IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
1. Ambito di applicazione.
  Ai  sensi  degli  articoli 15 e 24 della legge n. 29 del 25 gennaio
2006, l'autoliquidazione ed il versamento degli importi delle imposte
non  corrisposte  dai  soggetti,  che  hanno  fruito  del  regime  di
agevolazione  fiscale  ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge   n.   269   del   30 settembre  2003,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n.  326  del 24 novembre 2003 e ai sensi
dell'art.  5-sexies  del  decreto-legge  n. 282 del 24 dicembre 2002,
convertito  con  modificazioni dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003
(di   seguito  denominate:  «soggetti  beneficiari»),  e'  effettuato
secondo le modalita' stabilite dal presente provvedimento.
2.   Approvazione   del   modello  di  attestazione  dei  dati  utili
all'individuazione  dell'aiuto illegittimamente fruito ai sensi degli
articoli 15  e  24  della  legge  n.  29  del 25 gennaio 2006, con le
relative istruzioni per la compilazione.
  2.1.  E'  approvato, ai sensi degli articoli 15 e 24 della legge n.
29  del  25 gennaio  2006,  il  modello  per  l'attestazione dei dati
necessari  all'individuazione  dell'aiuto illegittimamente fruito con
le  relative  istruzioni  per  la  compilazione,  annesse al presente
provvedimento.
  2.2.   Il   modello  di  cui  al  punto  2.1.  e'  composto  da  un
frontespizio, contenente i dati relativi al soggetto beneficiario, al
rappresentante  firmatario  dell'attestazione,  alla  sottoscrizione,
all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario
incaricato  della  trasmissione  nonche' dal quadro AT contenente gli
elementi  necessari  per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente
fruito.
3.  Modalita' di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati
del modello di attestazione.
  3.1.  Nel  modello  di  attestazione di cui al punto 2, gli importi
devono  essere  indicati  in  unita'  di  euro con arrotondamento per
eccesso,  se  la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi
di euro, ovvero per difetto, se inferiore a detto limite.
  3.2.  Entro  novanta  giorni  dalla data di emanazione del presente
provvedimento,  i  soggetti  beneficiari  devono  presentare  in  via
telematica  all'Agenzia  delle  entrate  il modello per attestare, ai
sensi  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, gli elementi necessari per l'individuazione
dell'aiuto illegittimamente fruito.
  3.3.  I  soggetti beneficiari devono trasmettere direttamente o per
il  tramite degli intermediari abilitati i dati contenuti nel modello
di  attestazione  di  cui  al  punto  2,  utilizzando  il prodotto di
gestione  denominato  «AIUTI15E24L29/2006» che sara' reso disponibile
gratuitamente    dall'Agenzia    delle    entrate   nel   sito   www.
agenziaentrate.gov.it.  La  prova  della  presentazione e' costituita
dalla  ricevuta  rilasciata  in  via  telematica  dall'Agenzia  delle
entrate   che   attesta   l'avvenuto   ricevimento   del  modello  di
attestazione.
  3.4.   E'   fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla
trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  di  rilasciare ai soggetti beneficiari il
modello  di  attestazione  conforme per struttura e sequenza a quello
approvato  con  il  presente  provvedimento,  contenente  l'impegno a
trasmettere lo stesso in via telematica, nonche' copia della ricevuta
rilasciata  dall'Agenzia  delle  entrate  quale  prova  dell'avvenuta
presentazione.
4. Reperibilita' dei modelli di attestazione.
  4.1.  Il  modello di attestazione e' reso disponibile gratuitamente
dall'Agenzia  delle  entrate  in  formato  elettronico  e puo' essere
utilizzato prelevandolo dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e
www.finanze.   gov.it.  Il  medesimo  modello  puo'  essere  altresi'
prelevato  da  altri  siti internet a condizione che sia conforme per
struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento
e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
  4.2.  Il  modello di attestazione puo' essere riprodotto con stampa
monocromatica  realizzata  in  colore  nero  mediante  l'utilizzo  di
stampanti   laser   o  di  altri  tipi  di  stampanti,  che  comunque
garantiscano  la  chiarezza  e la leggibilita' del modello stesso nel
tempo.
5. Versamento degli importi relativi alle imposte non corrisposte.
  I  soggetti  beneficiari  entro  i  sessanta  giorni  successivi al
termine  di  cui  al  punto  3.2,  devono  effettuare,  a  seguito di
autoliquidazione,  il  versamento degli importi relativi alle imposte
non   corrisposte   per   effetto  del  regime  agevolativo  medesimo
relativamente  ai  periodi  di imposta nei quali tale regime e' stato
fruito,   nonche'   degli   interessi   calcolati  sulla  base  delle
disposizioni  di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione  del  21 aprile  2004, maturati a decorrere dalla data in
cui  le  imposte  non  versate  sono  state  messe a disposizione dei
beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo.
Motivazioni.
  Gli  articoli 15  e 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006 (Legge
Comunitaria  2005)  hanno  disposto  il recupero, a cura dell'Agenzia
delle  entrate,  degli  aiuti  di  Stato  dichiarati  illegittimi con
decisione  della Commissione della Comunita' europea C(2004) 4746 del
14 dicembre   2004,   in   relazione  all'agevolazione  fiscale  resa
disponibile  per  effetto  dell'art.  1,  comma  1,  lettera b),  del
decreto-legge   n.   269   del   30 settembre  2003,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 e con decisione
n.  2005/315/CE della Commissione del 20 ottobre 2004, notificata con
il  numero C(2004) 3893, in riferimento all'agevolazione fiscale resa
disponibile  per  effetto dell'art. 5-sexies del decreto-legge n. 282
del  24 dicembre 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 27
del 21 febbraio 2003.
  In   attuazione   dei   citati   articoli 15   e  24,  il  presente
provvedimento  disciplina  le modalita' applicative degli adempimenti
posti  a carico dell'Agenzia delle entrate e dei soggetti beneficiari
degli aiuti dichiarati illegittimi dall'esecutivo comunitario.
  E'  previsto  che  i  beneficiari  che  hanno  fruito  degli  aiuti
presentino presso l'Agenzia delle entrate le attestazioni:
    nel  caso di soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge   n.   269   del   30 settembre  2003,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 relativamente:
      a) all'ammontare  delle  spese sostenute sulla base delle quali
e' stata calcolata l'agevolazione;
      b) all'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito
non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita;
    nel  caso  di soggetti di cui all'art. 5-sexies del decreto-legge
n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito con modificazioni dalla legge
n. 27 del 21 febbraio 2003 relativamente:
      a) al  totale  degli investimenti sulla base dei quali e' stata
calcolata l'agevolazione in oggetto;
      b) all'ammontare  degli  investimenti  agevolabili effettuati a
fronte  degli  effettivi  danni  subiti  in  conseguenza degli eventi
calamitosi del 2002, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti
a   titolo   di   risarcimento  assicurativo  o  in  forza  di  altri
provvedimenti;
      c) all'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito
non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.
  In   riferimento   ai   soggetti   di  cui  all'art.  5-sexies  del
decreto-legge  24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla  legge 21 febbraio 2003, n. 27, il modello di attestazione deve
essere trasmesso anche nel caso di autoliquidazione negativa.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  n.  300 del 30 luglio 1999 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4).
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
Disciplina normativa di riferimento.
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 602 del 29 settembre
1973.
  Legge n. 212 del 27 luglio 2000: disposizioni in materia di Statuto
dei diritti del contribuente.
  Decreto-legge   n.   282  del  24 dicembre  2002,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge n. 27 del 21 febbraio 2003: disposizioni
urgenti   in   materia   di  adempimenti  comunitari  e  fiscali,  di
riscossione e di procedure di contabilita'.
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  (art. 47) del
28 dicembre  2000  recante  disposizioni in materia di documentazione
amministrativa.
  Decreto-legge   n.   269  del  30 settembre  2003,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  24 novembre  2003,  n. 326: disposizioni
urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici.
  Legge  n.  29  (articoli 15  e  24)  del  25 gennaio  2006  recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alla   Comunita'   europea.   Legge
comunitaria 2005.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 aprile 2006
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara