IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria
  Visto   il  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  105,  come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visti  il  decreto  interministeriale  salute-attivita'  produttive
11 settembre   2003  e  il  decreto  ministeriale  29 dicembre  2003,
concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione
delle comunita' europee;
  Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la Sezione
III  del  Consiglio  superiore  di  sanita'  ha comunicato il proprio
parere   favorevole  all'inserimento,  sulle  etichette  delle  acque
minerali  naturali  riconosciute  per l'alimentazione dei neonati, di
diciture  che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al
seno;
  Considerato  che  il  sopra  citato Consiglio superiore di sanita',
nella  seduta  del  13 dicembre  2005,  ha espresso parere favorevole
all'inserimento   della  dicitura:  «l'allattamento  al  seno  e'  da
preferire»   sulle  etichette  delle  acque  minerali  che  riportano
indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  30 ottobre  2003, n. 3518, con il
quale  all'acqua  minerale  «Prealpi»  sono  state  riconosciute, tra
l'altro,  le  seguenti indicazioni: «Indicata per l'alimentazione dei
neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;
  Vista  la nota in data 21 marzo 2006 con la quale la societa' Fonti
Prealpi  S.p.A.,  con  sede  in  Alme'  (Bergamo),  viale  Italia 88,
interpellata  in  merito,  ha  comunicato la propria disponibilita' a
modificare,  entro  il mese di dicembre 2007, le etichette dell'acqua
minerale   di   cui  trattasi  secondo  l'orientamento  espresso  dal
Consiglio superiore di sanita';
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'art. 1 del decreto direttoriale 30 ottobre 2003, n. 3518, le
diciture:  «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la
preparazione  degli  alimenti  dei  neonati»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «L'allattamento al seno e' da preferire, nei casi ove cio'
non   sia  possibile,  questa  acqua  minerale  e'  indicata  per  la
preparazione  degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione
dei neonati».
  2. Le  etichette  riportanti le diciture relative all'alimentazione
dei neonati riconosciute con il decreto direttoriale 30 ottobre 2003,
n.  3518, possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte
e, comunque, non oltre il mese di dicembre 2007.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed
inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 marzo 2006
                                         Il direttore generale: Greco