IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego
del gas combustibile;
  Vista  la  legge  5 marzo  1990, n. 46, concernente le norme per la
sicurezza degli impianti;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991,
n.  447,  concernente il regolamento di attuazione della citata legge
5 marzo 1990;
  Sentita    l'apposita    Commissione    tecnica    costituita   per
l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
  Considerata  la necessita', ai sensi dell'art. 3 della citata legge
6 dicembre  1971,  n. 1083, di approvare le norme tecniche specifiche
per   la   sicurezza,  pubblicate  dall'Ente  nazionale  italiano  di
unificazione  (UNI),  in tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui
osservanza  fa  presumere  realizzati  secondo  le regole della buona
tecnica  per  la  salvaguardia  della  sicurezza,  i  materiali,  gli
apparecchi,  le  installazioni  e  gli  impianti  alimentati  con gas
combustibile;
  Considerato  che  le  predette norme tecniche si estendono agli usi
similari  di  cui  all'art.  1 della citata legge 6 dicembre 1971, n.
1081,  e  cioe'  a  quelli  analoghi,  nel  fine  operativo, agli usi
domestici  e  da  questi differiscono perche' richiedono apparecchi o
installazioni diverse;
  Considerato  che,  ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica  6  dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli
impianti  costruiti  secondo  le  norme  tecniche  CEI  e UNI-CIG, si
presumono  soddisfare  la  regola dell'arte per la salvaguardia della
sicurezza;
  Considerato  che  le  tabelle  UNI-CIG  relative  ai materiali e ai
componenti alla realizzazione degli impianti, non rientrano nel campo
di  applicazione  della  direttiva  90/396/CEE sugli apparecchi a gas
combustibile;
  Considerato  che  le  predette  tabelle  UNI-CIG, pur mantenendo il
carattere  di  norme tecniche volontarie, e pertanto, non costituendo
regole  tecniche  ai sensi della direttiva 98/34/CE, modificata dalla
direttiva  98/48/CE,  che  ha  abrogato  e  sostituito  la  direttiva
83/189/CEE   e   successive  modifiche,  conferiscono  ai  materiali,
prodotti e impianti, costruiti secondo le stesse tabelle, presunzione
di  conformita'  alle  regole della buona tecnica per la salvaguardia
della sicurezza;
  Considerato che costituiscono altresi' riferimento di buona tecnica
per  la  salvaguardia della sicurezza le norme tecniche emanate dagli
organismi  di  normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva
98/34/CEE,modificata   dalla   direttiva  98/48/CE,  se  dette  norme
garantiscono  un  livello  di  sicurezza  equivalente,  sia  le norme
tecniche  mutuamente  riconosciute equivalenti negli Stati contraenti
lo Spazio economico europeo;
  Considerata   la   necessita',   per  la  piu'  ampia  divulgazione
possibile,   di   pubblicare  dette  norme  tecniche  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  in  allegato  al  decreto di
approvazione,   trattandosi   di   norme  tecniche  finalizzate  alla
salvaguardia  della  sicurezza  e  della  salute  delle  persone,  in
analogia  alla  pubblicazione  delle  corrispondenti norme oggetto di
disciplina comunitaria;
  Considerata  la  convenzione stipulata ai sensi dell'art. 46, comma
3,  della legge n. 128/1998 in data 26 novembre 2004 e la convenzione
21 novembre 2005 tra il Ministero delle attivita' produttive e l'Ente
nazionale italiano di unificazione (UNI) concernente la pubblicazione
delle norme tecniche di sicurezza nella Gazzetta Ufficiale;
                              Decreta:
  Sono  approvate,  ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971,
n.  1083  e  pubblicate  in allegato al presente decreto, le seguenti
norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza (21° gruppo):
1. UNI 9165:2004
  Reti  di  distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di
esercizio  minore  o  uguale  a  5  bar - Progettazione, costruzione,
collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento.
2. UNI 10582:1996
  Prodotti  di gomma. Guarnizioni di tenuta di gomma vulcanizzata per
tubi  flessibili  di  allacciamento  di  apparecchi  a  gas  per  uso
domestico. Requisiti.
3. UNI 11003:2002
  Contatori  di  gas  -  Contatori di gas con pressione di misura non
maggiore di 0,07 bar - Criteri di verifica.
4. UNI 11071:2003
  Impianti  a  gas  per  uso  domestico  asserviti  ad  apparecchi  a
condensazione    e   affini   -   Criteri   per   la   progettazione,
l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione.
5. UNI 7129:2001
  Impianti   a   gas   per   uso  domestico  alimentati  da  rete  di
distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione.
6. UNI 11137-1:2004
  Impianti  a  gas  per uso domestico e similare - Linee guida per la
verifica  e  per  il  ripristino  della tenuta di impianti interni in
esercizio  -  Parte  1:  prescrizioni generali e requisiti per il gas
della I e II famiglia.
  Il  presente  decreto, con i relativi allegati, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 27 marzo 2006
                                                 Il Ministro: Scajola