IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005,
pubblicato  sulla  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 9
giugno  2005  con  il  quale  al  Sottosegretario di Stato, on. Mario
Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di Vice Ministro presso il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  seguito  del
conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10
della legge 31 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la delega conferita con note n. 10878 del 9 giugno 2005 AC e
n.  11329  del  16 giugno 2005 AC dal Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti al presidente della regione autonoma della Sicilia, ai
sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999,
ad indire e presiedere la conferenza di servizi;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio
1992,  concernente  disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della
comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
  Visto  l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha esteso
le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio
1999 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;
  Visto  l'art.  36  della  legge  n. 144 sopra citata che assegna al
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la  competenza di
disporre  con  proprio  decreto, in conformita' alle disposizioni del
regolamento  CEE  n.  2408/92,  l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;
  Visto  l'art.  1, comma 269 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004
che,  per  assicurare  la continuita' territoriale degli aeroporti di
Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per
complessivi 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007;
  Viste  le risultanze delle Conferenze di servizi che si sono tenute
nei giorni 26 luglio 2005, 10 ottobre 2005 e 24 ottobre 2005;
  Visto  il verbale della Conferenza di servizi del 26 luglio 2005 in
cui  la  regione  Sicilia  ha  dichiarato  di  voler  cofinanziare la
continuita'  territoriale della Sicilia per un ammontare di 5 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni d'intervento;
  Vista  la  nota  n.  900713  del 20 febbraio 2006 del Vice Ministro
delle  infrastrutture  e  dei trasporti con la quale viene comunicata
alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre
gli  oneri  di  servizio  pubblico  sulla rotta Trapani-Pantelleria e
viceversa;
  Vista  la  nota  informativa  n. 900601 del 10 febbraio 2006 con la
quale,  ai  sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE 2408/92, viene
comunicato  al vettore aereo che opera sulla rotta interessata che e'
stata  avviata  la procedura per una nuova imposizione degli oneri di
servizio pubblico;
  Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei
servizi   di   trasporto  aereo  sulla  rotta  Trapani-Pantelleria  e
viceversa,  la  data  dalla  quale  gli  oneri  di  servizio pubblico
divengono   obbligatori   deve  essere  subordinata  all'accertamento
dell'eventuale  espletamento  della  gara  di appalto di cui all'art.
4.1.d) del regolamento 2408/92 CEE;
  Considerato  altresi',  che  tale accertamento e' condizionato alla
facolta'  dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei
medesimi  oneri  e  che,  pertanto occorre rinviare la determinazione
della predetta data ad un provvedimento successivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  assicurare  l'effettuazione  di un collegamento aereo
adeguato   regolare  e  continuativo,  il  servizio  aereo  di  linea
Trapani-Pantelleria e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio
pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
  Qualora,  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione, nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea,  della comunicazione della
Commissione  relativa  alla  imposizione dei citati oneri di servizio
pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente
nazionale  per  l'aviazione  civile  procedera'  ad  esperire la gara
secondo  le  modalita'  previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n.
2408/92.
  La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra'
stabilita con successivo decreto.