IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Guth Dietmar, nato il 12 novembre 1942 a
Innsbruck (Austria), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del  decreto  legislativo  n.  115/1992  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  di  «Zivilingenieurs  fur Bauwesen» rilasciato
dall'ufficio  del  Governo  regionale  della Stiria - Settore tecnico
della  direzione dei lavori edili della regione in data 7 giugno 1977
ai  fini  dell'accesso  all'albo  degli ingegneri sezione A - settore
civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Visto  che  il  sig.  Guth  ha  conseguito  il titolo accademico di
«Diplom-Ingenieur»     coneguito     in    Austria    e    rilasciato
dall'«Universita'  Tecnica  di  Vienna»  (Austria)  in data 27 giugno
1970;
  Visto  che  il  richiedente  risulta  iscritto  alla  Camera  degli
architetti e degli ingegneri consulenti del Tirolo e del Vorarlberg;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 15 dicembre 2005;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli ingegneri nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa   ai  fini  dell'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e dell'esercizio in
Italia  della  omonima  professione,  per  cui  non appare necessario
applicare le misure compensative;

                              Decreta:

  Al  sig.  Guth  Dietmar,  nato  il  12 novembre  1942  a  Innsbruck
(Austria), cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio
della omonima professione in Italia.
    Roma, 29 marzo 2006
                                          Il direttore generale: Papa