IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 132 del
9 giugno  2005  con  il  quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario
Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di Vice Ministro presso il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  seguito  del
conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10
della legge 31 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la delega conferita con note n. 10878 del 9 giugno 2005 AC e
n.  11329  del  16 giugno 2005 AC dal Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti al Presidente della regione autonoma della Sicilia, ai
sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999,
ad indire e presiedere la conferenza di servizi;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio
1992,  concernente  disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della
comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
  Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso
le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio
1999 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;
  Visto  l'art.  36  della  legge  n. 144 sopra citata che assegna al
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la  competenza di
disporre  con  proprio  decreto, in conformita' alle disposizioni del
regolamento  CEE  n.  2408/92,  l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;
  Visto  l'art. 1, comma 269, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004
che,  per  assicurare  la continuita' territoriale degli aeroporti di
Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per
complessivi 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007;
  Viste  le risultanze delle Conferenze di servizi che si sono tenute
nei giorni 26 luglio 2005, 10 ottobre 2005 e 24 ottobre 2005;
  Visto  il verbale della Conferenza di servizi del 26 luglio 2005 in
cui  la  regione  Sicilia  ha  dichiarato  di  voler  cofinanziare la
continuita'  territoriale della Sicilia per un ammontare di 5 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni d'intervento;
  Vista  la  nota  n.  901134  del  22 marzo 2006 Vice Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  con la quale viene comunicata alla
Commissione  europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli
oneri  di  servizio  pubblico  sulle  rotte Trapani-Roma e viceversa,
Trapani-Cagliari    e    viceversa,    Trapani-Bari    e   viceversa,
Trapani-Milano e viceversa;
  Vista la nota informativa n. 901152 del 23 marzo 2006 con la quale,
ai   sensi  dell'art.  4.1.a)  del  regolamento  CEE  2408/92,  viene
comunicato  al vettore aereo che opera sulla rotte interessate che e'
stata  avviata  la procedura per una nuova imposizione degli oneri di
servizio pubblico;
  Vista  la nota n. 901151 deI 23 marzo 2006 con la quale si invitano
IBAR  e  ASSAEREO  a divulgare presso i propri associati le modifiche
relative all'imposizione;
  Visto  il  decreto  ministeriale dell'11 gennaio 2002 con cui stati
imposti gli oneri di servizio pubblico sugli aeroporti della Sicilia;
  Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei
servizi  di  trasporto  aereo  sulle  rotte Trapani-Roma e viceversa,
Trapani-Cagliari    e    viceversa,    Trapani-Bari    e   viceversa,
Trapani-Milano e viceversa, la data dalla quale gli oneri di servizio
pubblico    divengono    obbligatori    deve    essere    subordinata
all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di
cui all'art. 4.1.d) del regolamento 2408/92 CEE;
  Considerato  altresi',  che  tale accertamento e' condizionato alla
facolta'  dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei
medesimi  oneri  e  che,  pertanto occorre rinviare la determinazione
della predetta data ad un provvedimento successivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  assicurare  l'effettuazione  di un collegamento aereo
adeguato,   regolare   e  continuativo,  i  servizi  aerei  di  linea
Trapani-Roma   e   viceversa,   Trapani   -   Cagliari  e  viceversa,
Trapani-Bari   e   viceversa,   Trapani-Milano  e  viceversa  vengono
sottoposti  ad  oneri  di  servizio  pubblico  secondo  le  modalita'
indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
  Qualora,  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione, nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  della comunicazione della
commissione  relativa  alla  imposizione dei citati oneri di servizio
pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente
Nazionale  per  l'Aviazione  Civile  procedera'  ad  esperire la gara
secondo  le  modalita'  previste dall'art. 4 del Regolamento (CEE) n.
2408/92.
  La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra'
stabilita con successivo decreto.