita',  con  riferimento, in particolare, ai dati esposti nella
Scheda  Tecnica  rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, alla
presenza  del piano descrittivo (in doppia copia) e della delibera di
finanziamento  bancario e/o della delibera della societa' di leasing;
le  banche, inoltre, devono verificare che il Modulo sia in originale
e  compilato  in  ogni  sua  parte,  che  la Scheda Tecnica sia stata
redatta  tramite  il  software ministeriale e che sia allegata doppia
copia  del relativo floppy disk. La domanda che alla data di chiusura
dei  termini  di  presentazione delle domande di agevolazioni risulti
carente  dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione di cui
all'allegato  n. 12, fatto salvo quanto precisato al successivo punto
6.2   in   merito   alla   mancata   indicazione   della  percentuale
dell'agevolazione   richiesta,   nonche'  quella  trasmessa  oltre  i
predetti  termini,  non e' considerata valida e deve essere respinta,
con  una specifica nota contenente, nel rispetto dei principi dettati
dalla   legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  puntuali  ed  esaurienti motivazioni, trattenendo agli
atti  il  Modulo di domanda e la documentazione a corredo. Detta nota
deve  essere  trasmessa  anche  al  Ministero,  alla  regione  o alla
provincia  autonoma  (nel  caso  di  Trento  o Bolzano) competente e,
secondo   il   caso,   al   soggetto  finanziatore  e/o  all'istituto
collaboratore.
  Con   riferimento   ai   dati   ed   alla  documentazione  prodotti
dall'impresa,  la banca concessionaria puo' richiedere esclusivamente
la  rettifica  dei  soli  errori  e  irregolarita'  formali,  nonche'
precisazioni  e  chiarimenti  ritenuti necessari per il completamento
dell'attivita'   istruttoria,   con   una   specifica,  formale  nota
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.  L'impresa  e'  tenuta  a
corrispondere  in modo puntuale e completo alla richiesta della banca
concessionaria  con  nota trasmessa con le medesime modalita', valide
per  le  domande,  di  cui al precedente punto 5.3, entro e non oltre
quindici  giorni  successivi alla data di ricevimento della richiesta
medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti
decaduta  e  la  banca  concessionaria,  ne da' tempestiva e motivata
comunicazione   all'impresa   interessata   con  nota  trasmessa  per
conoscenza anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma
(nel  caso  di  Trento  o Bolzano) interessata e, secondo il caso, al
soggetto finanziatore e/o all'istituto collaboratore.
  5.7 Accertata la regolarita' e la completezza del Modulo di domanda
e della documentazione prevista, la banca concessionaria procede alla
istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema concordato
con  il Ministero. La banca concessionaria puo' richiedere, nel corso
dell'istruttoria,   oltre   che   la  rettifica  dei  soli  errori  e
irregolarita'  formali,  anche  precisazioni  e  chiarimenti ritenuti
necessari per il completamento degli accertamenti istruttori.
  L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
    -  la  sussistenza  di  tutte le condizioni per l'ammissione alle
agevolazioni;
    -  la  conformita' della delibera di finanziamento ordinario e/o,
per  i  programmi  che  prevedono  investimenti da realizzare tramite
locazione  finanziaria, della delibera della societa' di leasing alle
condizioni  e  allo schema di cui alla convenzione stipulata ai sensi
della  delibera  del  CIPE n. 76 del 15 luglio 2005; la delibera deve
contenere  specifico riferimento al programma di investimenti oggetto
della     domanda     di     agevolazione    e    alla    valutazione
economico-finanziaria    dell'iniziativa    svolta    dal    soggetto
finanziatore  e/o  dalla  societa'  di  leasing.  Le banche accertano
inoltre  che  la delibera abbia un importo ed una validita' temporale
compatibili  con  l'iniziativa e con i tempi necessari per la stipula
del  contratto  di  finanziamento  di cui al successivo punto 6.8; in
mancanza di detta compatibilita', la banca concessionaria richiedera'
all'impresa  una  nuova delibera o conferma della delibera originaria
che,  in  deroga  a  quanto  previsto  al  punto  5.6  in merito alle
richieste  di integrazioni, dovra' pervenire, pena la decadenza della
domanda,  entro  e non oltre quindici giorni prima del termine ultimo
per  l'invio  al  Ministero  delle  risultanze  istruttorie. La banca
concessionaria  acquisisce,  inoltre,  la  conferma dell'accordo e la
conferma   del   mandato   interbancario  sottoscritte  dal  soggetto
finanziatore  e/o  dalla  societa'  di  leasing ai sensi della citata
convenzione;
    - la validita' tecnica del programma, con particolare riferimento
alla potenzialita' degli impianti ed alle produzioni conseguibili per
i  programmi  riguardanti i settori «Industria» e «Turismo» ovvero ai
volumi  di  vendita  previsti  per i programmi riguardanti il settore
«Commercio»; le banche concessionarie valutano, inoltre, la validita'
del  programma  sotto  il  profilo delle prestazioni ambientali sulla
base   di   quanto  indicato  nel  piano  descrittivo  nonche'  nelle
specifiche  dichiarazioni  in materia che l'impresa proponente allega
alla domanda;
    -  la  coerenza  del  piano  finanziario  per  la copertura degli
investimenti  e  delle  spese  relative  alla normale gestione con le
spese   ritenute   ammissibili   e   le  corrispondenti  agevolazioni
concedibili.  Le  banche  verificano,  altresi',  che l'importo degli
altri  mezzi  finanziari  esenti  da qualsiasi aiuto pubblico non sia
inferiore,  in  valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile
(si veda il punto 2.1);
    -  la  piena  disponibilita' dell'immobile (suolo e/o fabbricati)
nell'ambito   del   quale   viene   realizzato   il  programma  e  la
corrispondenza  dell'immobile  stesso,  in relazione all'attivita' da
svolgere,  ai  vigenti  specifici  vincoli  edilizi, urbanistici e di
destinazione d'uso; qualora la predetta disponibilita' sia comprovata
da un atto formale di assegnazione di un lotto, l'accertamento dovra'
riguardare  anche la compatibilita' dei tempi richiamata nel medesimo
punto  1.1,  ricorrendo,  se  e'  il  caso  tenuto conto di eventuali
termini piu' restrittivi di cui al precedente punto 1.8 alla modifica
da  due  a  tre  quote annuali del richiesto regime di erogazione del
contributo in conto capitale di cui al punto 7.1;
    -  l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia
per  quanto  attiene  alla pertinenza che alla congruita' delle spese
prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la
relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa;
    -  i  dati  che  determinano il valore degli indicatori di cui al
successivo  punto  6.1,  ad  eccezione di quello relativo alla misura
richiesta  delle  agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non
puo' essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori.
  La  banca  concessionaria  verifica  altresi',  con  riferimento ai
programmi  che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione
finanziaria, che sussistano le condizioni stabilite al punto 2.3.
  La   banca   concessionaria   puo'   rettificare,   in  esito  agli
accertamenti  istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori
(con  la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione
massima  consentita),  ma,  comunque,  mai  in  modo  da  determinare
incrementi  del  valore  degli  indicatori  medesimi  che  non  siano
conseguenza  di  riduzioni  dell'investimento  ammissibile  o che non
dipendano  da  rettifiche  di  chiari  errori o irregolarita' formali
comprovati da riscontri oggettivi.
  Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruita' delle spese,
si  precisa  che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto,
non  pertinenti,  ai  sensi  della normativa vigente, al programma da
agevolare  e  ad  escluderle  da quelle proposte per le agevolazioni.
Tali  spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono
quelle  relative  a  manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di
superficie   eccedente   rispetto   ai  reali  fabbisogni  produttivi
dell'impresa,  fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi
da  quelli  connessi all'attivita' produttiva, beni la cui natura non
ne  consente  l'uso  per  il  periodo minimo prescritto, minuterie ed
utensili  di  uso manuale comune, ecc. Per quanto concerne l'esame di
congruita',   si   distingue   tra  quello  condotto  ai  fini  della
concessione  provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase,
tale  esame  deve  essere  finalizzato  alla  valutazione  del  costo
complessivo   del   programma,   in  relazione  alle  caratteristiche
tecniche,  senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a
meno  che  non  emergano  elementi  chiaramente  e  macroscopicamente
incongrui   -   tenuto   conto  dell'esigenza  di  non  aggravare  il
procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli
scopi   cui   il  procedimento  stesso  e'  finalizzato.  L'esame  di
congruita'  da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento,
dovra'  essere,  invece,  puntuale  e  dovra' essere teso a valutare,
anche  attraverso  la  documentazione di spesa ed in riferimento alle
caratteristiche  costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei piu'
significativi   costi   esposti   rispetto   al   totale  complessivo
dell'investimento prospettato.
  L'istruttoria  delle  domande  deve  concludersi  con  un  giudizio
positivo o negativo sull'agevolabilita' del programma.
  Le  banche  concessionarie  inviano  alle  imprese interessate, nel
rispetto  dei  principi  dettati  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive  modifiche  e  integrazioni,  una  nota con la quale danno
informazione  dell'esito  istruttorio.  Per  le  domande definite con
esito  positivo  la  predetta  nota (redatta secondo lo schema di cui
all'allegato  n.  16) e' trasmessa anche alle regioni e alle province
autonome competenti e indica l'importo delle agevolazioni concedibili
a fronte delle spese ritenute ammissibili, i beni e le relative spese
eventualmente  ritenute  non  ammissibili  e  i  dati proposti per il
calcolo  degli  indicatori,  cosi'  come eventualmente rettificati in
sede  istruttoria; la medesima nota e' altresi' trasmessa al soggetto
finanziatore.  Per  le  domande  definite con esito negativo, la nota
espone  compiutamente  le  motivazioni  su  cui  si  fonda tale esito
istruttorio.
  Entro   novanta   giorni  dalla  scadenza  del  termine  finale  di
presentazione  delle  domande  (si  veda il precedente punto 5.1), le
banche  concessionarie,  secondo le modalita' indicate dal Ministero,
trasmettono  al  Ministero  stesso  le  risultanze istruttorie e alla
Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  i  dati  relativi  alle domande
definite con esito positivo. Per il computo del suddetto termine, non
si  considera il mese di agosto. La Cassa depositi e prestiti S.p.a.,
entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  della predetta comunicazione,
informa   il   Ministero  delle  attivita'  produttive  dell'avvenuta
adozione delle delibere di finanziamento agevolato.
  5.8  Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazione,
al  soggetto  richiedente  ne subentri un altro a seguito di fusione,
scissione,  conferimento  o  cessione  d'azienda  o di ramo d'azienda
risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate
da  notaio,  il  nuovo  soggetto  puo' richiedere di subentrare nella
titolarita'  della  domanda e, qualora gia' emessa, della concessione
delle  agevolazioni.  Il subentro nella titolarita' della concessione
puo'  essere  consentito,  fra  l'altro, a condizione che, qualora ai
fini  dell'inserimento  in  graduatoria  siano  state riconosciute le
premialita'  di  cui  al  punto 6.5, sia verificata, anche in capo al
soggetto  subentrante, la sussistenza delle medesime condizioni utili
per  le predette premialita' alla data in cui ha effetto l'operazione
societaria  di  cui si tratta. Con riferimento all'eventuale subentro
nella  titolarita'  della  domanda fermo restando l'obbligo di cui al
precedente   punto   5.3  circa  la  tempestiva  comunicazione  delle
variazioni  intervenute  nel programma da parte del soggetto titolare
della  domanda  stessa la possibilita' di ammettere il detto subentro
risulta  evidentemente  subordinata,  dovendo  essere salvaguardati i
tempi   previsti  dal  precedente  punto  5.7  per  gli  accertamenti
istruttori,  al  fatto  che la richiesta alla banca concessionaria di
subentro  nella  titolarita'  della  domanda  di agevolazione avvenga
entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande.
  Ai fini del subentro:
    a) il   soggetto   subentrante   sottoscrive,   con  le  medesime
modalita',  le  dichiarazioni,  gli  impegni, le autorizzazioni e gli
obblighi  gia'  sottoscritti  dal  soggetto  richiedente  in  sede di
domanda  di  agevolazione  e  presenta  una delibera di finanziamento
ordinario  e/o,  in relazione agli investimenti da realizzare tramite
locazione finanziaria, una delibera della societa' di leasing, per un
importo  pari  al  finanziamento  agevolato  indicato  nella delibera
rilasciata  a  favore  del primo soggetto o, qualora gia' emesso, nel
decreto  di  concessione provvisoria; qualora sia gia' stata prodotta
la  Scheda  Tecnica, lo stesso soggetto subentrante aggiorna, tramite
una  specifica  dichiarazione  sostitutiva  di notorieta' del proprio
legale  rappresentante  o  procuratore  speciale,  solo  i  dati e le
informazioni  di  cui  ai  punti  A e D della Scheda Tecnica medesima
variati  a  seguito  del  subentro, fermi restando tutti gli altri, e
trasmette  la  documentazione,  di  cui  al  precedente  punto 5.3 ed
all'allegato  12,  limitatamente  alla  parte  variata  a seguito del
subentro medesimo;
    b) la  banca  concessionaria  verifica,  con riferimento al nuovo
soggetto,  alla  dimensione  dello stesso ed al programma di cui alla
domanda  di  agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi  per  la  concessione  o  la  conferma  delle  agevolazioni
medesime;
    c) la  dimensione  del soggetto subentrante viene rilevata, con i
criteri di cui al precedente punto 1.3 e con riferimento alla data in
cui  lo  stesso  diviene  legittimamente  titolare  del  programma e,
quindi,  a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si
tratta;
    d) le  agevolazioni  vengono  calcolate  sulla  base della misura
agevolativa  massima  relativa al soggetto subentrante, applicando la
percentuale  richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto; nel
caso  di  concessione  gia' emessa, il nuovo valore dell'agevolazione
non  puo', comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo
a detta concessione. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta
abbia  effetto  nel  corso  del  prescritto  quinquennio d'obbligo di
mantenimento  dei  beni  agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si
tiene  conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto
originario ed a quello subentrante;
    e) gli  altri  dati  relativi  al calcolo degli indicatori di cui
alla  Scheda  Tecnica  sono  soggetti  ai  medesimi  vincoli  ed alle
medesime condizioni sussistenti in capo al primo soggetto;
    f) qualora  il  subentro  intervenga successivamente alla stipula
del  contratto di finanziamento con il primo soggetto, detta proposta
e'  comunicata dalla banca concessionaria anche al soggetto agente di
cui  al  punto  6.8,  per  gli adempimenti di competenza attinenti al
contratto di finanziamento medesimo.
  5.9  Nel  caso  in  cui  un'impresa  che intenda richiedere o abbia
richiesto  o  ottenuto le agevolazioni della legge n. 488/1992 per un
programma  di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha
sostenuto  nell'ambito di una propria unita' produttiva, ceda o abbia
ceduto  ad  un  altro  soggetto,  mediante  contratto  di affitto, la
gestione  dell'azienda  o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si
sviluppa il detto programma, essa puo', in particolari ed eccezionali
casi  e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare la
domanda  di agevolazione o una specifica istanza tesa al mantenimento
della  validita'  della  domanda  stessa  o dell'eventuale decreto di
concessione.  Per  il settore «Turismo» l'affitto non puo' riguardare
la  gestione dei servizi annessi, qualora questi non rientrino tra le
ulteriori attivita' ammissibili indicate dalle regioni.
  Per    il    settore   «Commercio»,   l'istanza   puo'   riguardare
esclusivamente il mantenimento dell'eventuale decreto di concessione.
  Con  riferimento  all'istanza  per  il mantenimento della validita'
della domanda fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3
circa  la  tempestiva  comunicazione delle variazioni intervenute nel
programma  da  parte  del  soggetto  titolare della domanda stessa la
possibilita'    di   ammettere   la   suddetta   operazione   risulta
evidentemente  subordinata,  dovendo  essere  salvaguardati  i  tempi
previsti dal precedente punto 5.7 per gli accertamenti istruttori, al
fatto  che la richiesta alla banca concessionaria avvenga entro e non
oltre  il  termine  finale  di  presentazione  delle  domande. A tale
riguardo  giova  ricordare  comunque  che,  in ogni caso, non possono
essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della
validita'  della domanda, relative a contratti di affitto che abbiano
effetto  ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione
delle  graduatorie  ed  intervenuti successivamente alla chiusura dei
termini  di  presentazione  delle domande di agevolazioni e fino alla
pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della
vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.
  Ai fini di cui sopra:
    a) il  soggetto interessato, insieme alla domanda di agevolazione
ovvero  all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda
stessa   o   dell'eventuale   decreto  di  concessione,  fornisce  le
motivazioni  che stanno alla base della decisione e che impediscono o
rendono  non  conveniente la continuazione della gestione in proprio,
il  momento  in  cui la decisione stessa e' maturata, le notizie e le
informazioni  sul  soggetto  subentrante  nella  conduzione e su ogni
altro   elemento   utile  alla  valutazione,  da  parte  della  banca
concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato,
a  seguito  dell'operazione  di  affitto,  l'interesse  pubblico  che
potrebbe   condurre   o   che  ha  condotto  alla  concessione  delle
agevolazioni;
    b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda
di  agevolazione  ovvero  alla  predetta  istanza  una  dichiarazione
sostitutiva   di  notorieta'  del  proprio  legale  rappresentante  o
procuratore  speciale  con  la  quale  aggiorna/integra  i  dati e le
informazioni  della propria Scheda Tecnica con quelli del conduttore,
l'ulteriore  documentazione  prevista  dalla  normativa a corredo del
Modulo  di  domanda,  limitatamente alla parte per la quale rileva il
contratto  di affitto, nonche' una dichiarazione attestante l'assenso
all'operazione  del  soggetto  finanziatore  e/o  della  societa'  di
leasing;
    c) la   banca  concessionaria  effettua  le  proprie  valutazioni
istruttorie  in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso
la  domanda  o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti
a) e b) e inoltra al Ministero delle attivita' produttive una propria
motivata   proposta   di   accoglimento  o  di  rigetto  dell'istanza
dell'impresa;
    d) il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  sulla base della
proposta   della   banca   concessionaria,   adotta   i   conseguenti
provvedimenti.  In  caso di non accoglimento dell'istanza, qualora la
cessione  in affitto sia gia' avvenuta o avvenga comunque, la domanda
decade ovvero le agevolazioni concesse sono revocate. I provvedimenti
adottati   dal   Ministero   sono   comunicati  a  cura  della  banca
concessionaria  anche  al  soggetto finanziatore e/o alla societa' di
leasing,  ovvero  al  soggetto  agente  di  cui  al  punto  6.8 se il
contratto di finanziamento e' stato gia' stipulato.
  Ottenuta  la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione
all'operazione  di affitto, il proprietario ed il conduttore, ai fini
della  prima  erogazione  utile  delle  agevolazioni  successiva alla
concessione   ovvero   all'autorizzazione   medesima,   sottoscrivono
ciascuno  uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli allegati
nn. 17 e 18, attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno
rispetto  degli  impegni  che  la  concessione  comporta  - quali, ad
esempio,  quelli  riferiti  al  rispetto  delle  norme  urbanistiche,
ambientali,  sul  lavoro,  settoriali, ecc. - ed il proprietario, che
rimane,  comunque,  l'unico  titolare delle agevolazioni, mantiene la
piena  ed  esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto di
tali  impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni
anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore.
  5.10  Nel  caso  in  cui  un'impresa  che  abbia  richiesto o abbia
ottenuto  le agevolazioni della legge n. 488/1992 per un programma di
investimenti  che  essa  stessa  ha sostenuto o che intende sostenere
nell'ambito  di  una  propria  unita' produttiva, trasferisca o abbia
trasferito ad un altro soggetto parte delle attivita' produttive o di
servizio  e  dei  relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del
detto  programma,  mediante atto di conferimento, scorporo o cessione
di  ramo d'azienda (comunemente denominato «outsourcing»), essa puo',
fermi  restando  i  propri requisiti soggettivi di ammissibilita', in
particolari  casi  opportunamente  motivati  e fornendo le necessarie
garanzie,  avanzare  una specifica istanza tesa al mantenimento della
validita'   della   domanda   stessa   o  dell'eventuale  decreto  di
concessione  delle  agevolazioni  in  relazione  alle  sole spese del
programma   dalla   stessa   sostenute.   Per  il  settore  «Turismo»
l'operazione  di  «outsourcing»  non  puo' riguardare la gestione dei
servizi  annessi  qualora  questi  non  rientrino  tra  le  ulteriori
attivita' ammissibili indicate dalle regioni.
  Inoltre,  per  i  settori  «Turismo»  e «Commercio», l'istanza puo'
riguardare  esclusivamente  il mantenimento dell'eventuale decreto di
concessione.
  Con  riferimento  all'istanza di mantenimento della validita' della
domanda fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 circa
la   tempestiva   comunicazione   delle  variazioni  intervenute  nel
programma  da  parte  del  soggetto  titolare della domanda stessa la
possibilita'   di   ammettere   il   predetto  trasferimento  risulta
evidentemente  subordinata,  dovendo  essere  salvaguardati  i  tempi
previsti dal precedente punto 5.7 per gli accertamenti istruttori, al
fatto  che la richiesta alla banca concessionaria avvenga entro e non
oltre  il  termine  finale  di  presentazione  delle  domande. A tale
riguardo  giova  ricordare  comunque  che,  in ogni caso, non possono
essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della
validita'  della  domanda,  relative  ai  suddetti  trasferimenti che
abbiano  effetto  ai  fini  del calcolo degli indicatori utili per la
formazione  delle  graduatorie  ed  intervenuti  successivamente alla
chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e
fino  alla  pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai
sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.
  Ai fini di cui sopra:
    a) il   soggetto   interessato,   insieme   all'istanza   per  il
mantenimento   della   validita'  della  domanda  di  agevolazione  o
dell'eventuale  decreto  di  concessione,  allega  una  dichiarazione
attestante  l'assenso  all'operazione  del  soggetto finanziatore e/o
della societa' di leasing e fornisce:
      -  gli  elementi  che  evidenzino  compiutamente  le  attivita'
produttive  e/o  di  servizio  interessate  dal  trasferimento  e che
assicurino  circa  il  mantenimento, anche a seguito dell'operazione,
della  organicita'  e  funzionalita'  del  programma  da  agevolare o
agevolato;
    -  un  elenco  dei  beni  agevolati interessati dal trasferimento
secondo  le  modalita'  di  cui  al precedente punto 3.13 e l'impegno
circa  l'esclusivo  utilizzo  degli stessi per le finalita' del detto
programma;
      -  le  motivazioni  che  stanno alla base della decisione e che
impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione
in proprio ed il momento in cui la decisione stessa e' maturata;
      -  le  notizie  e le informazioni sul soggetto destinatario del
trasferimento  e  su  ogni  altro elemento utile alla valutazione, da
parte  della  banca  concessionaria, circa le necessarie garanzie che
venga  salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pubblico
che  potrebbe  condurre  o  che  ha  condotto  alla concessione delle
agevolazioni;
    b) la   banca  concessionaria  effettua  le  proprie  valutazioni
istruttorie  in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso
l'istanza  e  la documentazione di cui al predetto punto a) e inoltra
al Ministero delle attivita' produttive una propria motivata proposta
di accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa;
    c) il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  sulla base della
proposta  della  banca  concessionaria  in  merito all'istanza per il
mantenimento   della   validita'  della  domanda  di  agevolazione  o
dell'eventuale   decreto   di   concessione,   adotta  i  conseguenti
provvedimenti.  In  caso di non accoglimento dell'istanza, qualora il
trasferimento sia gia' avvenuto o avvenga comunque, la domanda decade
o  le  agevolazioni  concesse  a  fronte  dei  beni  interessati  dal
trasferimento  stesso  vengono revocate. I provvedimenti adottati dal
Ministero  sono comunicati a cura della banca concessionaria anche al
soggetto  finanziatore  e/o  alla  societa'  di  leasing,  ovvero  al
soggetto  agente di cui al punto 6.8 se il contratto di finanziamento
e' stato gia' stipulato.
  Ottenuta  la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione
all'operazione di trasferimento, l'impresa istante ed il destinatario
del  trasferimento,  ai  fini  della  prima  erogazione  utile  delle
agevolazioni  successiva  alla  concessione ovvero all'autorizzazione
medesima,  sottoscrivono  ciascuno  uno  specifico  atto, secondo gli
schemi  di  cui  agli  allegati  numeri 19  e 20, attraverso il quale
assumono  gli  obblighi  che  la  concessione  comporta  -  quali, ad
esempio,  quelli  riferiti  al  rispetto  delle  norme  urbanistiche,
ambientali,  sul  lavoro,  settoriali, ecc. - e l'impresa istante, in
particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la
piena  ed  esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto di
tali  impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni
anche  se  dipendente  da  comportamenti  tenuti dal destinatario del
trasferimento. In merito all'erogazione delle agevolazioni si precisa
che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto del trasferimento siano
acquisiti  in  locazione  finanziaria,  le  erogazioni stesse vengono
disposte in favore dell'impresa istante pur se nei relativi contratti
subentri il soggetto destinatario del trasferimento.
6 - Graduatorie e concessioni provvisorie.
  6.1  La  concessione  delle  agevolazioni  avviene sulla base della
posizione  assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito,
distinte  per  ciascun  settore, seguendo l'ordine decrescente, dalla
prima   fino  all'esaurimento  dei  fondi  disponibili  per  ciascuna
graduatoria.
  Le graduatorie sopra richiamate sono:
    a) una  graduatoria  ordinaria  per ciascuna regione, relativa ai
programmi  comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino
a  25  milioni di euro per i settori «Industria» e «Turismo» e fino a
20 milioni di euro per il settore «Commercio»;
    b) una  graduatoria  speciale  per  ciascuna regione, riferita ai
programmi  comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino
a  25  milioni di euro per i settori «Industria» e «Turismo» e fino a
20  milioni  di  euro per il settore «Commercio» e relativi alle aree
territoriali o ai settori di attivita' eventualmente individuati come
prioritari  dalla  regione  ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b)
del decreto attuativo;
    c) limitatamente   ai   settori   «Industria»  e  «Turismo»,  due
graduatorie  multiregionali, una per le iniziative ubicate nelle aree
del   Mezzogiorno  e  l'altra  per  quelle  ubicate  nelle  aree  del
Centro-Nord,   riguardanti   i   programmi  comportanti  investimenti
complessivamente  ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a
50 milioni di euro.
  Per  quanto  concerne le graduatorie regionali speciali di cui alla
precedente lettera b):
    - ciascuna regione puo' destinare a tale graduatoria non piu' del
50% delle risorse ad essa destinate;
    -  non  e'  consentita  una  combinazione  tra  i  due criteri di
formazione per aree o per settori ne' la formulazione di due distinte
graduatorie;
    -   ciascuna   «area»   e'   costituita   dall'intero  territorio
ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50%
di quella ammissibile della regione;
    -  ciascun  settore  di  attivita'  e' individuato con i seguenti
criteri:  per il settore «Industria» con riferimento alle «Divisioni»
ammissibili  della  Classificazione  della attivita' economiche ISTAT
2002,  per  il  settore  «Turismo»  con  riferimento  alle  attivita'
ammissibili  indicate  all'art.  1,  comma  4, lettera b) del decreto
attuativo,  ivi  comprese quelle ulteriori individuate dalle regioni,
per  il  settore  «Commercio» con riferimento a quelle contrassegnate
dalle lettere da c1) a c6) dell'art. 1, comma 4 del medesimo decreto;
    -  le  regioni  formulano  le  proposte relative alle graduatorie
speciali  entro  il  31 ottobre  di  ciascun  anno, contestualmente a
quelle  concernenti le priorita' di cui al punto 6.4, con riferimento
alle domande da presentare nell'anno successivo;
    -  eventuali  programmi  che,  per  esaurimento  delle specifiche
risorse,  dovessero  risultare  non  agevolati nella misura richiesta
dall'impresa   nelle   graduatorie   regionali  speciali,  concorrono
automaticamente  all'attribuzione  delle  risorse  disponibili per le
corrispondenti  graduatorie  regionali  ordinarie di cui alla lettera
a);
    - le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed
eventualmente  non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le
corrispondenti graduatorie di cui alla lettera a).
  Tutte  le  dette  graduatorie  vengono  formate dal Ministero entro
trenta   giorni   dal   termine  finale  di  invio  delle  risultanze
istruttorie  da  parte  delle  banche  concessionarie e vengono dallo
stesso Ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.  In ciascuna graduatoria vengono inseriti tutti i programmi
i  cui  esiti  istruttori delle banche concessionarie siano positivi,
indicando,   sulla   base   delle   disponibilita'   attribuite  alla
graduatoria  medesima,  quelli  agevolabili e quelli che non potranno
ottenere   l'agevolazione   per  insufficienza  delle  disponibilita'
medesime.  Ai fini dell'attribuzione delle risorse, con riferimento a
ciascuna graduatoria di cui alle precedenti lettere a) e b), si tiene
conto di una riserva del 70% in favore delle piccole e medie imprese;
le  somme della suddetta riserva del 70% eventualmente non utilizzate
dalle  piccole  e medie imprese vengono assegnate alle grandi imprese
della medesima graduatoria.
  La  posizione  che  ciascun  programma  assume nella graduatoria di
pertinenza e' determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti
indicatori:
    1)  rapporto  tra  la  misura  massima  del  contributo  in conto
capitale  concedibile  e la misura richiesta (la tabella delle misure
agevolative concedibili e' riportata nell'allegato n. 1);
    2)  rapporto  tra  le  spese ammissibili relative ad investimenti
innovativi e il totale delle spese ammissibili;
    3)  punteggio  complessivo conseguito dal programma sulla base di
specifiche  priorita' che, per le graduatorie ordinarie e speciali di
cui alle precedenti lettere a) e b) sono individuate dalle regioni e,
per  le graduatorie multiregionali di cui alla precedente lettera c),
sono definite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, ai
sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto attuativo.
  In  merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si
specifica quanto indicato nei punti seguenti.
  6.2 Indicatore n. 1: ciascuna impresa, all'atto della presentazione
della  domanda  di  agevolazione,  puo'  richiedere  l'intera  misura
agevolativa  massima  del  contributo  in conto capitale, o una parte
della stessa, ovvero non richiedere tale forma di agevolazione. Detto
indicatore  non puo' essere oggetto di rettifica da parte della banca
concessionaria  e  l'impresa,  una volta indicata la misura richiesta
nella Scheda Tecnica, non puo' piu' modificarla una volta trascorsi i
termini  per la presentazione delle domande; la misura deve risultare
coerente  con  il  piano  di copertura del fabbisogno finanziario del
programma  e rispettare le condizioni di cui al precedente punto 2.1,
cio'  in  relazione anche a quanto esposto al precedente punto 5.7 in
merito   alle   valutazioni   istruttorie   da   parte   della  banca
concessionaria.
  Ai fini di cui sopra:
    -    la    misura   dell'agevolazione   richiesta   deve   essere
necessariamente espressa in rapporto alla misura percentuale massima,
indicando  punti  percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso
di  difformita'  tra  le  due indicazioni si assume la percentuale in
lettere;  nel  caso  in  cui vengano indicate frazioni decimali, come
misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola;
    -  in  caso  di  mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale
percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad
una  quota  dell'agevolazione  massima  concedibile  e,  pertanto, la
misura richiesta viene assunta pari al 100% di quella massima;
    -  qualora  la misura richiesta venga indicata pari a 0%, per cui
l'impresa   rinuncia   completamente  all'agevolazione  in  forma  di
contributo   in   conto   capitale,   ai   soli   fini   del  calcolo
dell'indicatore  il  denominatore  del  suddetto rapporto e' assunto,
convenzionalmente, pari a 0,01%;
    -   alla   riduzione   del  contributo  in  conto  capitale  puo'
corrispondere,   su   richiesta   dell'impresa,   un  incremento  del
finanziamento  agevolato  di  importo  al massimo pari a quello della
riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al punto
2.1;  in  particolare  si  ricorda  che  l'importo  del finanziamento
agevolato, cosi' come risultante dal predetto incremento, deve essere
pari  a  quello  del  finanziamento  bancario,  ovvero della quota di
leasing  ad  esso  equiparata (per tale ipotesi si veda il precedente
punto  2.3);  in  ogni caso l'ammontare complessivo del contributo in
conto  capitale,  del  finanziamento  agevolato  e del corrispondente
finanziamento bancario (o quota leasing equiparata) non puo' superare
l'importo degli investimenti ammissibili.
  6.3  Indicatore  n.  2:  gli  investimenti  innovativi  sono quelli
individuati  dall'art. 8, comma 11, lettera b) del decreto attuativo.
Al  riguardo,  con  specifico riferimento alle disposizioni contenute
nelle  lettere  b.1),  b.2)  e  b.5)  del  medesimo comma, si ritiene
opportuno precisare che le spese relative all'acquisizione di servizi
per la realizzazione o personalizzazione di applicazioni informatiche
sono  computate  tra gli investimenti innovativi solo se il programma
prevede     altresi'    l'acquisizione    o    realizzazione    delle
apparecchiature,   macchinari,  impianti,  piattaforme  e  tecnologie
previste dalle sopra richiamate disposizioni.
  L'impresa   indica   in  Scheda  tecnica  il  valore  dei  predetti
investimenti,  imputandoli esclusivamente ai capitoli di spesa di cui
alle  lettere  e),  f)  e g) del precedente punto 3.9, e fornisce una
descrizione  degli  stessi nel piano descrittivo di cui al punto 3.1;
l'impresa  dovra'  inoltre allegare alla domanda una perizia giurata,
rilasciata   da   un   professionista   iscritto   al  relativo  albo
professionale  che  attesti la conoscenza nel dettaglio della o delle
tecnologie  oggetto  degli  investimenti innovativi, descriva in modo
puntuale  le  caratteristiche tecniche dei suddetti investimenti e ne
attesti  la  rispondenza ad una delle categorie individuate dall'art.
8, comma 11, lettera b) del decreto attuativo.
  6.4  Indicatore  n.  3.  Le priorita' regionali sono individuate da
ciascuna regione e provincia autonoma in base ai seguenti criteri:
    a) per  le  graduatorie  regionali ordinarie di cui al precedente
punto  6.1,  lettera a), con riferimento alle aree del territorio, ai
settori  di  attivita'  ed alle tipologie di investimento ammissibili
alle agevolazioni;
    b) per  le  graduatorie  regionali speciali, di cui al precedente
punto 6.1, lettera b):
      - con riferimento ai settori ed alle tipologie di investimento,
nel caso di graduatorie speciali per aree;
      -  con riferimento alle aree ed alle tipologie di investimento,
nel caso di graduatorie speciali per settori.
  Tali  priorita'  sono indicate attraverso l'attribuzione a ciascuna
combinazione  dei  detti  elementi  di  un  punteggio numerico intero
compreso  tra zero e trenta, per le graduatorie ordinarie, ovvero tra
zero e venti, per quelle speciali.
  Ai fini di cui sopra:
    -  per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli
Comuni;
    -  per  settori  di  attivita'  si fa riferimento: per il settore
«Industria»  alla  Classificazione  delle  attivita' economiche ISTAT
2002,  per  il  settore «Turismo» alle attivita' ammissibili indicate
all'art.  1,  comma 4, lettera b) del decreto attuativo, ivi comprese
quelle   ulteriori   individuate   dalle   regioni,  per  il  settore
«Commercio»  alle attivita' contrassegnate dalle lettere da c1) a c6)
dell'art. 1, comma 4 del medesimo decreto;
    -  per  tipologie  di  investimento  si fa riferimento a ciascuna
delle tipologie di cui all'art. 3 del decreto attuativo.
  Entro  il  termine  di cui al precedente punto 6.1, unitamente alle
proposte  riguardanti  le  graduatorie  speciali,  le regioni possono
comunicare   al  Ministero  le  priorita',  sia  per  le  graduatorie
ordinarie  che  per  quelle  speciali,  da  applicare alle domande da
presentare nell'anno successivo.
  Nel  caso  in  cui  una regione non formuli proposte in merito alla
graduatoria  speciale  e/o  alle  priorita',  la graduatoria speciale
relativa  alla  regione  medesima  non  viene  formata e l'indicatore
regionale  assume,  per tutti i programmi della graduatoria regionale
di  competenza,  valore  pari  a zero; si intendono invece confermate
anche  per  l'anno successivo le proposte formulate dalla regione per
l'anno  precedente  (relative  sia alla graduatoria speciale che alle
priorita)  qualora  la  stessa  non  provveda  a modificarle entro il
termine  sopra  indicato.  Il  Ministro  delle  attivita' produttive,
valutata  la  compatibilita'  delle  proposte  avanzate dalle singole
regioni   con   lo  sviluppo  complessivo  di  tutte  le  altre  aree
interessate  oltre  che  con  le  ulteriori disposizioni del presente
decreto, le approva entro il 31 dicembre di ciascun anno.
  A  ciascun  programma  viene,  pertanto,  attribuito  il  punteggio
determinato  dalla regione con i criteri sopra indicati; il punteggio
complessivo  cosi'  ottenuto  costituisce  il  valore dell'indicatore
regionale del programma medesimo.
  Ai fini di cui sopra:
    -   il   punteggio   relativo   all'elemento  territoriale  viene
attribuito  con  riferimento  all'ubicazione  dell'unita'  produttiva
indicata   al   punto   B1  della  Scheda  Tecnica;  quello  relativo
all'elemento  settoriale,  con  riferimento  al  punto  B4.2;  quello
relativo  alla  tipologia,  con  riferimento  al  punto  B5  (si veda
l'allegato n. 13); nel caso in cui l'unita' produttiva insista su due
o  piu'  territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai
quali  vengano  riconosciuti  punteggi  diversi,  alla  stessa intera
unita'  produttiva  si  applica  il  punteggio  regionale relativi al
comune  nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore
superficie)   ed   il  programma  viene  inserito  nella  graduatoria
regionale di pertinenza di detto comune;
    - nel caso di programma classificato, insieme, di «trasferimento»
e  di  un'altra  tipologia  (si  veda  il  precedente  punto 3.8), il
punteggio  relativo  all'elemento tipologico assume, per il programma
stesso, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia;
    -  nel  caso  in  cui un programma di investimenti riguardi due o
piu'   attivita'  diverse  cui  la  regione  ha  attribuito  punteggi
differenti, all'intero programma viene attribuito il punteggio minore
tra  quelli attribuibili alle singole attivita' qualora separatamente
considerate.
  Nel  caso  di  programmi  promossi dalle imprese di costruzioni che
prevedano  l'utilizzo  dei  beni agevolati nei cantieri ubicati nelle
aree ammissibili di un'unica regione, di cui al precedente punto 1.5,
si  applica il minore dei punteggi assegnati dalla regione al settore
delle  costruzioni,  con riferimento alle aree del territorio ed alla
tipologia del programma da agevolare.
  Per  quanto  riguarda  i pubblici esercizi, le indicazioni da parte
delle  regioni  in  merito  alle attivita' da inserire nell'eventuale
graduatoria  speciale,  nonche' ai punteggi da attribuire alle stesse
ai  fini  dell'indicatore  regionale,  sono riferite, senza ulteriori
frazionamenti  o  condizioni  particolari,  all'intera  categoria dei
pubblici esercizi.
  Per   quanto  concerne  l'indicatore  relativo  alle  priorita'  da
applicare  ai  fini della formazione delle graduatorie multiregionali
di cui al precedente punto 6.1 lettera c), si precisa che il Ministro
delle  attivita'  produttive  puo'  individuare, con proprio decreto,
adottato  d'intesa  con  le  regioni,  i  punteggi  da  attribuire ai
programmi   riguardanti  specifici  settori  di  attivita'  e/o  aree
territoriali.  Il valore dell'indicatore e' pertanto rappresentato da
detto punteggio.
  6.5  Il  valore di ciascuno dei predetti indicatori e' incrementato
delle misure percentuali di seguito indicate, tra loro cumulabili:
    a) 1,5  %  per  i  programmi  proposti  dalle  imprese  che,  con
riferimento   agli   ultimi   tre  bilanci  approvati  alla  data  di
presentazione del Modulo di domanda, presentano un valore medio delle
spese  di  ricerca  e  sviluppo,  rilevabili  dalla  relazione  sulla
gestione  ovvero dalla nota integrativa di cui, rispettivamente, agli
articoli 2428  e  2427  del  codice  civile,  pari  almeno  al 3% del
fatturato;  l'incremento  degli  indicatori  e'  dello  0,75%  se  il
predetto  valore  medio  delle  spese  di  ricerca e sviluppo e' pari
almeno al 2% del fatturato e inferiore al 3%; il valore del fatturato
da  considerare  e'  quello  corrispondente  alla  voce A.1 del conto
economico  redatto  secondo  le  vigenti  norme del codice civile. Le
imprese  trasmettono,  entro  la  data  di  chiusura  dei  termini di
presentazione  delle  domande,  copia  dei succitati bilanci completi
della   relazione   sulla   gestione   o,  in  mancanza,  della  nota
integrativa, da cui risulti il valore e la descrizione delle spese di
ricerca e sviluppo sostenute;
    b) 1% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento
all'ultimo  bilancio  approvato alla data di presentazione del Modulo
di  domanda,  presentano  un  incremento  della  quota  di  fatturato
derivante  da  esportazioni  dirette pari ad almeno il 30% del valore
medio  della  stessa  quota  nei  tre  bilanci  precedenti  quello di
riferimento,  ovvero  per i programmi proposti dalle imprese che, con
riferimento  a  ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati alla data
di  presentazione  della domanda, presentino un valore della quota di
fatturato  da  esportazioni  dirette pari ad almeno il 50% del valore
complessivo  del  fatturato  di cui alla voce A.1 del conto economico
redatto  secondo  le  vigenti  norme del codice civile; il valore del
fatturato  da esportazioni dirette da considerare e' quello riportato
nella  dichiarazione  annuale  IVA  di  ciascuno  degli  esercizi  di
riferimento.  Le  imprese  trasmettono, entro la data di chiusura dei
termini di presentazione delle domande, copia dei succitati bilanci e
delle dichiarazioni annuali IVA;
    c) 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, alla data di
presentazione  del  Modulo di domanda, abbiano gia' aderito a sistemi
internazionali  riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o
EMAS (Reg. CE 761/2001). A tal fine, le imprese trasmettono, entro la
data  di  chiusura  dei termini di presentazione delle domande, copia
della predetta certificazione;
    d) 0,5  %  per  i  programmi proposti dalle imprese risultanti da
operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice
civile,   perfezionate   nei  dodici  mesi  antecedenti  la  data  di
presentazione  del  Modulo  di  domanda;  le  predette  operazioni di
fusione  devono  riferirsi a imprese che alla data di perfezionamento
dell'operazione di fusione:
      -  siano  classificate  di  piccola o media dimensione ai sensi
della disciplina comunitaria vigente;
      -  risultino  operanti  da  almeno  tre  anni;  a  tal  fine si
considerano  operanti  le imprese che, con riferimento a ciascuno dei
tre  bilanci  approvati  alla  medesima data, presentano un valore di
fatturato diverso da zero alla voce A1 del conto economico;
      - presentino, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati
alla  medesima data, un valore medio dei ricavi da gestione tipica di
cui  alla  voce A1 del Conto economico e delle immobilizzazioni nette
di cui allo Stato patrimoniale pari, entrambi, ad almeno il 15% della
somma  dei  predetti  valori  riferiti a tutti i soggetti interessati
dalla fusione;
      -  operino  in settori di attivita' riconducibili alla medesima
divisione  della  classificazione  delle  attivita'  economiche ISTAT
2002, ovvero siano contraddistinte da un forte collegamento economico
a  monte  o  a  valle; a tal fine, il predetto collegamento economico
sussiste    allorquando    ciascuna    delle    imprese   interessate
dal-l'operazione  di  fusione  ha fatturato ad almeno una delle altre
non  meno  del 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo
bilancio  approvato  prima  del  perfezionamento  dell'operazione  di
fusione; a tal proposito il fatturato di riferimento e' quello di cui
alla voce A1 del Conto economico.
  Ai  fini  di  quanto  sopra  l'operazione  di  fusione  si  intende
perfezionata  alla data in cui decorrono gli effetti della fusione ai
sensi dell'art. 2504-bis del codice civile. Le imprese richiedenti le
agevolazioni  trasmettono,  entro  la data di chiusura dei termini di
presentazione  delle domande, copia dell'atto di fusione, certificati
CCIAA, copia degli ultimi tre bilanci approvati riferiti alle imprese
che  hanno partecipato alla fusione, dichiarazioni del rappresentante
legale  dell'impresa  risultante  dalla  fusione,  redatte secondo lo
schema  di  cui  all'allegato  n.  21,  attestanti  il  possesso  del
requisito di PMI da parte di ciascuna delle predette imprese, nonche'
copia  delle  documentazioni  contabili  comprovanti  il  valore  del
fatturato  utile  al  fine di dimostrare il collegamento economico di
cui sopra;
    e) 0,25 % per i programmi proposti dalle imprese nelle cui unita'
produttive,  nei  dodici mesi precedenti la data di presentazione del
Modulo  di domanda, siano stati realizzati stages della durata minima
di  tre  mesi, finalizzati all'inserimento di laureati, sulla base di
accordi con Universita' o Centri di ricerca pubblici e privati. A tal
fine,  le  imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini
di   presentazione  delle  domande,  copia  autentica  degli  accordi
stipulati  con  le  Universita'  e/o i Centri di ricerca unitamente a
copia autentica dei singoli contratti di stages;
    f) 0,25  %  per i programmi proposti da imprese che, alla data di
presentazione  del  Modulo  di domanda, risultino dotate, nell'unita'
produttiva  oggetto del programma, di strutture adibite ad asili nido
conformi  alla  vigente normativa in materia, nonche' per i programmi
proposti   da   imprese   che   abbiano   ottenuto,  con  riferimento
all'esercizio  precedente  la  medesima data, la riduzione tariffaria
dei  premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui
agli  articoli 19  e  24  del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  del  12 dicembre  2000.  A  tal fine, le imprese
trasmettono,  entro  la data di chiusura dei termini di presentazione
delle  domande,  relativamente  alle strutture adibite ad asili nido,
copia   dell'autorizzazione   rilasciata   dal   Comune   competente,
relativamente   alla   dimostrazione   della   riduzione   tariffaria
riconosciuta, copia del relativa provvedimento dell'INAIL;
    g) 1  %  per  i  programmi  proposti da imprese che, alla data di
presentazione del Modulo di domanda, risultino costituite da non piu'
di un anno; per le imprese individuali si fa riferimento alla data di
iscrizione nel registro delle imprese.
  6.6  Il  punteggio  complessivo  che  il  programma  consegue e che
determina  la  posizione  dello  stesso  in  graduatoria  e' ottenuto
sommando  algebricamente  i  valori  degli  indicatori, eventualmente
maggiorati  in base alle premialita' sopra indicate, normalizzati (si
veda l'Appendice).
  Il  Ministero  si  riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il
valore  degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di
evidenziarne  gli  eventuali  scostamenti  in  diminuzione rispetto a
quelli  posti  a  base  per  la formazione delle graduatorie. Ai fini
della  verifica  concernente  l'indicatore  n. 2 di cui al precedente
punto  6.3  l'investimento  complessivo da computare e' il minore tra
quello ammesso in via definitiva e quello ammesso in via provvisoria.
  6.7   Per  i  programmi  utilmente  collocati  in  graduatoria,  il
Ministero  adotta  i  decreti  di concessione provvisoria, nei limiti
delle  risorse  finanziarie  assegnate  per  il  contributo  in conto
capitale  e  per  il  finanziamento  agevolato,  procedendo in ordine
decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per
i  programmi non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse e
per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi
provvedimenti  di  diniego  e  di  esclusione.  Tutti i provvedimenti
adottati  sono  trasmessi  alle  banche concessionarie, che curano il
conseguente  invio  alle  imprese,  agli  istituti  collaboratori  e,
limitatamente  ai provvedimenti di concessione, ai soggetti agenti di
cui al successivo punto 6.8.
  Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile
di  ciascuna  graduatoria,  ad  eccezione di quelle speciali, dovesse
essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede
alla  concessione  della  somma  pari a dette disponibilita' residue,
agevolando,  comunque, l'intero programma. E' fatta salva la facolta'
per   l'impresa   interessata   di  rinunciare  formalmente  a  dette
agevolazioni   ridotte   e  di  richiedere  l'inserimento  nel  bando
successivo come specificato nel precedente punto 5.5. Eventuali somme
che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive esclusioni
dalle  graduatorie,  di  rinunce  o  di  revoche  delle  agevolazioni
concesse,  affluiscono  nelle  disponibilita'  dell'anno  o del bando
successivo.
  Il   decreto   di   concessione,   oltre   ad   indicare  l'impresa
beneficiaria,  la  tipologia  del  programma agevolato e l'ubicazione
dell'unita'  produttiva,  indica, separatamente per i beni acquistati
direttamente   dall'impresa  e  per  quelli  acquisiti  in  locazione
finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per
capitolo di spesa e l'ammontare delle agevolazioni totali, articolate
in  contributo  in  conto  capitale  e  finanziamento agevolato, e di
ciascuna  delle  due  o, secondo il caso, tre quote del contributo in
conto   capitale.  Il  decreto  stabilisce,  tra  l'altro,  a  carico
dell'impresa titolare, i seguenti obblighi:
    a) di  dichiarare,  prima  dell'erogazione delle agevolazioni, di
non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione
o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad
ottenere,  per  i beni del programma oggetto della concessione, aiuti
di  stato  di  qualsiasi  natura  in  base  ad altre leggi nazionali,
regionali  o  comunitarie  o  comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche,  fatti  salvi  gli  aiuti  concessi  secondo  la regola de
minimis;
    b) di  ottemperare,  prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad
eventuali   condizioni   particolari  specificatamente  indicate  nel
decreto medesimo;
    c) di  non  distogliere  dall'uso  previsto  le  immobilizzazioni
materiali  o  immateriali  agevolate,  prima  di  cinque  anni  dalla
relativa data di entrata in funzione;
    d) di  osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme
sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
    e) di  ultimare il programma entro 24 o, secondo il caso, 48 mesi
dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni,
fatti  salvi  i  minori termini eventualmente previsti per consentire
l'ammissibilita'    del   programma   medesimo   al   cofinanziamento
comunitario (si veda il precedente punto 1.8);
    f) di   realizzare   la  quota  di  investimenti  necessaria  per
l'erogazione  a  stato di avanzamento della prima quota di contributo
in  conto  capitale entro diciotto o, secondo il caso, trentasei mesi
dalla data del decreto di concessione;
    g) di  comunicare  tempestivamente,  e  comunque  entro i termini
prescritti,  la  data  di  ultimazione  del  programma e, nel caso di
programma che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in
locazione  finanziaria,  di  trasmettere copia dell'ultimo verbale di
consegna dei beni;
    h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti
all'ordinamento comunitario;
    i) limitatamente ai programmi di investimento relativi al settore
«Industria»,  di  non  modificare,  nel  corso  di  realizzazione del
programma  agevolato, l'attivita' economica alla quale sono destinati
gli  investimenti  del programma stesso con conseguente inquadramento
in  una  «divisione»  (due  cifre)  della  Classificazione ISTAT 2002
diversa  da  quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come
eventualmente modificata in sede istruttoria;
    l) limitatamente ai programmi di investimento relativi al settore
«Turismo»,   di  non  modificare,  nel  corso  di  realizzazione  del
programma  agevolato,  l'indirizzo produttivo dell'impianto, con cio'
trasformando    l'attivita'    esercitata    nell'unita'   produttiva
interessata  dal  programma  stesso  da  ricettiva  a non ricettiva o
viceversa;
    m) limitatamente ai programmi di investimento relativi al settore
«Commercio»,  di  non  modificare,  nel  corso  di  realizzazione del
programma  agevolato,  l'attivita'  alla  quale  sono  destinati  gli
investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento:
      - per le attivita' di cui alle lettere c1), c2), c3), c4) e c6)
dell'art.  2,  comma 4 del decreto attuativo, in una «divisione» (due
cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata al
punto  B4.2  della  Scheda  Tecnica, come eventualmente modificata in
sede istruttoria;
      - per le attivita' di cui alla lettera c5) dello stesso art. 2,
comma 4, in una diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda
Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria;
    n) di  stipulare  il  contratto  di  finanziamento  entro novanta
giorni  dal  ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle
agevolazioni,   fatto   salvo   quanto  previsto  in  relazione  agli
investimenti  da realizzare tramite locazione finanziaria (si veda il
punto 6.8);
    o) di  ottemperare  agli  impegni  assunti  con  il  contratto di
finanziamento e di non procedere alla sua estinzione anticipata prima
dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale;
    p) di  restituire le somme ottenute a seguito della concessione e
non  dovute,  maggiorate  di  un interesse pari al tasso ufficiale di
riferimento  (TUR)  vigente  alla data dell'erogazione, fatti salvi i
casi  in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni
di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  6.8   Il  contratto  di  finanziamento,  relativo  sia  alla  quota
agevolata  che a quella ordinaria, e' stipulato, successivamente alla
concessione  delle agevolazioni ed entro novanta giorni dalla data di
ricevimento   del   decreto   di  concessione  provvisoria  da  parte
dell'impresa,  tra l'impresa beneficiaria e il soggetto agente, ossia
il  soggetto  che ha sottoscritto, con la Cassa depositi e prestiti e
il  Ministero  delle attivita' produttive, la convenzione di cui alla
delibera  CIPE  n.  76  del  15 luglio  2005 per lo svolgimento delle
attivita'  relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del
finanziamento;  il  soggetto  agente  puo'  coincidere  con  la banca
concessionaria   o  e'  da  quest'ultima  indicato.  La  stipula  del
contratto  e'  perfezionata,  in  conformita'  alle  disposizioni del
decreto  attuativo,  sulla  base dell'avvenuta conferma, da parte del
soggetto  finanziatore,  dell'accordo  e  del  mandato  interbancario
previsti  dalla  predetta  convenzione. Per i programmi soggetti alla
notifica   alla   Commissione  europea,  il  contratto  e'  stipulato
successivamente   al  provvedimento  del  Ministero  delle  attivita'
produttive  relativo  agli  esiti  di detta notifica ed entro novanta
giorni dalla data di ricevimento del decreto medesimo.
  Nel   caso   di   investimenti  da  realizzare  mediante  locazione
finanziaria,  il contratto di finanziamento, relativo alla sola quota
agevolata,  e'  stipulato  tra  il  succitato  soggetto  agente  e la
societa'  di  leasing  in  relazione  a ciascun contratto di leasing,
successivamente alla concessione delle agevolazioni e, comunque, dopo
la  consegna  dei  beni;  se  il  contratto  di  leasing prevede piu'
consegne  o  piu'  stati di avanzamento il contratto di finanziamento
agevolato  potra'  essere  stipulato dopo la prima consegna o dopo il
primo stato di avanzamento.
  E' possibile stipulare un solo contratto di finanziamento agevolato
a  fronte  di piu' contratti di leasing, a condizione che la scadenza
di  questi ultimi consentano di stabilire una scadenza univoca per il
finanziamento  agevolato  e  di  attribuire in proporzione ai singoli
contratti  di leasing l'importo del predetto finanziamento agevolato.
In  tal  caso  il  finanziamento agevolato e' stipulato dopo l'ultima
consegna e, ai fini di quanto precisato al precedente punto 2.3 per i
contratti  di  leasing  gia'  in decorrenza, tenendo conto del valore
complessivo del debito residuo in linea capitale di tutti i contratti
di leasing medesimi.
  Il  contratto  di  finanziamento agevolato e' stipulato entro e non
oltre  novanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  del  decreto di
concessione provvisoria delle agevolazioni da parte della societa' di
leasing,  ovvero, qualora a tale data i beni oggetto del contratto di
leasing non siano stati ancora consegnati, entro novanta giorni dalla
data di consegna dei beni medesimi.
  Successivamente  alla  stipula,  la banca concessionaria acquisisce
dal soggetto agente copia del contratto di finanziamento.
  La  banca  concessionaria e' tenuta a comunicare al soggetto agente
le  modifiche  soggettive  ed oggettive che intervengono in relazione
all'iniziativa agevolata.
7 - Erogazione delle agevolazioni.
  7.1   Le   erogazioni   in   favore  dell'impresa  o  dell'istituto
collaboratore,   sia   del  contributo  in  conto  capitale  sia  del
finanziamento,  avvengono  per  stato d'avanzamento, sulla base della
documentazione di spesa di cui al punto 7.4.
  Il  contributo  in conto capitale e' reso disponibile dal Ministero
in due o tre quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali il
giorno  successivo alla stipula del contratto di finanziamento di cui
al  punto  6.8  e  le  altre dal primo gennaio di ciascuno degli anni
successivi;  in particolare, detta disponibilita' e' in due quote nel
caso  in cui il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi
successivi  alla  data  del  decreto di concessione provvisoria delle
agevolazioni  e  l'impresa  ne  abbia fatta esplicita richiesta nella
Scheda  Tecnica,  in  tre  quote negli altri casi. Sono esclusi dalla
possibilita'  di  richiedere  due  quote  i  programmi  soggetti alla
notifica  alla  Commissione  europea.  Ai  fini  delle erogazioni del
contributo  in conto capitale, l'impresa, o l'istituto collaboratore,
deve comprovare, di avere sostenuto:
    -  nel  caso  di  due  erogazioni:  almeno  la  meta' della spesa
complessiva  approvata  per  la  prima  erogazione ed il totale della
stessa,  come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del
programma, per la seconda;
    -  nel  caso  di  tre  erogazioni:  almeno  un  terzo della spesa
complessiva approvata per la prima erogazione, almeno i due terzi per
la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a
seguito dell'ultimazione del programma, per la terza.
  Ai  fini  di  cui  sopra si fa riferimento alla data dell'effettivo
pagamento  delle  fatture e degli altri titoli di spesa. In ogni caso
il  raggiungimento,  alla  data  della  disponibilita',  di uno stato
d'avanzamento  superiore a quello corrispondentemente necessario, non
puo'  dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata,
ne'  il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della
data   della   disponibilita',   puo'  dare  luogo  ad  un'erogazione
anticipata.
  La  prima  quota  del  solo  contributo  in conto capitale puo', su
richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere
erogata   a   titolo   di   anticipazione,  previa  presentazione  di
fideiussione    bancaria   o   polizza   assicurativa   irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero
delle  attivita'  produttive,  rilasciata in stretta conformita' alle
disposizioni di cui alla circolare del Ministero stesso del 27 maggio
2005;  conseguentemente,  l'escussione  della  fideiussione e/o della
polizza   avviene   sulla  base  della  sola  richiesta  della  banca
concessionaria  che abbia accertato la sussistenza dei presupposti di
cui  all'art.  11,  comma  1  del  decreto  attuativo. Detta garanzia
fideiussoria, redatta secondo lo schema riportato all'allegato n. 22,
e'  sottoscritta con firma autenticata ed e' completa di attestazione
dei   poteri   di   firma   del/dei  sottoscrittore/i,  pena  il  non
accoglimento  della stessa. Le garanzie possono essere prestate dalle
banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno
1982,  n.  348  e  dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale  previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Qualora la garanzia sia rilasciata dalla medesima banca
concessionaria, la firma puo' non essere autenticata e possono essere
omessi i poteri di firma.
  L'erogazione  del  finanziamento  avviene in non piu' di sei quote,
ovvero  in  non  piu'  di  tre  quote  se  per il contributo in conto
capitale  e'  prevista  l'erogazione in due quote. Ciascuna quota del
finanziamento  e'  erogata  in  misura  corrispondente  allo stato di
avanzamento  del  programma.  Per  lo  stato  di avanzamento si tiene
conto,  indipendentemente  dall'avvenuto  pagamento  delle forniture,
della  data  delle  fatture e degli altri titoli di spesa, per quanto
riguarda  i  beni  acquistati o realizzati direttamente, ovvero della
data di consegna dei beni oggetti del contratto di leasing per quanto
riguarda  i  beni  da acquisire in locazione finanziaria; nel caso di
fatture  e  titoli di spesa documentati e non pagati l'erogazione del
finanziamento   dovra'   essere   utilizzata  esclusivamente  per  il
pagamento  degli  stessi.  Ai  fini dell'erogazione del finanziamento
agevolato,  ciascuna richiesta riguarda stati di avanzamento riferiti
ad un periodo non inferiore a sei mesi.
  7.2  Nei  casi  di  riduzione  del  programma  di  spesa,  prima di
procedere  all'erogazione  delle quote residue di contributo in conto
capitale  in  favore,  secondo  il caso, dell'impresa o dell'istituto
collaboratore,  la  banca  concessionaria  procede al ricalcolo della
singola  quota  costante  erogabile. Qualora l'impresa debba comunque
restituire quote di contributo gia' erogate, la stessa puo' attivare,
in alternativa alla detrazione delle somme, di cui all'art. 11, comma
8  del decreto attuativo, una procedura di compensazione. A tal fine,
e'  necessario  che  l'impresa medesima ne faccia esplicita richiesta
alla  banca  concessionaria e che la stessa non abbia provveduto alla
restituzione  all'atto  della  prima  erogazione utile successiva. In
tale   ultima   circostanza,  la  banca  concessionaria  richiede  al
Ministero   la  quota  spettante  al  netto  dell'importo,  in  linea
capitale,  che l'impresa stessa deve restituire. I relativi interessi
e  le  eventuali maggiorazioni sono trattenute dalla banca al momento
dell'erogazione  e  successivamente  restituite  al  Ministero. Detti
interessi  sono  computati  dal  momento  dell'erogazione all'impresa
delle   somme   non  dovute,  comprensive  delle  eventuali  relative
maggiorazioni,  fino  alla  data  della valuta della prima erogazione
utile successiva.
  7.3  Ai  fini  di  ciascuna  erogazione sia del contributo in conto
capitale  sia  del  finanziamento  agevolato,  l'impresa,  per i beni
acquistati  o  realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore,
per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca
concessionaria  una  richiesta  corredata della documentazione di cui
all'allegato  n.  23  nonche' della documentazione di spesa di cui al
successivo  punto 7.4 (quest'ultima non deve essere allegata nel caso
di richiesta a titolo di anticipazione). La richiesta di erogazione e
la  documentazione di spesa devono essere cucite tra loro e firmate o
timbrate  a  cavallo  di  ciascuna  coppia  di fogli. La richiesta di
erogazione   per   stato   di  avanzamento  presentata  dall'istituto
collaboratore  deve  essere inoltre accompagnata da una dichiarazione
dell'impresa,  concernente  le  spese  ed  i  relativi  beni  cui  si
riferisce la richiesta di erogazione medesima.
  Le  richieste  di  erogazione  e  le  dichiarazioni  devono  essere
formulate,  a  seconda dei casi, in base agli schemi seguenti, avendo
cura  di  ricopiare  il  relativo testo, omettendo le ipotesi che non
ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni:
    allegato  n. 24: Richiesta di erogazione dell'impresa a titolo di
anticipazione;
    allegato   n.   25:   Richiesta   di   erogazione   dell'istituto
collaboratore a titolo di anticipazione;
    allegato  n.  26: Richiesta di erogazione dell'impresa a stato di
avanzamento per investimenti inferiori a 1.500.000,00 euro;
    allegato  n.  27: Richiesta di erogazione dell'impresa a stato di
avanzamento per investimenti pari o superiori a 1.500.000,00 euro;
    allegato   n.   28:   Richiesta   di   erogazione   dell'istituto
collaboratore a stato di avanzamento;
    allegato  n.  29:  Dichiarazione  dell'impresa  da  allegare alla
richiesta   di   erogazione  a  stato  di  avanzamento  dell'istituto
collaboratore per investimenti inferiori a 1.500.000,00 euro;
    allegato  n.  30:  Dichiarazione  dell'impresa  da  allegare alla
richiesta   di   erogazione  a  stato  di  avanzamento  dell'istituto
collaboratore per investimenti pari o superiori a 1.500.000,00 euro.
  In   relazione   alle  spese  cui  si  riferisce  la  richiesta  di
erogazione,  si  precisa che le stesse non possono comprendere quelle
che  la banca concessionaria ha ritenuto non ammissibili, indicandole
nella comunicazione di cui al precedente punto 5.7.
  La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento
deve  essere  trasmessa  entro  e  non  oltre  sei mesi dalla data di
ultimazione  del programma o, per i programmi gia' ultimati alla data
di  ricevimento  del  decreto di concessione provvisoria, entro e non
oltre  sei  mesi  da  quest'ultima  data (per i programmi che possono
essere  ammessi al cofinanziamento, si veda il precedente punto 1.9).
Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi
-  che,  comunque, devono essere comunicati con congruo anticipo alla
banca   concessionaria   -   quest'ultima  propone  la  revoca  delle
agevolazioni  al  Ministero  il  quale  procede  alla  emanazione del
conseguente decreto.
  L'impresa  deve  inoltre  comunicare alla banca concessionaria, con
dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante o da suo procuratore
speciale,  entro trenta giorni dall'ultimazione del programma, ovvero
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  del  decreto  di
concessione provvisoria per i programmi gia' ultimati a tale data, la
data  di  ultimazione del programma medesimo e di entrata in funzione
degli impianti. In considerazione del fatto che dalla data di entrata
in  funzione  decorre  il  periodo di cinque anni di cui all'art. 11,
comma  1  del decreto attuativo durante il quale i beni agevolati non
possono  essere  distolti  dall'uso previsto, pena la revoca totale o
parziale delle agevolazioni, la data di entrata in funzione coincide,
convenzionalmente,  con  quella  di  ultimazione;  e'  tuttavia  data
facolta'  alle  imprese, in caso di programmi articolati, per i quali
l'entrata  in  funzione  degli impianti puo' anche in parte precedere
l'ultimazione del programma, di rendere piu' dichiarazioni di entrata
in  funzione,  relative  a  blocchi  di  investimento  funzionalmente
autonomi.  In  tale  ultimo  caso  l'impresa  deve  individuare,  con
ciascuna  dichiarazione,  i  beni  del relativo blocco funzionalmente
autonomo,   facendo   anche   riferimento   ai   relativi  numeri  di
identificazione  riportati  nell'elenco  di  cui  al precedente punto
3.13.  Ai  fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma e'
quella definita al precedente punto 3.12. Per i programmi riguardanti
solo  beni  in  locazione  finanziaria,  ovvero  per  quelli  che  ne
comprendono  parte ed il cui ultimo verbale di consegna e' successivo
alla  data  dell'ultimo  titolo  di spesa relativo ai beni acquistati
direttamente  dall'impresa,  la  dichiarazione  attestante la data di
ultimazione  del  programma  e'  sostituita  dall'ultimo  verbale  di
consegna  dei  beni;  l'impresa trasmette contestualmente copia della
comunicazione  concernente  la detta data alla societa' di leasing ai
fini  del rispetto del termine di cui all'art. 9, comma 1 del decreto
attuativo.
  7.4 La documentazione di spesa consiste in:
    a) copia  autentica  delle  fatture  o delle altre documentazioni
fiscalmente  regolari,  ovvero,  ove  consentite, commesse interne di
lavorazione.  Le  copie  autentiche  possono essere predisposte anche
dalla banca concessionaria, previa esibizione, da parte dell'impresa,
dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione
in   argomento   puo'   consistere  in  elenchi  o  in  elaborati  di
contabilita' industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo
caso  i  titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per
ciascuno  deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una
chiara  e completa descrizione sufficiente all'univoca individuazione
delle  singole  immobilizzazioni  acquisite ed il relativo importo al
netto   dell'I.V.A.  Qualora  la  banca  concessionaria  non  dovesse
riscontrare  la  rispondenza  dei predetti elenchi e/o elaborati alle
suddette   indicazioni,   con  particolare  riferimento  alla  chiara
descrizione delle singole immobilizzazioni acquisite, deve restituire
la  documentazione di spesa all'impresa o all'istituto collaboratore,
dandone,  in  quest'ultimo  caso,  comunicazione  all'impresa stessa.
L'eventuale  ripresentazione,  secondo le suddette indicazioni, della
documentazione  di  spesa oltre i sei mesi di cui al precedente punto
7.3,  puo'  dare luogo all'attivazione delle ivi richiamate procedure
di revoca delle agevolazioni concesse;
    b) copia  della  documentazione  di  cui al precedente punto 3.13
utile  a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari,
impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione;
    c) dichiarazione  ed  allegato  elenco dei macchinari, impianti e
attrezzature di cui al precedente punto 3.13;
    d) copia  della  documentazione  comprovante l'avvenuto pagamento
delle  forniture  ovvero l'elenco delle fatture non ancora pagate per
le   quali   si  richiede  il  pagamento  mediante  l'erogazione  del
finanziamento.  Ai  fini della richiesta di erogazione delle quote di
contributo  in  conto  capitale  si  tiene conto esclusivamente delle
fatture e degli altri titoli di spesa pagati.
  I  beni  cui  si riferisce la documentazione di spesa devono essere
fisicamente  individuabili  e  presenti  presso  l'unita'  produttiva
interessata  dal programma di investimenti alla data della richiesta,
ad  eccezione  di  quelli  per i quali il titolo di spesa documentato
costituisce  acconto  e di quelli acquistati con contratti «chiavi in
mano».
  Gli  originali  della documentazione di spesa sopra indicata devono
comunque   essere   tenuti   a   disposizione  dall'impresa  per  gli
accertamenti,  i  controlli  e  le  ispezioni  previsti  dal  decreto
attuativo.  Si  precisa  altresi'  che l'impresa deve riportare sugli
originali dei titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Spesa
di  euro  ...  ...  dichiarata  per  la ...(prima, seconda, terza)...
erogazione del prog. n....... ex legge n. 488/1992».
  Le   commesse   interne  di  lavorazione,  ove  consentite,  devono
esplicitare  l'oggetto  della  commessa stessa, le date di apertura e
chiusura,  i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da
magazzino,  con  gli  estremi  dei  documenti di spesa ed il relativo
costo,  il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e
delle  rispettive  ore  di lavorazione ed il relativo costo, le spese
generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque,
non  superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo
dei  materiali  prelevati  dal magazzino e' quello di inventario, con
esclusione   di   qualsiasi  ricarico.  Il  costo  del  personale  e'
determinato  in  base  a  quello  orario medio, ottenuto dividendo la
retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva
di  oneri  sociali,  per  il  numero  di  ore  lavorative annue della
categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per
assenze dovute a cause varie.
  Alle  commesse  interne deve essere allegato l'elenco delle fatture
di  acquisto  o  dei  buoni  di  prelievo  dei  materiali, nonche' un
prospetto  riepilogativo  dei  dati  concernenti  le  prestazioni  di
manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa,
il  numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello
delle  ore  prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a
detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare,
ai  sensi  e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che le
valorizzazioni  sono  state  effettuate sulla base della retribuzione
annua  media,  come  in  precedenza  determinata,  e  del  numero  di
dipendenti  che  hanno  prestato  la  loro opera per la realizzazione
della commessa.
  7.5   La  banca  concessionaria  accerta  la  vigenza  dell'impresa
beneficiaria  delle  agevolazioni,  la completezza e la pertinenza al
programma  agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa
o  dall'istituto  collaboratore  e,  in  relazione  ad  ogni stato di
avanzamento  utile  per  l'erogazione  della  corrispondente quota di
contributo  in  conto  capitale, effettua anche il sopralluogo per le
verifiche  sugli  investimenti  realizzati presso l'unita' produttiva
oggetto del programma.
  Effettuati  i predetti adempimenti, le banche concessionarie, entro
il  termine  di  trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione
della  documentazione  di  cui  al  punto 7.4 e, per il contributo in
conto capitale, non prima della data della disponibilita', richiedono
al  Ministero  e  al  soggetto  agente  l'erogazione  delle  quote di
contributo  in  conto capitale e di finanziamento corrispondenti allo
stato  di  avanzamento  presentato  dall'impresa  ed  accertato dalle
banche  concessionarie  medesime, inserendo il relativo programma nel
primo elenco utile di cui al punto 7.6.
  Per  quanto  riguarda  il  contributo in conto capitale, al momento
dell'erogazione dell'ultima quota e' trattenuto il 10% del contributo
totale  concesso,  da  conguagliare  successivamente alla concessione
definitiva   di   cui  al  punto  8.2;  qualora,  in  relazione  alla
documentazione  di  spesa  relativa  all'ultimo stato di avanzamento,
emergano  elementi  tali  da  condurre ad una sensibile riduzione del
contributo  concesso  in  via  provvisoria,  la  banca concessionaria
richiede  l'ultima  quota  dopo  aver  proceduto  al  ricalcolo della
singola  quota  erogabile  e procede altresi' a ricalcolare l'importo
del  finanziamento  agevolato  spettante,  dandone  comunicazione  al
soggetto  agente  ai  fini  dell'erogazione a saldo del finanziamento
medesimo.
  7.6 Il Ministero accredita le quote di contributo in conto capitale
presso  i  conti correnti aperti dalle banche concessionarie, uno per
ciascuna  banca.  A  tal fine le banche concessionarie trasmettono al
Ministero  l'elenco dei programmi agevolati per i quali, a seguito di
richiesta  di  erogazione  da  parte  delle  imprese o degli istituti
collaboratori  interessati,  hanno  verificato  con esito positivo le
condizioni  per  l'erogazione  medesima;  l'inserimento  del  singolo
programma  nell'elenco  puo' avvenire a partire dal giorno successivo
alla  stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.8, per
la  prima quota, e a partire dal 1° gennaio del primo anno successivo
e  del  secondo anno successivo, rispettivamente, per la seconda e la
terza  quota.  La  trasmissione  degli  elenchi  avviene  con cadenza
quindicinale, alla meta' ed alla fine di ciascun mese. Al ricevimento
degli  elenchi,  il  Ministero  provvede  nei tempi piu' solleciti ad
accreditare,  sui  predetti  conti,  le quote di contributo richieste
ovvero  a  comunicare  i nominativi delle imprese per le quali non e'
possibile  procedere  all'erogazione.  Tali somme sono quindi erogate
alle  imprese  o  agli  istituti  collaboratori  entro  cinque giorni
lavorativi dall'intervenuto accreditamento. L'impresa puo' provvedere
tempestivamente  ai propri adempimenti, cosi' da attivare le suddette
procedure  di  erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno
della disponibilita'.
  Relativamente  al  finanziamento,  il  soggetto agente, anche sulla
base  delle  richieste  delle  banche  concessionarie,  accredita  le
singole   quote   sul   conto   corrente   indicato   dall'impresa  o
dall'istituto   collaboratore   secondo  le  modalita'  previste  nel
contratto  di  finanziamento  e  nei  mandati  conferiti  dalla Cassa
depositi  e  prestiti e dal soggetto finanziatore per la gestione del
finanziamento  ai  sensi della convenzione di cui al punto 6.8. A tal
fine le banche concessionarie trasmettono al soggetto agente l'elenco
dei  programmi  agevolati  per  i  quali,  a  seguito di richiesta di
erogazione  da  parte  delle  imprese  o degli istituti collaboratori
interessati,  hanno  verificato  con esito positivo le condizioni per
l'erogazione  medesima.  La  trasmissione  degli  elenchi avviene con
cadenza  quindicinale,  alla  meta'  ed alla fine di ciascun mese. Il
soggetto   agente   comunica  alla  banca  concessionaria  l'avvenuto
accreditamento  delle  somme ai beneficiari ovvero i casi per i quali
non e' possibile procedere all'erogazione.
  7.7  Nel  caso  in  cui  il programma preveda, in tutto o in parte,
l'acquisizione   di   beni   in  locazione  finanziaria,  le  singole
erogazioni  vengono richieste alla banca concessionaria dall'istituto
collaboratore  e,  separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la
parte  di  contributo  relativo  alle  spese  ammesse  e sostenute di
propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente.
  Con   riferimento  al  contributo  in  conto  capitale,  l'istituto
collaboratore,   a   partire   dalla  prima  erogazione,  trasferisce
all'impresa  il  contributo nell'arco del quinquennio successivo alla
data  di  decorrenza  di  ciascun  contratto, indipendentemente dalla
durata  dello  stesso;  cio'  avviene per rate semestrali posticipate
determinate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo
erogata.  Nel  caso  di investimenti realizzati con piu' contratti di
locazione,   la   quota   di  contributo  erogata  andra'  attribuita
prioritariamente  ai  contratti gia' entrati in decorrenza, a partire
dal  primo,  nel  limite  del contributo relativo a ciascun contratto
medesimo.
  Il  primo  trasferimento comprende le eventuali quote di contributo
relative  ai  semestri  gia' scaduti e gli interessi sulle erogazioni
gia'   effettuate   dalla   banca   concessionaria,   calcolati   con
capitalizzazione  annua al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in
vigore  al  momento  delle  singole erogazioni stesse, per il periodo
intercorrente  tra  la data di valuta di ciascuna erogazione e quella
dell'effettivo     trasferimento.    I    successivi    trasferimenti
comprenderanno  anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo
contributo,  calcolati  con  capitalizzazione  annua  al  detto tasso
vigente al momento delle singole erogazioni. L'istituto collaboratore
comunica   alla   banca   concessionaria   l'avvenuto  accreditamento
all'impresa di ciascuna rata di contributo.
  Con    riferimento    al    finanziamento   agevolato,   l'istituto
collaboratore,  a  partire  dalla  prima erogazione del finanziamento
medesimo, provvede alla riduzione dei canoni di locazione finanziaria
e,  in  caso  di preammortamento, degli interessi di prelocazione, in
modo  da garantire che il beneficio del finanziamento agevolato venga
trasferito  all'impresa  beneficiaria.  A  tal fine, il canone e/o la
rata di interessi di prelocazione dovuti dall'impresa beneficiaria in
relazione  a  ciascun  contratto  di  leasing saranno composti da una
quota,  corrispondente  al  finanziamento agevolato concesso per quel
contratto,  determinata  al  tasso agevolato e da una rimanente quota
determinata  a  tasso  di  mercato. L'istituto collaboratore comunica
alla  banca concessionaria il piano di rimborso dei canoni come sopra
determinati.
  Nel  caso  in  cui l'erogazione del finanziamento agevolato avvenga
successivamente   alla   decorrenza  del  contratto  di  leasing,  la
riduzione  dei  canoni  si  applica  a  partire  dal primo canone con
scadenza successiva alla data della predetta erogazione.
  7.8 E' consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci
regolare  procura  speciale  all'incasso  o  cessione  di  credito in
relazione al contributo in conto capitale. A tal fine: