IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  l'art.  27,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18 novembre  1988,  n.  566,  in  base al quale le visite
mediche  per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica necessaria per
conseguire  o mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici
possono essere effettuate presso i Servizi di assistenza sanitaria ai
naviganti del Ministero della sanita' (ora Ministero della salute), o
presso  uno  degli  Istituti medico legali dell'Aeronautica militare,
ovvero  presso altri qualificati organi sanitari da autorizzare nelle
forme previste dallo stesso articolo;
  Visto  l'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica
che,  nel  porre  a  carico  dell'esaminando  le  spese per le visite
mediche  effettuate  presso gli Istituti medico legali, demanda ad un
decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della sanita',
la determinazione delle relative tariffe;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' 7 agosto 1997 che, ai
sensi  del  citato  art.  33,  determina  per i Servizi di assistenza
sanitaria  ai  naviganti  la  tariffa della visita medica, incluso il
giudizio  di  idoneita' psicofisica al volo, in lire 55.000 (ora euro
28,41)  e  fa  rinvio  alle tariffe previste dal decreto ministeriale
22 luglio  1996,  e  successive  modificazioni,  per  le  prestazioni
specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio correlate
all'accertamento in questione;
  Ritenuto  necessario  adeguare  le  tariffe  per  le visite mediche
effettuate   presso   gli  Istituti  medico  legali  dell'Aeronautica
militare a quelle stabilite dal Ministero della sanita' con il citato
decreto del 7 agosto 1997;
  Acquisito  il  parere del Ministero della salute, espresso con nota
n. 100.1/3057-G/425 del 1° febbraio 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Tariffa delle visite di accertamento
  1.  La  tariffa  della  visita  medica  di  accertamento (iniziale,
periodica,  straordinaria e di appello), di cui all'art. 33, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566,
effettuata  presso  gli  Istituiti  medico  legali  o altre strutture
sanitarie dell'Aeronautica militare all'uopo autorizzate, comprensiva
del  giudizio d'idoneita' psicofisica, e' fissata in complessivi euro
28,41.