IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122,  recante disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1968
(modificato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 luglio
1975),   sostituito  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
23 ottobre  1992  e  successive  modificazioni, con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Montepulciano   d'Abruzzo»   ed   e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla  regione  Abruzzo  intesa  ad
ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a
denominazione  di  origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e il
riconoscimento  delle  sottozone  «Casauria  o  Terre  di Casauria» e
«Terre dei Vestini»;
  Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi a Pescara, in
data  10 novembre  2005,  a  cui  hanno partecipato rappresentanti di
enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5
del 7 gennaio 2006;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Montepulciano  d'Abruzzo»  e  al  riconoscimento  delle
sottozone  «Casauria  o  Terre  di  Casauria»  e «Terre dei Vestini»,
allegati al suddetto disciplinare di produzione, di cui formano parte
integrante,   ed   all'approvazione   del  relativo  disciplinare  di
produzione  in  argomento,  in conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine   controllata  «Montepulciano  d'Abruzzo»,  riconosciuto  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e successive
modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto  le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire dalla
vendemmia 2006.