IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  197,  lettera  c),  del decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art.
9,  lettera  c),  della  legge  5 maggio 1976, n. 248, che prevede la
facolta'  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale di
erogare  somme  a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire
allo  sviluppo  ed  al  perfezionamento  degli studi delle discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
28 ottobre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  23 del
28 gennaio  1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e
procedure  per  la  concessione  dei  contributi di cui alla legge n.
248/1976 sopracitata;
  Vista  la  circolare  n.  7  del 13 gennaio 1995, del Ministero del
lavoro   e   della  previdenza  sociale,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre
1994 sopracitato;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione
dei  risultati  degli  studi e ricerche ammesse alla contribuzione e'
stata  elevata  al  2%  del  contributo  concesso, per ogni decade di
ritardo;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
13 giugno  1997,  con  il  quale  e'  stato  affidato  alla Direzione
generale  dei  rapporti  di  lavoro  il compito di curare, sulla base
degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale, l'attivita' programmatoria, istruttoria ed
esecutiva connessa al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9
della legge 5 maggio 1976, n. 248 sopracitata;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
27 febbraio   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana   del   17 maggio  2003,  n.  113,  recante  la
definizione  dei  criteri,  delle  modalita' e delle procedure per la
concessione  dei  contributi  di  cui  all'art.  197  del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
sociali  18 luglio  2003,  la  quale  prevede,  tra  l'altro,  che il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali si avvarra' della
consulenza  dell'Istituto  italiano di medicina sociale ai fini della
valutazione delle richieste di contributo per le attivita' di ricerca
a   valere   sul  Fondo  speciale  infortuni,  di  cui  all'art.  197
sopracitato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
15 luglio  2005,  n.  80298,  con  il  quale  e'  stata disposta, sul
capitolo  5023  (U.P.B.  2.1.1.0  - C.D.R. Tutela delle condizioni di
lavoro),  l'assegnazione,  in termini di competenza e di cassa, della
somma di Euro 3.489.055,00 per l'esercizio finanziario 2005;
  Rilevato  che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2006,
alla individuazione delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere
alla  contribuzione  di  cui  all'art.  197,  lettera  c),  del  T.U.
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 1124/65
sopracitato;
  Considerato  che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di
medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che
tenda   ad   approfondire   le  conoscenze  scientifiche  in  materia
infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di
recente  diffusione  sia  ad  attivita' lavorative per le quali dette
conoscenze permangono insufficienti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'esercizio finanziario 2006, i contributi di cui all'art.
197,  lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  n. 1124/65, sono concessi per la realizzazione di studi e
ricerche nelle seguenti tematiche:
    a) sicurezza  e  tutela  della  salute  nella somministrazione di
lavoro e nel lavoro a progetto dei lavoratori giovani;
    b) raccolta,   analisi   e   studio   delle   buone  pratiche  di
ricollocazione  in  azienda  dei lavoratori disabili e dei lavoratori
divenuti   inabili   in   conseguenza   di   infortunio   o  malattia
professionale;
    c) analisi  dei  metodi  e delle tecniche di comunicazione per la
promozione di modelli comportamentali corretti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro per i lavoratori giovani;
    d) la tutela dei lavoratori dal rischio vibrazioni;
    e) la   protezione   dei  lavoratori  delle  discoteche  e  delle
attivita' ricreative dal rischio rumore;
    f) analisi  di  impatto  e strategie di prevenzione dei rischi di
pandemia nei luoghi di lavoro;
    g) responsabilita'  sociale  delle  imprese  e  prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali;
    h) lavoro, disabilita' e differenze di genere;
    i) modelli formativi per la promozione della cultura della salute
e sicurezza nelle scuole dell'obbligo.
  2.  I  contributi  saranno  concessi  previa  stipula  di  apposita
convenzione,  in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca
proposta.