IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998,   e   successive   integrazioni,   n.   189,   che  prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli e successive integrazioni;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Jalil  Luciano,  nato  a  Buenos Aires
(Argentina)  il  10 gennaio  1976,  cittadino  italiano,  diretta  ad
ottenere  ai  sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  «Abogado»  di  cui  e'  in possesso, conseguito in
Argentina  presso  la  «Universidad del Salvador» (Argentina) in data
7 settembre 2004 e rilasciato il 6 ottobre 2004, ai fini dell'accesso
all'albo  degli  «avvocati»  in Italia e dell'esercizio della omonima
professione;
  Considerato  che  la richiedente e' iscritto al «Colegio Publico de
Abogados  de  la  Capital  Federal»  di  Buenos Aires (Argentina) dal
26 agosto 2005;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 15 dicembre 2005;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;
  Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al   sig.  Jalil  Luciano,  nato  a  Buenos  Aires  (Argentina)  il
10 gennaio  1976,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  avvocati  e  l'esercizio della omonima
professione in Italia.