IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 9 giugno 2005 con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400; Vista la delega conferita con note n. 10878 del 9 giugno 2005 AC e n. 11329 del 16 giugno 2005 AC dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della regione autonoma della Sicilia, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la conferenza di servizi; Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4; Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria; Visto l'art. 36 della legge n. 144 sopra citata che assegna al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati; Visto l'art. 1, comma 269, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che, per assicurare la continuita' territoriale degli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007; Viste le risultanze delle Conferenze di servizi che si sono tenute nei giorni 26 luglio 2005, 10 ottobre 2005 e 24 ottobre 2005; Visto il verbale della Conferenza di servizi del 26 luglio 2005 in cui la regione Sicilia ha dichiarato di voler cofinanziare la continuita' territoriale della Sicilia per un ammontare di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni d'intervento; Vista la nota n. 901134 del 22 marzo 2006 Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa; Vista la nota informativa n. 901152 del 23 marzo 2006 con la quale, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato al vettore aereo che opera sulla rotte interessate che e' stata avviata la procedura per una nuova imposizione degli oneri di servizio pubblico; Vista la nota n. 901151 deI 23 marzo 2006 con la quale si invitano IBAR e ASSAEREO a divulgare presso i propri associati le modifiche relative all'imposizione; Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2002 con cui stati imposti gli oneri di servizio pubblico sugli aeroporti della Sicilia; Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi di trasporto aereo sulle rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4.1.d) del regolamento 2408/92 CEE; Considerato altresi', che tale accertamento e' condizionato alla facolta' dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo; Decreta: Art. 1. Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, i servizi aerei di linea Trapani-Roma e viceversa, Trapani - Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, della comunicazione della commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile procedera' ad esperire la gara secondo le modalita' previste dall'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 2408/92. La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.