IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che ha istituito
il  Fondo  interbancario  di  garanzia  per  la  copertura dei rischi
derivanti dalla concessione di finanziamenti di credito agrario;
  Visto  l'art. 43, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia»  il  quale prevede che «il credito agrario ha per oggetto
la  concessione,  da  parte di banche, di fianziamenti destinati alle
attivita'  agricole  e zootecniche nonche' a quelle a esse connesse o
collaterali»   e   che   «sono   attivita'   connesse  o  collaterali
l'agriturismo,   la   manipolazione,  conservazione,  trasformazione,
commercializzazione  e  valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre
attivita' individuate dal CICR»;
  Visto  l'art.  45,  comma  1,  del decreto legislativo 1° settembre
1993,  n. 385, il quale dispone che «le operazioni di credito agrario
possono   essere  assistite  dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo
interbancario  di  garanzia, avente personalita' giuridica e gestione
autonoma  e  sottoposto  alla vigilanza del Ministero dell'economia e
delle finanze»;
  Visto il decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996, n. 612,
Regolamento   recante  norme  sul  Fondo  interbancario  di  garanzia
istituito  dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, emanato ai
sensi  dell'art.  45,  comma  2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art.  1,  comma  512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
che,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2005, attribuisce all'Istituto di
servizi  per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la gestione degli
interventi di sostegno finanziario e le dotazioni finanziarie gia' in
capo al Fondo interbancario di garanzia;
  Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole
a  norma  dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38» che incorpora la Sezione speciale istituita dall'art. 21 della
legge   9 maggio   1975,   n.   153,   e   successive  modificazioni,
nell'Istituto  di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n.
200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
  Visto  l'art.  17, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo
2004,  n.  102,  che dispone che l'Istituto di servizi per il mercato
agricolo  alimentare  (ISMEA) puo' concedere fideiussioni a fronte di
finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese
agricole,  garanzia  diretta  a  fronte  di  prestiti partecipativi e
partecipazioni   nel   capitale   delle   imprese  agricole,  nonche'
cogaranzia  e  controgaranzia  in  collaborazione con confidi e altri
fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale;
  Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102,   come  modificato  dall'art.  10,  comma  8,  lettera  a),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35, convertito in legge 14 maggio
2005,  n.  80,  che  stabilisce  che  con  decreto del Ministro delle
politiche   agricole   e  forestali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  siano  stabiliti  i  criteri  e le
modalita'  di prestazione delle garanzie di cui all'art. 17, commi 2,
3  e  4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'art. 1,
comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto  l'art.  10,  comma 8, lettera b), del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito  in  legge  14 maggio  2005, n. 80 b) che,
aggiungendo  il  comma  5-bis  all'art.  17  del  decreto legislativo
29 marzo   2004,   n.   102,  stabilisce  che  le  garanzie  prestate
dall'Istituto  di  servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
ai  sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
possono  essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri,
condizioni  e  modalita'  da  stabilire  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli impegni di garanzia assunti dall'Istituto di servizi per il
mercato   agricolo  alimentare  (ISMEA)  ovvero  da  altro  organismo
appartenente allo stesso - di seguito definito Istituto - per effetto
delle previsioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo
29 marzo  2004,  n.  102  e  dell'art.  1,  comma  512,  della  legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  possono essere assistiti dalla garanzia
dello Stato quale garanzia di ultima istanza.
  2. La garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza:
    a) per  i  finanziamenti  erogati a far tempo dal 1° gennaio 2005
dalle  banche  ed assoggettati alla garanzia sussidiaria mutualistica
rilasciata  dall'Istituto  ai  sensi  del  decreto  del Ministero del
tesoro  12 novembre  1996,  n.  612,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni;
    b) per  i  finanziamenti  assistiti  dalla fideiussione, garanzia
diretta,  cogaranzia  o  controgaranzia  rilasciata  dall'Istituto ai
sensi  dell'art.  17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  3. La garanzia di ultima istanza opera in caso di accertato mancato
adempimento  da  parte  dell'Istituto  a  titolo  di  garante per gli
impegni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
  4.  La  garanzia  di  ultima istanza opera limitatamente alla quota
dovuta  dall'Istituto  per  garanzia,  quantificata  sulla base della
normativa  che  ne  regola  il  funzionamento  e ridotta di eventuali
pagamenti   parziali  effettuati,  a  titolo  di  garanzia  da  parte
dell'Istituto stesso.
  5.  Dopo l'avvenuta escussione della garanzia di ultima istanza, lo
Stato  e'  surrogato nei diritti che l'Istituto vantava nei confronti
di terzi a fronte delle garanzie prestate.