IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 (modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975), sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1992 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla regione Abruzzo intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e il riconoscimento delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini»; Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi a Pescara, in data 10 novembre 2005, a cui hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 2006; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e al riconoscimento delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini», allegati al suddetto disciplinare di produzione, di cui formano parte integrante, ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2006.